17 Mar Articolo 60 Codice di procedura civile — Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario
Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili [ Cost. 28; c.c. 2043 ] :
- 1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine [ 328c.p. ] che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
- 2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave .
- 1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine [ 328c.p. ] che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
- 2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3030/1992
Il rifiuto dell’ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento richiesto dal creditore non è atto immediatamente suscettibile del rimedio dell’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., ma può essere sottoposto al controllo del giudice ai sensi dell’art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato mentre il suddetto rimedio resta eventualmente sperimentabile avverso il provvedimento del giudice conclusivo di tale controllo.
Cass. civ. n. 1242/1978
Ai sensi dell’art. 19, primo comma, L. 25 giugno 1943, n. 540, la trascrizione degli atti ricevuti dal cancelliere, nonché delle domande giudiziali, sentenze e decreti che vi sono soggetti, costituisce un obbligo dello stesso cancelliere, il quale nel caso di omissione è esposto a pene pecuniarie ed anche a responsabilità nei confronti delle parti interessate, talché è irrilevante che la parte abbia o non abbia chiesto la trascrizione di poi disposta con la sentenza.
Cass. civ. n. 3775/1974
La negligenza dell’ufficiale giudiziario incaricato della notificazione di un atto d’impugnazione non può evitare la decadenza dall’impugnazione stessa, ma importa solo una responsabilità dell’ufficiale giudiziario medesimo
Cass. civ. n. 2773/1969
L’ufficiale giudiziario è legato alla parte privata da un rapporto di carattere pubblicistico, che importa un’autonomia funzionale. Pertanto, è responsabile in proprio, se, nell’esecuzione di una misura cautelare, assoggetti a vincolo beni eccedenti la necessità di cautela. Tale responsabilità non può essere estesa alla parte privata, se questa non abbia, direttamente o a mezzo del suo procuratore, partecipato all’illecito.
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