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Art. 328 — Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione

Art. 328 — Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 10446/2018

In tema di rifiuto di atti d’ufficio, ipotizzato per la mancata adozione, da parte dell’autorità comunale, di un provvedimento che inibisse l’uso di un edificio scolastico risultato non conforme alla vigenti disposizioni dettate dalla normativa antisismica, correttamente deve ritenersi esclusa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato qualora, nella ritenuta assenza di un immediato pericolo di crollo, la predetta autorità abbia già avviato le procedure per la messa a norma dell’edificio, con stanziamento delle somme all’uopo necessarie.

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Cass. pen. n. 21631/2017

Integra il reato di rifiuto di atti di ufficio, la condotta del medico di guardia in servizio presso una casa di cura che, richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico in relazione alla progressiva ingravescenza delle condizioni di salute di un paziente ivi ricoverato, ometta di procedere alla visita ed alla diretta valutazione della situazione, a nulla rilevando che il paziente sia comunque assistito dal suddetto personale, incaricato di monitorarne le condizioni fisiche e i parametri vitali, e che, in tal caso, la valutazione del sanitario si fondi soltanto su dati clinici e strumentali. (In motivazione la Corte ha precisato che il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo e che la violazione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogni qual volta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall’ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione).

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Cass. pen. n. 55134/2016

Non integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 cod. pen.) la condotta del farmacista che si rifiuta di consegnare un farmaco antipiretico urgente ad un malato terminale in assenza della richiesta prescrizione medica, poiché, in ragione di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, l’obbligo di consegna di un medicinale senza ricetta ricorre, in caso di estrema necessità ed urgenza, solo ove si tratti di paziente con patologia cronica, ovvero vi sia la necessità di non interrompere il trattamento terapeutico o di proseguire la terapia a seguito di dimissioni ospedaliere, ed il farmacista abbia conoscenza di tali condizioni di salute del paziente.

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Cass. pen. n. 36674/2015

Ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d’ufficio, è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento “contra ius”, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente escluso la configurabilità del reato nei confronti di due infermieri addetti alla centrale operativa 118, i quali pur non intervenuti tempestivamente a prestare soccorso, avevano rispettato i protocolli medici indicativi della patologia in relazione alla sintomatologia riferita telefonicamente dal paziente, poi deceduto per aneurisma dissecante dell’aorta).

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Cass. pen. n. 20316/2015

In tema di rifiuto di atti d’ufficio, la conoscenza del dovere di compiere senza ritardo l’atto dell’ufficio, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, può ritenersi provata qualora l’obbligo di attivarsi derivi da un ordine inviato via fax, e l’apparecchio trasmittente abbia confermato (con il c.d. “OK”) il regolare invio della comunicazione al numero di utenza del destinatario, senza che quest’ultimo abbia dedotto elementi idonei ad inficiare il valore probatorio della nota di conferma. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad un ordine di immediata restituzione dei fascicoli processuali inviato via fax ad un perito dopo una precedente intimazione a depositare la perizia o a rinunciare all’incarico, ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva giudicato sufficiente la prova offerta della nota di conferma, a fronte di una mera ipotesi difensiva circa la possibilità che l’ordine fosse stato irregolarmente trasmesso).

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Cass. pen. n. 2331/2014

In tema di rifiuto di atti d’ufficio, la richiesta scritta di cui all’art. 328, secondo comma, cod. pen., assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell’atto o l’esposizione delle ragioni che lo impediscono. Ne consegue che il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l’atto richiesto sia stato compiuto, o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. (Nell’affermare il principio, la S.C. ha escluso il reato in presenza di mere richieste al Consiglio dell’ordine degli avvocati di revoca della sospensione cautelare dall’esercizio della professione forense, prive di formali diffide ad adempiere rivolte al pubblico ufficiale).

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Cass. pen. n. 45629/2013

In tema di delitto di omissione di atti d’ufficio, il formarsi del silenzio rifiuto alla scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato costituisce inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice. (Fattispecie in materia di richiesta di accesso ai documenti amministrativi).

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Cass. pen. n. 44635/2013

Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta dell’agente di polizia municipale che, richiesto con ordine del superiore gerarchico di intervenire immediatamente sul luogo ove si era verificato un grave incidente stradale che stava provocando seri problemi di traffico, rifiuti di recarsi sul posto, adducendo di non aver indosso la divisa e di non essere stato previamente autorizzato all’intervento in abiti civili secondo quanto prescritto dall’art. 4, legge n. 65 del 1986.

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Cass. pen. n. 19759/2013

Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del medico preposto al servizio “118”che non eserciti la propria valutazione discrezionale del requisito dell’urgenza dell’atto, omettendo di formulare la diagnosi mediante i parametri informatici previsti dal protocollo dell’azienda ospedaliera (cd.”Triage”) e di inviare la richiesta autoambulanza, secondo quanto stabilito nelle procedure operative previste per il relativo servizio.

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Cass. pen. n. 16657/2013

In tema di rifiuto di atti d’ufficio, non rientra tra le ragioni (in particolare, quelle di giustizia) per le quali, ai sensi dell’art. 328, comma primo, c.p., un atto d’ufficio debba essere compiuto “senza ritardo”, sì che l’indebito rifiuto di compierlo venga ad assumere carattere di reato, la notifica ai destinatari, da parte del messo comunale all’uopo incaricato, di atti di diffida al pagamento di contributi trasmessi da una Direzione provinciale del lavoro.

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Cass. pen. n. 14979/2013

In tema di rifiuto di atti di ufficio, il carattere di urgenza dell’atto ricorre nel caso del medico in servizio di guardia che sia richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico e medico con insistenti sollecitazioni, non rilevando che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva.
Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico in servizio di guardia che, richiesto di assistere una paziente sottoposta ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza, si astenga dal prestare la propria attività nelle fasi antecedenti o successive a quelle specificamente e necessariamente dirette a determinare l’aborto, invocando il diritto di obiezione di coscienza, attesi i limiti previsti dall’art. 9 legge 22 maggio 1978, n. 194, all’esercizio di tale facoltà. (In applicazione del principio, la Corte, in relazione ad una interruzione di gravidanza indotta per via farmacologica, ha affermato che l’esonero da obiezione di coscienza è limitato alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, ma non si estende alle fasi “conseguenti”).

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Cass. pen. n. 10051/2013

Il reato di rifiuto di atti di ufficio è configurabile anche in caso di inerzia omissiva che, protraendo il compimento dell’atto oltre i termini prescritti dalla legge, si risolve in un rifiuto implicito, non essendo necessaria una manifestazione di volontà solenne o formale. (Fattispecie relativa al curatore di un fallimento che, dopo aver omesso di depositare la relazione e di compiere atti della procedura per oltre quindici anni, dapprima, ricevuta dal giudice delegato una diffida a relazionare, si era limitato a presentare una richiesta di proroga motivata in termini generici, e, poi, una volta rigettata questa istanza, non aveva dato alcun riscontro a successivi solleciti e richieste di informazioni fino alla sua sostituzione).

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Cass. pen. n. 23107/2012

Non è integrato il delitto previsto dall’art. 328, comma primo, c.p. quando l’atto il cui compimento si richiede al pubblico ufficiale venga a ledere suoi diritti costituzionalmente garantiti non potendosi, in tale ipotesi, considerare indebito il rifiuto. (Nella specie la Corte ha escluso la sussistenza del reato con riferimento al rifiuto da parte del sindaco di un comune di consegnare alla polizia giudiziaria un regolamento comunale che avrebbe dovuto provare la sua responsabilità penale in un diverso procedimento).

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Cass. pen. n. 17069/2012

Il rifiuto di un atto d’ufficio si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, in modo tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assuma, per l’appunto, la valenza del consapevole rifiuto dell’atto medesimo. (Fattispecie relativa all’omesso impedimento della viabilità, da parte del capo del Genio civile di un comune, su percorsi costituenti alveo naturale di due fiumi, omissione da cui derivava, a seguito di un forte piovasco, un’onda di piena che travolgeva le automobili in transito con il conseguente decesso dei passeggeri).

