Art. 59 – Codice di procedura civile – Attività dell’ufficiale giudiziario

L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti [disp. att. 47] e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12516/1993

L'art. 111 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, pur non conferendo all'ufficiale giudiziario una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici — che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco — né una competenza specifica al rilascio di copia conforme all'originale degli atti giudiziari — spettante al cancelliere — gli attribuisce la particolare competenza — concorrente con quella analoga di quest'ultimo — a rilasciare, ai fini della notifica, ulteriori copie di atti, quali le sentenze, senza limitazioni od eccezioni di sorta.

Cass. civ. n. 216/1976

L'assistenza dell'ufficiale giudiziario all'udienza attiene ad una attività materiale prevista per l'ordinato svolgimento dell'udienza; pertanto, l'assenza dell'ufficiale giudiziario non è motivo di nullità degli atti svolti all'udienza.