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Articolo 60 Codice di procedura civile — Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario

Articolo 60 Codice di procedura civile — Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario

Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili [ Cost. 28; c.c. 2043 ] :

  1. 1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine [ 328c.p. ] che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
  2. 2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave .
  1. 1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine [ 328c.p. ] che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
  2. 2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3030/1992

Il rifiuto dell’ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento richiesto dal creditore non è atto immediatamente suscettibile del rimedio dell’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., ma può essere sottoposto al controllo del giudice ai sensi dell’art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato mentre il suddetto rimedio resta eventualmente sperimentabile avverso il provvedimento del giudice conclusivo di tale controllo.

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Cass. civ. n. 1242/1978

Ai sensi dell’art. 19, primo comma, L. 25 giugno 1943, n. 540, la trascrizione degli atti ricevuti dal cancelliere, nonché delle domande giudiziali, sentenze e decreti che vi sono soggetti, costituisce un obbligo dello stesso cancelliere, il quale nel caso di omissione è esposto a pene pecuniarie ed anche a responsabilità nei confronti delle parti interessate, talché è irrilevante che la parte abbia o non abbia chiesto la trascrizione di poi disposta con la sentenza.

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Cass. civ. n. 3775/1974

La negligenza dell’ufficiale giudiziario incaricato della notificazione di un atto d’impugnazione non può evitare la decadenza dall’impugnazione stessa, ma importa solo una responsabilità dell’ufficiale giudiziario medesimo

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Cass. civ. n. 2773/1969

L’ufficiale giudiziario è legato alla parte privata da un rapporto di carattere pubblicistico, che importa un’autonomia funzionale. Pertanto, è responsabile in proprio, se, nell’esecuzione di una misura cautelare, assoggetti a vincolo beni eccedenti la necessità di cautela. Tale responsabilità non può essere estesa alla parte privata, se questa non abbia, direttamente o a mezzo del suo procuratore, partecipato all’illecito.

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