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Cass. pen. n. 79/2012

In tema di omissione di atti d’ufficio, il dovere di risposta del pubblico ufficiale presuppone che sia stato avviato un procedimento amministrativo, rimanendo al di fuori della tutela penale quelle richieste che, per mero capriccio o irragionevole puntigliosità, sollecitano alla P.A. un’attività che la stessa ritenga ragionevolmente superflua e non doverosa.

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Cass. pen. n. 35526/2011

In tema di rifiuto d’atti d’ufficio, nel caso in cui il medico ospedaliero abbia omesso di verificare a seguito di segnalazione del personale infermieristico le condizioni di un paziente ricoverato, il giudice può valutare l’esercizio della discrezionalità tecnica opposta dal sanitario a giustificazione del suo comportamento.

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Cass. pen. n. 34402/2011

Integra il delitto di cui all’art. 328, comma primo, c.p. il medico in guardia sull’autoambulanza del servizio 118 il quale, opponendo il mancato rispetto delle procedure dettate per la richiesta dell’intervento, rifiuti di effettuare il trasporto presso idonea struttura di un paziente, l’indifferibilità del cui ricovero gli era stata prospettata da altro sanitario.

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Cass. pen. n. 34385/2011

L’integrazione della fattispecie criminosa dell’omissione di atti d’ufficio, nella forma di cui all’art. 328, comma secondo, c.p., ha riguardo esclusivamente alle condotte della P.A. nei rapporti con i soggetti ad essa esterni, non anche a quelle che abbiano avuto luogo all’interno dell’amministrazione, che potranno integrare la diversa fattispecie di cui all’art. 328, comma primo, c.p., od assumere rilevanza meramente disciplinare.

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Cass. pen. n. 28005/2011

La fattispecie di omissione di atti d’ufficio è speciale rispetto a quella di omissione di soccorso. (Fattispecie relativa alla condotta del medico che ometta di prestare le cure del caso al paziente presentatosi all’ambulatorio di guardia medica per richiedere la suturazione di una ferita lacerocontusa).

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Cass. pen. n. 34401/2010

Commette il delitto di rifiuto di atti d’ufficio il militare dell’Arma dei Carabinieri che ometta la dovuta segnalazione al Prefetto circa la detenzione di una modica quantità di sostanze stupefacenti da parte di taluno.

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Cass. pen. n. 14599/2010

In tema di omissione di atti di ufficio, per atto di ufficio che per ragione di giustizia deve essere compiuto senza ritardo si intende qualunque ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la tempestiva attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l’attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. La ragione di giustizia si esaurisce con l’emanazione del provvedimento di uno degli organi citati, non estendendosi agli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento dato per ragione di giustizia. Ne consegue che non attiene a una ragione di giustizia la mancata adozione, da parte di un sindaco, dei provvedimenti di natura amministrativa relativi a contravvenzioni stradali.

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Cass. pen. n. 7348/2010

Ai fini della integrazione del delitto di omissione di atti d’ufficio, è irrilevante il formarsi del silenzio-rifiuto entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato. Ne consegue che il “silenzio-rifiuto”deve considerarsi inadempimento e, quindi, come condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice. (Fattispecie relativa ad un’istanza presentata da un medico convenzionato all’A.S.L., al fine di ottenere il pagamento delle proprie competenze retributive).

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Cass. pen. n. 46512/2009

Integra il delitto di cui all’art. 328, comma primo c.p. il rifiuto di procedere al ricovero ospedaliero di un malato, opposto dal medico responsabile del reparto, esclusivamente se il ricovero doveva ritenersi indifferibile per la sussistenza di un effettivo pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona. (Fattispecie relativa all’annullamento della sentenza di condanna del medico che aveva rifiutato il ricovero in un reparto chirurgico di un paziente di altro ospedale affetto da dolori addominali da colica biliare).

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Cass. pen. n. 35925/2009

Integra il delitto di cui all’art. 328, comma primo, c.p., il comportamento di un medico in servizio presso un reparto ospedaliero, che rifiuti, contravvenendo alle disposizioni impartite dal direttore del reparto, di espletare il servizio di accompagnamento in autoambulanza di pazienti cardiopatici presso un presidio sanitario ove gli stessi avrebbero dovuto essere sottoposti ad esame medico.

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Cass. pen. n. 28482/2009

Non integra il reato di omissione di atti d’ufficio il semplice inadempimento di un dovere funzionale interno all’organizzazione della P.A., ove non si traduca nella mancanza di un atto d’ufficio a rilevanza esterna, che sia altresì qualificato dalle ragioni indicate dalla norma incriminatrice e da compiersi senza ritardo. (Sulla base di tali principi la Corte ha ritenuto che la mancata celebrazione, da parte dell’imputato, quale giudice, di alcune udienze cui egli era tenuto, non abbia integrato il reato, giacchè tenute, in sua sostituzione, da altri magistrati a ciò appositamente designati).

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Cass. pen. n. 27840/2009

In tema di rifiuto di atti di ufficio, il carattere di urgenza dell’atto rifiutato ben può essere apprezzato tenendo conto del tenore e della provenienza delle richieste formulate al soggetto attivo. (Fattispecie relativa al rifiuto di un medico specialista ospedaliero di assistere una collega, che gliene aveva fatto richiesta, nell’esecuzione di un urgente intervento chirurgico, senza che il primo neppure si curasse di verificare, personalmente, la fondatezza o meno della gravità della situazione prospettatagli).

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Cass. pen. n. 21163/2009

Integra il reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328, comma secondo c.p.) la condotta del segretario comunale che, a fronte della richiesta di un consigliere comunale di accesso agli atti, ometta di fornirgli e di rispondere nei termini di legge, essendo irrilevante che gli atti richiesti non rientrino nelle competenze deliberative del Consiglio. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il potere di sindacato ispettivo, di stimolo e controllo sull’attività degli organi comunali previsto dall’art. 42 T.U.E.L. dà diritto ai consiglieri di ottenere qualsiasi informazione necessaria per il suo esercizio).

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Cass. pen. n. 15548/2009

Integra il reato di cui all’art. 328, comma primo, c.p., la condotta del primario ospedaliero che ometta di redigere la cartella clinica relativa ad un paziente temporaneamente sottoposto a cure di mantenimento e in attesa di trasferimento ad altra, più attrezzata, struttura ospedaliera, trattandosi di un atto d’ufficio da compiere senza ritardo per ragioni di sanità. (Fattispecie relativa al transito ospedaliero di un neonato, le cui condizioni cliniche sono state oggetto di previa informativa telefonica tra i medici responsabili dei relativi reparti).

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Cass. pen. n. 13519/2009

Il delitto di omissione di atti d’ufficio è un reato di pericolo la cui previsione sanziona il rifiuto non già di un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo, ossia con tempestività, in modo da conseguire gli effetti che gli sono propri in relazione al bene oggetto di tutela. (Fattispecie relativa alla mancata adozione di un’ordinanza sindacale di sgombero di una palazzina priva del certificato di abitabilità e con gravi carenze igienico-sanitarie dovute alla mancata autorizzazione del sistema di smaltimento dei reflui).

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Cass. pen. n. 12147/2009

Integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sindaco di un comune il quale – a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per l’igiene e la salute pubblica a causa dell’assenza dei requisiti previsti per la potabilità dell’acqua erogata per il consumo – ometta di adottare i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in materia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 19, comma quarto, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, che disciplina la materia della distribuzione di acqua potabile in attuazione della direttiva CEE 98/83 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano).

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Cass. pen. n. 48376/2008

Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del custode di un animale sottoposto a sequestro amministrativo per ragioni di igiene e sanità, che ometta di comunicarne immediatamente l’avvenuto decesso al servizio veterinario della competente U.S.L.(Fattispecie relativa a capi di bestiame sottoposti a sequestro amministrativo poichè risultati positivi al test del “bolderone”, sostanza anabolizzante la cui somministrazione è vietata nell’U.E.).

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Cass. pen. n. 35856/2008

In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di legge, rilevante ai fini della configurabilità del reato, il rilascio, da parte del responsabile del settore urbanistico del Comune, di una concessione edilizia in sanatoria per un’opera non conforme agli strumenti urbanistici generali in vigore nel territorio comunale. (Fattispecie in tema di rilascio di concessione edilizia in sanatoria per opere realizzate in zona inedificabile, nella quale la Corte ha altresì affermato che costituisce ingiusto vantaggio patrimoniale l’incremento del valore commerciale dell’immobile ).

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Cass. pen. n. 37542/2007

Integra il reato di cui all’art. 328, comma secondo, c.p., la condotta di un sindaco che omette di rispondere o, comunque, di fornire congrue giustificazioni nel termine di trenta giorni, a seguito della richiesta, avanzata da un dipendente comunale, di rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale per reati connessi alla sua funzione e dai quali è stato assolto.

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Cass. pen. n. 35837/2007

Integra il delitto di rifiuto di atto d’ufficio (art. 328, comma primo, c.p.) la condotta del vigile urbano che omette deliberatamente di dichiarare in contravvenzione i conducenti di veicoli in sosta vietata, ancorché la contravvenzione sia successivamente contestata dagli agenti della polizia stradale, considerato che la citata norma sanziona il rifiuto, non già di un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo e, quindi, con tempestività, in diretta connessione con il conseguimento degli effetti che gli sono propri; inoltre, si tratta di reato istantaneo, il cui momento consumativo si realizza con il rifiuto o con l’omissione, sicchè la circostanza che, in conseguenza del rifiuto, l’atto sia compiuto da altro pubblico ufficiale, non ha valore scriminante.

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Cass. pen. n. 34471/2007

Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio il medico della guardia medica che, posto telefonicamente al corrente della grave sintomatologia riferita da una paziente, non si rechi al di lei domicilio per l’effettuazione di un accurato esame clinico, indispensabile per l’accertamento delle reali condizioni di salute, ma si limiti a invitarla a rivolgersi a una struttura sanitaria senza rendersi conto se tale consiglio sia concretamente praticabile e idoneo a fronteggiare la situazione di emergenza.

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Cass. pen. n. 31669/2007

Nel reato di omissione di atti d’ufficio sussiste l’elemento psicologico quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio sia consapevole di avere ingiustificatamente omesso di dare risposta all’intimazione del privato. (Fattispecie di mancata definizione di una domanda di concessione edilizia e di mancata esposizione delle ragioni del ritardo, ove l’istante era stato comunque messo a conoscenza degli impedimenti che non avevano permesso la definizione della procedura).

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Cass. pen. n. 19358/2007

Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti di ufficio, non basta che l’atto rientri in una delle categorie tipiche indicate dalla norma né che sussistano le previste condizioni di urgenza, ma occorre che l’atto sia dovuto, e dunque non rientri nell’ambito della discrezionalità del pubblico ufficiale. (Nella fattispecie, concernente gli interventi che gli amministratori di un ospedale avrebbero dovuto eseguire per evitare il diffondersi di un’infezione, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di rifiuto di atti di ufficio sul presupposto del carattere intrinsecamente discrezionale dell’attività tecnica rifiutata).

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Cass. pen. n. 39486/2006

Integra la fattispecie del rifiuto di compiere un atto di ufficio il comportamento di una infermiera che richiesta da un paziente di procedere alla sua pulizia per motivi di igiene e sanità, la ritardi in quanto impegnata nell’attività di distribuzione del vitto, in quanto l’operazione di pulizia personale rivestiva carattere d’urgenza e la prescrizione di tale compito non necessitava di un ordine specifico del medico, sussistendo una direttiva emanata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 225 del 1974, impartita in via generale e sulla base di turni di servizio.

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Cass. pen. n. 34066/2006

Integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328, comma primo, c.p.) il pubblico ufficiale (nella specie agente di polizia giudiziaria) che rifiuti di compiere atti che per ragioni di giustizia devono essere compiuti senza ritardo, omettendo di espletare le indagini delegate su specifici procedimenti; né, a tal fine, ha rilievo la circostanza che non si sia verificato alcun danno al buon andamento della P.A., considerato che il reato di cui all’art. 328, comma primo, è un reato di pericolo che si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione, incidente su beni di valore primario tutelati dall’ordinamento, nella specie da compiere per ragioni di giustizia e senza ritardo, indipendentemente dallo specifico atto e dal nocumento che può derivarne. Nemmeno ha rilievo il fatto che si tratti di attività delegata e surrogabile da altro funzionario, in quanto anche per l’attività delegata l’art. 348, comma terzo, c.p.p., impone all’ufficiale o agente di polizia giudiziaria di informare prontamente il Pubblico Ministero dell’esito dell’attività delegata.

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Cass. pen. n. 19039/2006

In tema di rifiuto ed omissione di atti di ufficio, rientrano negli atti di ufficio per ragioni di «sanità» a cui fa riferimento l’art. 328 c.p. esclusivamente quegli atti, con carattere di indifferibilità e doverosità, aventi natura propriamente sanitaria, nonché quelli strettamente funzionali alla realizzazione di questi ultimi. Ne consegue che non rileva ai fini penali l’omessa istituzione da parte del Sindaco di un servizio di trasporto in favore di persone handicappate al fine di consentire loro di frequentare la scuola dell’obbligo, trattandosi di provvedimento non strettamente funzionale all’intervento in materia di sanità.

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Cass. pen. n. 17570/2006

Il rifiuto di cui all’art. 328 c.p. si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, in modo tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assuma la valenza di rifiuto dell’atto medesimo. (Fattispecie nella quale è stato ravvisato il suddetto reato nell’omessa notificazione da parte di un ufficiale giudiziario di atti giudiziari che avrebbero dovuto essere restituiti senza ritardo all’autorità procedente o alla parte privata richiedente).

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Cass. pen. n. 41225/2005

In tema di omissione o rifiuto di atti d’ufficio, la richiesta di cui all’art. 328, secondo comma, c.p. assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere: essa deve quindi, con percepibile immediatezza, essere rivolta a sollecitare il compimento dell’atto o l’esposizione delle ragioni che lo impediscono ed il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l’atto richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato giustificato.

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Cass. pen. n. 35035/2005

Nell’ipotesi in cui un sanitario addetto al servizio di guardia medica non aderisca alla richiesta di intervento urgente, sussiste il reato di omissione di atti d’ufficio solo quando sia comprovato che l’urgenza prospettata era effettiva e reale (nella specie, relativa ad un sanitario in servizio di guardia medica che si era rifiutato, benché richiesto da personale infermieristico di recarsi presso una casa di riposo a visitare due anziani pazienti in stato di iperpiressia, limitandosi a prescrivere a mezzo telefono un antibiotico, la Corte, rigettando il ricorso del P.G. avverso sentenza di assoluzione, ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione liberatoria, basata sul rilievo della giusta valutazione da parte del sanitario, secondo scienza e coscienza e sulla base di quanto rappresentatogli, dell’insussistenza di aspetti di obiettiva gravità ed urgenza nelle condizioni dei pazienti, tali da richiedere una immediata visita e da escludere la sufficienza delle sole indicazioni date per telefono).

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Cass. pen. n. 33034/2005

Risponde del reato di cui all’art. 328 c.p. il Sindaco che non dispone l’immediato intervento per la eliminazione di rifiuti e per il ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto prescrive l’art. 14 Legge 5 febbraio 1997 n. 22, non avendo alcuna efficacia scriminante l’attesa dovuta alla preliminare individuazione da parte dell’ufficio tecnico dei nominativi dei proprietari dei terreni inquinati o il rispetto dei tempi necessari per la procedura d’appalto dei lavori di rimozione dei rifiuti.

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Cass. pen. n. 37459/2004

Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità e non il reato di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico in turno di reperibilità presso una struttura ospedaliera che si renda irraggiungibile al recapito fornito disattivando il telefono cellulare, in quanto non rientra nella previsione dell’art. 328 c.p. la semplice inosservanza di obblighi.

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Cass. pen. n. 14959/2004

Risponde del delitto di cui all’art. 328 c.p. il medico-chirurgo ospedaliero in servizio di pronta disponibilità che ometta un intervento chirurgico non ritardabile, essendo irrilevante il concreto esito dell’omissione, posto che l’interesse tutelato della sanità fisica e psichica della persona ammalata deve essere valutato al momento in cui è rappresentata l’esigenza del suo intervento (nella specie, la Corte ha disatteso la tesi difensiva volta a sostenere la presumibile inutilità di qualunque terapia a scongiurare la morte del paziente).

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Cass. pen. n. 12238/2004

Il reato di rifiuto di atti di ufficio previsto dal primo comma dell’art. 328 c.p. è un reato istantaneo, il cui momento consumativo si realizza con il rifiuto o con l’omissione. Nelle situazioni in cui il pubblico ufficiale è nella oggettiva impossibilità di compiere «immediatamente» l’atto dovuto a causa della complessità delle procedure o delle attività richieste, il termine entro cui l’atto deve essere compiuto va individuato facendo ricorso alla disciplina del silenzio-rifiuto, ossia in quello di novanta giorni (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto prescritto il reato di cui all’art. 328 c.p. consistito nell’aver il Sindaco omesso di dare attuazione alla delibera della Giunta regionale che disponeva la chiusura di una casa di riposo con conseguente trasferimento degli ospiti in altre strutture).

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Cass. pen. n. 9204/2004

In base all’art. 13 D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41 il servizio di guardia medica ha la funzione di garantire l’assistenza sanitaria in casi di necessità ed urgenza improcrastinabili, nel cui ambito sono compresi gli atti tipici della professione medica, con esclusione di quelli che, pur avendo natura sanitaria, possono essere eseguiti da personale paramedico e infermieristico. Ne consegue che non commette il reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) il medico, che trovandosi solo nella sede della guardia medica, richiesto di un intervento domiciliare urgente al fine di praticare un’iniezione di un medicinale antibiotico ad un paziente malato di cancro, affetto da iperpiressia, si rifiuti di intervenire opponendo il dovere di non lasciare sguarnita la guardia medica.

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Cass. pen. n. 4907/2004

La fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 328 c.p. è integrata nel momento in cui decorsi i 30 giorni il pubblico ufficiale non emette il provvedimento o non risponde per iscritto sulle ragione del ritardo, costituendo una non scusabile ignoranza della legge penale la non consapevolezza della necessità di una risposta scritta o l’eventuale oggettiva complessità della pratica.

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Cass. pen. n. 2510/2004

Il reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) non richiede che il rifiuto sia espresso in modo solenne o formale, ma può essere espresso anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre i termini di comporto o addirittura di decadenza, nei casi in cui essa dipenda, per il privato, dal mancato compimento dell’atto entro un termine. (Nell’affermare il suddetto principio, la Corte ha ritenuto sussistente il reato contestato nel comportamento del messo di conciliazione che, informato dell’esistenza di un termine perentorio per la notifica di un atto di citazione, vi aveva provveduto senza giustificato motivo a termine oramai scaduto).

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Cass. pen. n. 43492/2003

In tema di omissione di atti d’ufficio, la norma di cui all’art. 328 secondo comma c.p. prevede che la richiesta del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, deve riflettere un interesse personale e diretto alla emanazione di un atto o di un provvedimento identificabile in una posizione giuridica soggettiva di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con esclusione di qualsiasi situazione che attenga ad interessi di mero fatto (nella specie la Corte ha ritenuto che l’interesse all’acquisizione di un atto, per fini di mera documentazione necessaria all’attività politica di un consigliere comunale, rientrasse fra gli interessi di mero fatto non tutelati a norma dell’art. 328, secondo comma, c.p.).

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Cass. pen. n. 39108/2003

In tema di rifiuto di atti d’ufficio, il medico che effettua il turno di guardia notturna presso una struttura specializzata ad alto rischio, non può invocare la discrezionalità tecnica per giustificare comportamenti omissivi, quando si è in presenza di una specifica doverosità d’intervento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la preventiva segnalazione di gravità ed urgenza del caso fornita dall’infermiere di turno, la ovvia considerazione, al di là di ogni direttiva interna, che i dosaggi medici di un farmaco come la dopamina non possono essere demandati alla discrezionalità dell’infermiere, sono tutti elementi che connotano il carattere di doverosità dell’intervento del medico qualificando penalmente il suo rifiuto).

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Cass. pen. n. 34047/2003

In tema di rifiuto di atti di ufficio, la necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare, sulla base di quanto prevede l’art. 13 del D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, è rimessa alla valutazione discrezionale dal sanitario di guardia, sulla base della propria esperienza, ma tale valutazione sommaria, soggetta al sindacato del giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame, non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita dal medico attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l’entità della patologia dichiarata.

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Cass. pen. n. 32019/2003

La persona offesa del reato di omissione di atti di ufficio, nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 328 c.p., è la sola pubblica amministrazione in quanto il bene protetto dalla fattispecie è il buon andamento della pubblica amministrazione, anche se ciò non esclude che il pubblico interesse possa coincidere anche con un interesse privato e quindi che il reato possa diventare plurioffensivo; in tale caso il giudice di merito, con valutazione non sindacabile dal giudice di legittimità, deve accertare la coincidenza dell’interesse. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione a richiesta di archiviazione avanzata da un privato in relazione all’inosservanza da parte del sindaco del dovere di far rispettare un’ordinanza di ripristino di una strada comunale, non avendo provato di aver uno specifico interesse all’esecuzione dell’ordinanza).

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Cass. pen. n. 24626/2003

Integra condotta omissiva, rilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 328 c.p., il mancato sequestro «in continenti» di sostanza stupefacente rinvenuta nel corso di perquisizione domiciliare da parte di ufficiale di polizia giudiziaria, trattandosi di atto di ufficio che per ragioni di giustizia va compiuto senza ritardo.

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Cass. pen. n. 24602/2003

Commette il reato di rifiuti di atti dell’ufficio il sindaco il quale, formalmente incaricato dal medico provinciale di dare esecuzione mediante la polizia municipale ad una ordinanza di immediata chiusura di uno stabilimento di produzione alimentare per ragioni di sanità, ometta di procedere nel senso indicato, a nulla rilevando che anche il sindaco sia titolare in materia di sanità di poteri a carattere contingibile e urgente né che l’ordinanza fosse stata comunicata anche a soggetti legittimati, in modo concorrente, alla sua esecuzione.

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Cass. pen. n. 17645/2003

Sussiste il reato di rifiuto di atti d’ufficio previsto dal secondo comma dell’art. 328 c.p. nel comportamento del Sindaco che omette di rispondere ad una richiesta a lui rivolta di conoscere il nominativo del funzionario che aveva curato una pratica contro il cui esito era stato proposto ricorso amministrativo, anche se non rientrava nei suoi compiti specifici, sussistendo in capo a lui l’obbligo di segnalazione alla struttura competente, ed anche se non era stata inoltrata da parte del privato una diffida.

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Cass. pen. n. 11877/2003

L’art. 328 c.p. disciplina due distinte ipotesi di reato: nella prima il delitto si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione, incidente su beni di valore primario (giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene, sanità); nella seconda, invece, ai fini della consumazione, è necessario il concorso di due condotte omissive, la mancata adozione dell’atto entro trenta giorni dalla richiesta scritta della parte interessata e la mancata risposta sulle ragioni del ritardo.

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Cass. pen. n. 7766/2003

Il rifiuto di atti d’ufficio, nei casi previsti dal primo comma dell’art. 328 c.p., è configurabile, indipendentemente dall’esistenza o meno di specifiche richieste o sollecitazioni volte ad ottenere il compimento degli atti medesimi, ogni qual volta dalla indebita e volontaria inerzia del soggetto che dovrebbe provvedervi derivi, pur in assenza di termini previsti come perentori, l’oggettivo pericolo di una lesione del bene tutelato. Ciò vale anche nel caso di atti che debbano essere compiuti dal magistrato, senza che occorra anche la presenza di taluna delle condizioni che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117, danno luogo al diniego di giustizia, dovendosi considerare come di per sé integratrice di un siffatto diniego la condotta del magistrato che consista nel ritardare indebitamente, oltre ogni ragionevole limite e, quindi, con effettivo pericolo di lesione degli interessi della giustizia, atti del proprio ufficio. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che, quanto meno in sede cautelare, fosse correttamente ipotizzabile il reato “de quo” a carico di un magistrato che aveva ritardato, senza alcuna giustificazione ed anche in presenza di ripetute sollecitazioni rivoltegli dal capo dell’ufficio, il deposito di n. 277 sentenze dibattimentali pronunciate tra il maggio del 2000 ed il febbraio del 2002).

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Cass. pen. n. 24567/2001

La previsione di cui all’art. 328, comma 2, c.p., pur rispondendo alle stesse esigenze che si pongono a base della disciplina del diritto d’accesso di cui alla legge n. 241 del 1990, si colloca su di un piano di tutela diverso rispetto a quest’ultima. In particolare, è da escludersi che la formazione del silenzio-rifiuto per il decorso del termine dei trenta giorni, costituisca, per il solo fatto di consentire al privato di promuovere un giudizio amministrativo, una risposta idonea tale da escludere la rilevanza penale dell’omissione in quanto, se così fosse, risulterebbe inutile e pleonastica la stessa presenza nell’ordinamento della previsione in oggetto. La richiesta del privato, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 328, comma 2, c.p., deve fondarsi su di una pretesa seria, volta cioè ad ottenere un provvedimento che riconosca un diritto certo del privato. Conseguentemente, non può operare la tutela apprestata dalla norma ogniqualvolta il cittadino conosca le ragioni per cui le sue richieste non vengono soddisfatte, così come avviene, in particolare, quando il preteso diritto sia contestato al punto da costituire oggetto di accertamento in un procedimento giurisdizionale (pendente) promosso dallo stesso privato poiché in tal caso la richiesta non può che essere pretestuosamente rivolta a superare i tempi necessari per ottenere una pronuncia da parte dell’autorità giudiziaria né, d’altra parte, il giudice penale è autorizzato a sindacare il fondamento delle eccezioni sollevate dalla p.a. nel giudizio pendente.

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Cass. pen. n. 19180/2001

Il delitto di cui all’art. 328, secondo comma, c.p., non è ravvisabile qualora ritardi od omissioni riguardino i rapporti tra organi della pubblica amministrazione.

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Cass. pen. n. 10538/2000

La fattispecie del rifiuto da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio di compiere un atto di ufficio è integrata quando vi sia stata una richiesta o comunque una qualche sollecitazione esterna oppure una urgenza sostanziale impositiva dell’atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all’attenzione del soggetto obbligato ad intervenire. (Nel caso di specie si è ritenuto configurato il reato de quo a carico di un medico in servizio di reperibilità, il quale, ripetutamente sollecitato telefonicamente, omise di recarsi presso il reparto di ostetricia per assistere una donna in stato di gravidanza, ricoverata in via di urgenza per minaccia di aborto).

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Cass. pen. n. 10445/2000

In tema di rifiuto di atti di ufficio in materia sanitaria, sussiste il presupposto della necessità ed improcrastinabilità della prestazione di assistenza sanitaria da parte del medico di guardia, di cui all’art. 13 del D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, in caso di richiesta di intervento al fine della somministrazione di farmaci atti ad alleviare le atroci sofferenze di un malato terminale di cancro. Ne deriva che in tale situazione il rifiuto di intervento da parte del medico è idoneo a integrare il reato di cui all’art. 328, comma primo, c.p.

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Cass. pen. n. 10002/2000

Affinché possa configurarsi il reato di rifiuto di atti di ufficio nella formulazione di cui al secondo comma dell’art. 328 c.p. e possa conseguentemente qualificarsi come omissione penalmente rilevante il ritardo a provvedere, è necessario che la «richiesta» in essa norma prevista, da indirizzarsi al p.u. abbia il contenuto di una espressa diffida ad adempiere. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di merito, rilevando che, non poteva ritenersi sufficiente una mera richiesta del privato volta ad ottenere «chiarimenti… ai sensi dell’art. 328 c.p.»).

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Cass. pen. n. 8949/2000

Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti d’ufficio è necessario, che il pubblico ufficiale sia consapevole del suo contegno omissivo, nel senso che deve rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra jus; tale requisito di illiceità speciale delimita la rilevanza penale solamente a quelle forme di diniego di adempimento che non trovano alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, la decisione di merito con la quale si era ritenuta la sussistenza del delitto da parte di vigili sanitari che non avevano proceduto al sequestro disposto dal Gip di caseifici operanti senza autorizzazione allo scarico di acque reflue, perché, due giorni dopo la consegna dei provvedimenti di sequestro, gli opifici avevano ottenuto l’autorizzazione).

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Cass. pen. n. 8117/2000

A fronte della legittima richiesta di compimento di un atto d’ufficio rientrante fra quelli previsti dall’art. 328, comma 1, c.p., il rifiuto opposto dal destinatario di detta richiesta non può trovare giustificazione nell’asserita inosservanza di disposizioni interne alla struttura dell’ufficio del quale egli fa parte, atteso che l’interposizione di tale struttura non può essere ritenuta idonea, per la natura strumentale che la caratterizza, ad operare una cesura tra la fonte e le ragioni dell’obbligo, da una parte, ed il soggetto finale tenuto ad adempierlo, dall’altra. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità per indebito rifiuto di atti d’ufficio a carico di medici legali di una Unità sanitaria locale i quali, incaricati dall’autorità giudiziaria di effettuare accertamenti sullo stato di salute di taluni soggetti detenuti agli arresti domiciliari, si erano rifiutati di adempiere al detto incarico sostenendo, tra l’altro, di essere addetti solo ad attività ambulatoriale interna e di non poter assolvere altri compiti senza disposizione scritta del dirigente del servizio).

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Cass. pen. n. 7281/2000

In tema di rifiuto di atti d’ufficio da parte del pubblico ufficiale e con riguardo all’ipotesi delittuosa di cui al primo comma dell’art. 328 c.p., il carattere indebito del rifiuto, espressamente previsto dalla norma citata ai fini della configurabilità del reato, non è ravvisabile quando, in presenza di un conflitto di interessi, il compimento dell’atto venga a ledere diritti costituzionalmente garantiti del soggetto agente. (Fattispecie in cui i funzionari di polizia avevano rifiutato di ricevere una denuncia sporta a loro carico da un privato; la S.C. ha rilevato al riguardo che la ricezione della denuncia avrebbe esposto i pubblici ufficiali a conseguenze penali e che nel bilanciamento tra l’interesse al buon andamento della pubblica amministrazione e il diritto di difesa doveva essere attribuita prevalenza a quest’ultimo).

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Cass. pen. n. 6778/2000

In tema di omissione o rifiuto di atti d’ufficio, il diritto di ottenere dalla Pubblica amministrazione risposta alla propria istanza o richiesta, e che configura il reato di cui al secondo comma dell’art. 328 c.p., nasce dalla congruità dell’istanza medesima in relazione alla doverosità del comportamento della Pubblica amministrazione, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni alla base dell’istanza e dunque dell’accoglimento della medesima. (Fattispecie relativa a richiesta di riammissione in servizio da parte del dipendente dimissionario di una ASL. Rigettando il ricorso degli amministratori, la Corte ha affermato che l’infondatezza nel merito delle richieste non esimeva gli imputati dall’obbligo di risposta).

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Cass. pen. n. 5691/2000

Il sindaco di un comune, anche non di grandi dimensioni, non può essere considerato, solo per la sua posizione istituzionale, penalmente responsabile di ogni ritardo o inadempimento addebitabile all’ente territoriale, ivi compreso quello contemplato e sanzionato dall’art. 328, comma 2, c.p., dovendosi al riguardo verificare se egli, messo a conoscenza della richiesta del privato, quale prevista da detta disposizione normativa, abbia o meno designato, sia pure in via di mero fatto, un responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
La configurabilità del reato di cui all’art. 328, comma 2, c.p., nel caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni alla richiesta dell’interessato, in alternativa al compimento dell’atto sollecitato, non è esclusa dalla formazione, conseguente appunto alla scadenza del termine anzidetta, del c.d. «silenzio-rifiuto.

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Cass. pen. n. 1181/2000

Il delitto di omissione di atti di ufficio, nella ipotesi di cui al primo comma dell’art. 328 c.p., lede — di norma — solo l’interesse della pubblica amministrazione al corretto esercizio delle pubbliche funzioni in vista del perseguimento di finalità pubbliche. Ciò non esclude — in linea teorica — che il pubblico interesse possa coincidere anche con un interesse privatistico, ipotesi nella quale il reato assume natura plurioffensiva. Perché questo accada, tuttavia, è necessario l’accertamento da parte del giudice del merito della coincidenza dell’interesse pubblico con quello del privato. (Nel caso la Corte Suprema ha escluso l’interesse del privato denunciante che aveva invocato l’intervento dei vigili urbani per la rimozione di un veicolo danneggiato a seguito di sinistro stradale, «anche allo scopo di accertare le eventuali responsabilità circa la causazione del sinistro», disconoscendo che potesse essere automaticamente attribuita al denunciante la veste di persona offesa dal reato cui compete l’avviso relativo alla richiesta di archiviazione).

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Cass. pen. n. 2930/2000

Non integra il reato di rifiuto di atti di ufficio di cui all’art. 328, primo comma, c.p. la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che rifiuti di effettuare una visita domiciliare richiesta a seguito di morte del paziente, atteso che, in base all’art. 13 del D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, detto servizio è diretto a garantire la necessaria ed improcrastinabile assistenza sanitaria in situazioni di emergenza, sicché il relativo obbligo del medico di intervenire ha, come presupposto indefettibile, l’esistenza in vita della persona destinataria della prescrizione richiesta.

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Cass. pen. n. 1815/2000

Integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio, ex art. 328, comma primo, c.p., la condotta di un pretore che rigetta la richiesta del pubblico ministero di estrarre copia degli atti di un procedimento penale ai fini della impugnazione della sentenza, atteso che le parti hanno diritto di esaminare e ottenere copia degli atti del procedimento per lo svolgimento delle attività inerenti alle facoltà processuali loro riconosciute.

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Cass. pen. n. 241/2000

Parte offesa del reato di omissione di atti di ufficio, di cui al primo comma dell’art. 328 c.p., è l’ente pubblico e non la persona fisica del titolare di un suo organo al momento del fatto: a quest’ultimo, pertanto, non compete l’avviso relativo alla richiesta di archiviazione. (Nella specie, la doglianza di non essere stato messo in grado di partecipare alla udienza camerale relativa alla archiviazione era stata formulata da un procuratore della Repubblica cessato dalla carica).

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Cass. pen. n. 9426/1999

Il reato di rifiuto od omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia competenza a compiere l’atto richiesto; in caso di procedimento amministrativo il cui iter coinvolga più uffici appartenenti alla medesima amministrazione, gli atti o le attività interne, la cui omissione dovrebbe trovare rimedio nella previsione di attività sostitutive di altri soggetti e sanzione nel promovimento del giudizio disciplinare, non sono penalmente rilevanti, ricadendo nella fattispecie della norma penale soltanto gli atti esterni costituiti dal provvedimento finale o quelli che, precedendo il provvedimento finale, si presentano come atti necessari, dotati di autonoma rilevanza. (Fattispecie relativa alla richiesta di temporanea concessione in uso di aule scolastiche, di competenza della Giunta Comunale, in cui si è esclusa la responsabilità dell’assessore al Patrimonio e Economato in quanto, non avendo il Sindaco provveduto a convocare la Giunta, non si era verificato il presupposto per l’esercizio da parte dell’organo collegiale e dei suoi componenti delle relative funzioni e del ragioniere generale, pur competente ad istruire la pratica, in quanto la sua attività era priva di rilevanza esterna).

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Cass. pen. n. 9088/1999

In tema di omissione o rifiuti di atti d’ufficio, la richiesta di cui al secondo comma dell’art. 328 c.p., è collegata da un lato ad un apprezzabile interesse del richiedente e dall’altro ad uno dei tre possibili sbocchi ipotizzati dalla norma medesima: definizione della pratica, spiegazione del ritardo, sanzione penale in mancanza dell’una o dell’altra nel termine legale di giorni trenta. Ne deriva che la richiesta di chi vi abbia interesse assume nella previsione di legge natura e funzione di diffida ad adempiere.

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Cass. pen. n. 5596/1999

Il reato di rifiuto di atto di ufficio non è integrato qualora l’atto, pur rispondente alle ragioni indicate dall’art. 328, comma secondo, c.p., non riveste carattere di indifferibilità e di doverosità. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha negato che ricorressero tali requisiti nel comportamento di un sindaco che, essendo indagato per fatti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, aveva omesso di dare notizia alla giunta comunale degli avvisi di fissazione dell’udienza per l’incidente probatorio, notificatigli anche nella qualità di legale rappresentante dell’amministrazione comunale, rivestente la qualità di persona offesa: e ciò sia in quanto difettava l’estremo della indifferibilità sia perché il sindaco, essendo indagato, si trovava in conflitto di interessi con l’ente rappresentato, con la conseguenza che al medesimo non avrebbe dovuto essere indirizzata la notifica dell’avviso quale rappresentante della persona offesa, stante la previsione dell’art. 77, comma secondo, c.p.p.).

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Cass. pen. n. 797/1999

In tema di omissione di atti di ufficio, la fattispecie di cui al comma secondo dell’art. 328 c.p. è diretta ad assicurare risposta alle aspettative del privato che formalmente inviti la pubblica amministrazione ad emettere un atto che riguardi la sua sfera di interessi. La previsione non si estende pertanto ai rapporti tra pubbliche amministrazioni. (Fattispecie nella quale è stato escluso che ricorresse il reato in esame a carico di un sindacato che, secondo l’ipotesi accusatoria, aveva omesso di dare risposta alle reiterate richieste di un assessorato provinciale in merito agli atti adottati per la repressione di violazioni edilizie).

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Cass. pen. n. 13628/1998

In tema di rifiuto di atto di ufficio, di cui al comma secondo dell’art. 328 c.p., ai fini della configurabilità della responsabilità del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, occorre che la messa in mora derivante dall’atto di diffida sia non solo conoscibile ma anche perfettamente conosciuta, posto che un dovere di risposta suppone necessariamente l’esistenza di una domanda.

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Cass. pen. n. 12977/1998

In tema di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 21, coincidendo il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’interessato formulata ex art. 328, comma secondo, c.p. con il termine per il maturarsi del silenzio rifiuto, deve escludersi la configurabilità del reato di omissione di atti di ufficio se il pubblico ufficiale non compie l’atto richiesto e non risponde al richiedente, perché con il silenzio-rifiuto, sia pure per una presunzione, si ha il compimento dell’atto e viene comunque a determinarsi una situazione che è concettualmente incompatibile con l’inerzia della pubblica amministrazione.
La disposizione dell’art. 328 c.p. mira a tutelare il privato che intenda ottenere un risultato utile in relazione al rapporto amministrativo tra lui e la pubblica amministrazione, onde il concetto di «atto di ufficio» deve intendersi nel senso di atto dovuto dai pubblici poteri quale risultato concreto del loro agire, cioè quale effetto positivamente apprezzabile del dovere di attivarsi per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente pubblico. Ne consegue che rimangono al di fuori della tutela legale quelle richieste che, per mero capriccio o irragionevole puntigliosità, sollecitano alla pubblica amministrazione un’attività superflua e non doverosa, la quale non è destinata a spiegare alcuna necessaria incidenza sul rapporto amministrativo, già ben definito nei suoi contorni essenziali. (Nella specie un dipendente di una Usl aveva esternato il suo disappunto per le mansioni affidategli, sollecitando «chiarimenti» al riguardo che la pubblica amministrazione non era tenuta a fornire al di fuori dell’atto ufficiale a rilevanza esterna che aveva già adottato e che era costituito dal relativo ordine di servizio).

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Cass. pen. n. 10219/1998

In tema di omissione di atti d’ufficio, ai fini dell’art. 328, comma secondo, c.p., la richiesta del privato deve atteggiarsi sostanzialmente come una diffida, non potendosi assegnare il valore di una formale richiesta alla mera segnalazione di un pericolo connesso allo stato di un immobile. (Nella specie, modesto manufatto sito in zona rurale).
In tema di omissione di atti di ufficio, dalla lettera del secondo comma dell’art. 328 c.p. si ricava che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che abbia interesse al compimento dell’atto. Tale interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della pubblica amministrazione, che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo a una situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è destinato direttamente a incidere. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto trattarsi di un interesse di mero fatto quello connesso a una lamentata situazione di pericolo interessante un manufatto limitrofo alla proprietà del soggetto che reclamava l’adozione di un provvedimento contingibile e urgente; provvedimento che, come affermato dalla Suprema Corte, è espressione di un potere pubblico di intervento con finalità di interesse generale rispetto al quale non sono individuabili soggetti specificatamente destinatari dell’atto amministrativo).

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Cass. pen. n. 10137/1998

Il reato di rifiuto di atti di ufficio — anche nella nuova formulazione introdotta dall’art. 16 della L. 26 aprile 1990, n. 86 — consiste nel mancato adempimento di un’attività doverosa, per il compimento della quale è fissato un termine unico finale e non soltanto iniziale, essendo il soggetto obbligato all’adempimento appena possibile, sicché la consumazione del reato si verifica nel momento stesso in cui si è verificata l’omissione o è stato opposto il rifiuto. L’agente è quindi punibile per reato istantaneo senza che abbia nessun rilievo l’ininterrotta protrazione dell’inattività individuale, giacché la legge non riconosce alcuna efficacia giuridica a detta persistenza e nemmeno all’eventuale desistenza.

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Cass. pen. n. 263/1998

La mancata consegna, da parte del custode, di beni sottoposti a pignoramento è punibile ai sensi dell’art. 388, comma 5, c.p., dovendosi escludere, per converso, la inquadrabilità di detta condotta nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 328 stesso codice.

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Cass. pen. n. 2351/1998

In materia di omissione di atti d’ufficio, l’ipotesi prevista dall’art. 328 cpv. c.p. è diretta a disciplinare esclusivamente i rapporti tra la pubblica amministrazione e i soggetti ad essa esterni, fornendo a questi ultimi uno specifico e puntuale strumento di tutela: l’omissione di atti rilevanti esclusivamente all’interno dei rapporti tra diverse amministrazioni in nessun caso può essere ricondotto a tale fattispecie. (Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha escluso che potesse integrare la fattispecie ipotizzata dai giudici di merito la omessa comunicazione, da parte di un sindaco, dei dati richiesti e reiteratamente sollecitati da un assessorato regionale indispensabili ai fini dell’adozione di provvedimenti regionali di pianificazione territoriale).

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Cass. pen. n. 2339/1998

Il reato di rifiuto di atti d’ufficio non richiede che il rifiuto sia espresso in modo solenne o formale, ma può essere espresso anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre i termini di comporto o addirittura di decadenza, nei casi in cui essa dipenda per il privato dal mancato compimento dell’atto entro un termine. (Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto sussistente il reato contestato in una ipotesi in cui il segretario comunale aveva omesso di notificare numerose ingiunzioni prefettizie, per le quali la notifica andava eseguita senza ritardo).

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Cass. pen. n. 2320/1998

In caso di ritardo o di omissione del compimento di un atto d’ufficio da parte di un organo collegiale, l’illecito penale previsto dall’art. 328, secondo comma c.p., può configurarsi soltanto a carico dei singoli componenti dell’organo collegiale e presuppone, da un lato, la richiesta agli stessi indirizzata da parte dell’interessato e dall’altro, la mancata spiegazione da parte dei singoli delle ragioni della condotta ad essi ascrivibile, che ha determinato l’omissione o il ritardo dell’atto collegiale. (Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della corte d’appello che aveva confermato la condanna per omissione d’ufficio a carico di un sindaco che, diffidato a provvedere all’individuazione dell’incarico da conferire al denunciante – trasferito presso quell’amministrazione comunale ai sensi della normativa sulla mobilità volontaria – si era limitato a girare la richiesta alla giunta, competente per l’atto richiesto, senza che né lui né la giunta giustificassero il ritardo o adottassero il provvedimento).

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Cass. pen. n. 11515/1997

Il reato di rifiuto di atti di ufficio, di cui all’art. 328, comma 2, c.p., nel caso di mancata apertura di un procedimento amministrativo, non sussiste in presenza di qualsiasi domanda che prospetti la competenza dell’ufficio cui è rivolta, ma solo quando – in base alle fonti che disciplinano l’attività amministrativa – sussista un obbligo di procedimento derivante dall’idoneità della domanda. (Fattispecie in cui il sindaco di un comune, al quale erano state rivolte istanze e diffide volte ad ottenere la regimentazione di una strada interpoderale e a conoscere l’iter ed il responsabile del procedimento è stato assolto dal reato di cui all’art. 328, comma 2, cit., non sussistendo la competenza del comune a provvedere sulla richiesta in questione).

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Cass. pen. n. 11484/1997

Con riferimento al delitto di rifiuto di atti d’ufficio previsto dal comma secondo dell’art. 328 c.p., il richiedente può rinunciare, per qualunque ragione, alla richiesta di compimento dell’atto o alla sola risposta, in forma espressa o per comportamenti concludenti, ed in tal caso il reato è escluso purché la rinuncia intervenga prima della scadenza del termine previsto per il compimento dell’atto stesso. (Nella fattispecie è stato escluso il reato in quanto l’interessato, dopo aver chiesto lo sgombero dell’area pubblica antistante la sua proprietà, aveva inoltrato al Comune domanda per la concessione dell’area in questione).
I comportamenti previsti dall’art. 328, comma 2, c.p. (nel testo modificato con l’art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86) — dovere del pubblico ufficiale di compiere l’atto nel termine di trenta giorni e, in mancanza, di rispondere al richiedente per esporre le ragioni del ritardo — non ammettono equipollenti. (Nella fattispecie si è escluso che potesse ritenersi equipollente all’adozione di un provvedimento di sgombero e alla mancata risposta, la proposta all’interessato di una diversa soluzione consistente nella concessione dell’area demaniale di cui si chiedeva lo sgombero).
Il proprietario di un immobile latistante ad un’area demaniale interna al centro abitato, oltre alla facoltà di uso comune generale del bene pubblico, ha diritto di ricavare dal bene stesso ulteriori possibili utilizzazioni (quali l’accesso alla strada di sua proprietà), con il conseguente dovere di astensione da qualsiasi impedimento da parte degli altri utilizzatori del bene e, in relazione a tale situazione, è titolare di un diritto, sia pure affievolito o condizionato, nei confronti della pubblica amministrazione; pertanto deve essergli riconosciuto l’interesse, non di mero fatto, necessario, a norma dell’art. 328, comma 2, c.p. (nel testo modificato con l’art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86), per richiedere al Comune il provvedimento di sgombero dell’area pubblica che consente l’accesso alla sua proprietà.
La risposta prevista dall’art. 328, comma 2, c.p. (nel testo modificato con l’art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86), con cui la pubblica amministrazione è tenuta ad esporre al richiedente le ragioni del ritardo nel compimento dell’atto, deve rivestire la forma scritta, in base ai principi generali dell’ordinamento che richiedono la forma scritta per gli atti destinati ad essere controllati da un’autorità diversa e normalmente sovraordinata, ovvero come nel caso in cui la verifica dell’esistenza dell’atto e del suo contenuto, sia rimessa non all’autorità amministrativa, ma all’autorità giudiziaria; ciò è conforme allo spirito della riforma di cui alla L. 86/90 cit., con cui il legislatore ha inteso offrire ai cittadini una maggiore tutela nei confronti dell’operato della pubblica amministrazione, e risponde all’esigenza di evitare incertezza in ordine all’accertamento del reato stesso.
Quando l’atto domandato è un atto dovuto, cioè un atto vincolato, con esclusione di qualsiasi scelta discrezionale sui tempi e i modi della sua emanazione, la pubblica amministrazione ha il dovere di provvedere ai sensi dell’art. 328, comma 2, c.p. (nel testo modificato con l’art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86), e pertanto il pubblico ufficiale è tenuto, ricorrendo tutte le condizioni di fatto e di diritto necessarie, a compiere l’atto richiesto, ovvero, in mancanza delle condizioni stesse o in presenza di altre cause impeditive, a darne ragione nella risposta, prima del decorso del termine di trenta giorni. L’obbligo di compiere l’atto d’ufficio non sussiste, invece, qualora si tratti di attività discrezionale, ma, se l’atto non viene emesso, sorge comunque il dovere del pubblico ufficiale di fornire una risposta al richiedente prima della scadenza del termine. (Nella fattispecie è stato ritenuto che il provvedimento di sgombero dell’area pubblica che consente ad un proprietario di un immobile latistante l’accesso alla sua proprietà è atto dovuto).

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Cass. pen. n. 7761/1997

In tema di omissione di atti di ufficio di cui all’art. 328, comma secondo, c.p., è erroneo ritenere che l’“obbligo di informazione” dovuto all’interessato sia ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza dell’“obbligo principale di compiere l’atto”. Ai fini della integrazione della fattispecie in questione ciò che viene in rilievo non è tanto la omissione dell’atto, ma la inerzia del soggetto attivo sia nel compiere l’atto richiesto sia nell’esporre le ragioni del ritardo.

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Cass. pen. n. 1120/1997

Il primo comma dell’art. 328 c.p. incrimina una condotta attiva che consiste nel rifiuto, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, di un atto qualificato che deve essere compiuto senza ritardo e tale rifiuto — sia esso esplicito o implicito — ha come presupposto logico necessario una richiesta o un ordine. Una mera inerzia, un semplice non facere, senza qualcosa che esprima la volontà negativa del soggetto agente non possono essere qualificati come rifiuto implicito. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha escluso la configurabilità del reato in questione con riguardo a comportamento di un responsabile di unità operativa d’igiene di un ospedale il quale aveva omesso di comunicare a taluni dipendenti di determinati reparti, sottoposti ad accertamenti ematologici, l’esito degli esami, pur essendo stata accertata la loro positività al virus HIV).

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Cass. pen. n. 3599/1997

Il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo; pertanto ricorre la violazione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice (al corretto svolgimento della funzione pubblica) ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce di esigenze prese in considerazione e protette dall’ordinamento, prescindendosi dal concreto esito dell’omissione.
In tema di rifiuto di atti di ufficio in materia sanitaria le ragioni di sanità che rendono indilazionabile l’atto sono attinenti sia alla salute fisica che a quella psichica del cittadino. (Fattispecie relativa ad omessa comunicazione da parte di un primario ospedaliero ad una gestante, che aveva chiesto di essere informata, delle risultanze di una ecografia rivelatrice di gravi malformazioni del feto, avendo detto il medico che la gravidanza era regolare. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha annullato una sentenza che aveva escluso la configurabilità del reato suddetto in quanto non era più possibile l’aborto e l’evento nascita di un bambino deforme era inevitabile: in particolare la Corte Suprema ha evidenziato che la tempestiva informazione avrebbe consentito idonei supporti e terapie psicologiche a cui la paziente aveva diritto evitando al momento, di per sé delicato del parto, l’ulteriore complicanza di una inaspettata rivelazione).
Per la configurabilità del reato di rifiuto di atti di ufficio in materia sanitaria è necessario che la condotta si riferisca ad atti che per ragioni di sanità siano indilazionabili: ciò si verifica qualora ricorra la possibilità di conseguenze dannose dirette sul bene della sanità fisica o psichica del cittadino. Tale evenienza va valutata, pur senza trascurare la peculiarità di ogni singolo caso, in base alle indicazioni fornite dalla esperienza medica ed a quelle ricavabili dalla normativa relativa alla materia cui l’atto attiene: solo ad esito negativo di un indagine così condotta può ritenersi sussistere per l’operatore discrezionalità in ordine al rinvio dell’atto dovuto.

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Cass. pen. n. 6328/1996

Il primario in servizio di reperibilità è tenuto a recarsi prontamente al reparto ospedaliero di pertinenza nel momento in cui il sanitario addetto ne sollecita la presenza in relazione a ravvisata urgenza di intervento chirurgico. L’urgenza ed il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono cioè a configurarsi in termini formali, senza possibilità di sindacato a distanza da parte del chiamato; pertanto il rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell’art. 328 comma 1 c.p. si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilità non appare tecnicamente connessa alla effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell’operazione chirurgica.

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Cass. pen. n. 4402/1996

La condotta di abuso d’ufficio è compatibile con un comportamento meramente omissivo del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio; peraltro, poiché l’art. 323 c.p. prescrive una espressa riserva alla sua applicabilità nel caso in cui il fatto costituisca «più grave reato», nell’ipotesi di abuso d’ufficio realizzato mediante omissione o rifiuto troverà applicazione l’art. 328, comma 1, c.p., in quanto reato più grave, tutte le volte in cui l’abuso sia stato commesso al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio ingiusto non patrimoniale, o comunque per arrecare ad altri un danno ingiusto, mentre troverà applicazione l’art. 323, comma 2, c.p., ogni volta in cui l’abuso d’ufficio sia commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

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Cass. pen. n. 534/1996

Il reato di cui all’art. 328 c.p. (mod. dalla L. n. 86/1990) è strutturato in modo da apprestare tutela agli interessi di soggetti, pubblici o privati, esterni ed estranei all’ente nel quale il soggetto attivo del reato è inserito quale pubblico ufficiale o quale incaricato di pubblico servizio. Ne consegue che il rifiuto di ottemperare all’ordine impartito dal superiore al subordinato, nell’ambito del medesimo ente pubblico, non è inquadrabile nella previsione della norma, alla quale restano estranee le omissioni concretantesi nella mera violazione dei doveri di ufficio senza rilevanza esterna. Tuttavia se dalla violazione omissiva di un ordine gerarchico (nella specie sollecitatorio del disbrigo di una pratica amministrativa) derivano effetti esterni, che investono negativamente cittadini, le cui legittime richieste rimangono inevase a causa di tale condotta, è configurabile il reato di cui all’art. 328, comma 2, c.p.

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Cass. pen. n. 1602/1996

Il rifiuto di atti professionali dovuti per ragioni sanitarie, di cui all’art. 328 c.p., deve essere verificato avendo riguardo alla sua natura di delitto doloso, senza tracimare in valutazioni sulla colpa professionale sanitaria, che esula dalla struttura psicologica del reato. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto non sostenibile la tesi che il rifiuto dell’imputato – anestesista rianimatore – di accompagnare una paziente a rischio di crisi cardiocircolatorie o respiratorie nell’autoambulanza durante il tragitto sino ad altro ospedale fosse dovuto sostanzialmente a un suo errore diagnostico e come tale non poteva considerarsi «indebito»).

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Cass. pen. n. 10862/1995

In tema di rifiuto ed omissione di atti di ufficio, gli atti che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio deve compiere senza ritardo non sono quelli genericamente correlati a ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, ma solo quelli che per tali ragioni devono essere immediatamente posti in essere. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che costituisse rifiuto di atti di ufficio ai sensi dell’art. 328, comma 2, c.p.p. la mancata esecuzione da parte del sindaco di una ordinanza prefettizia che disponeva l’iscrizione di determinati soggetti nell’anagrafe della popolazione residente. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che non tutti i provvedimenti del prefetto sono sorretti da ragioni di pubblica sicurezza ed al contempo ha ritenuto che tali ragioni nel caso specifico non potevano derivare dalle conseguenze delle risultanze anagrafiche nella formazione e tenuta delle liste elettorali in quanto il danno in questione è indiretto ed altrimenti tutelabile).

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Cass. pen. n. 9493/1995

Il medico di guardia presso il pronto soccorso di un ospedale che ometta di ricoverare un paziente presentatosi accusando, a seguito di infortunio, forti dolori alla spalla ed un’emorragia dall’orecchio e si limita a consigliare ai congiunti di condurre l’infermo presso un ospedale più attrezzato, senza neanche predisporre, benché richiesto, il trasporto dello stesso a mezzo di autoambulanza, si rende responsabile del reato di cui all’art. 328 c.p. per avere rifiutato «atti di ufficio» che, nella qualità di pubblico ufficiale, avrebbe dovuto garantire per ragioni di sanità. Ed infatti, il medico di guardia, anche se, ai sensi dell’art. 14 della L. 27 marzo 1969, n. 128, è a lui affidato il giudizio sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del malato, non può rifiutare il ricovero, qualora ne abbia accertata la necessità, e, nell’ipotesi in cui questo non possa avere luogo per mancanza di posti o per altro motivo deve fare in modo che l’ospedale, suo tramite, apprestati gli eventuali interventi di urgenza, assicuri a mezzo di propria autoambulanza e, ove occorra, con adeguata assistenza sanitaria, il trasporto dell’infermo in altro ospedale.

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Cass. pen. n. 1817/1995

Il reato di omissione di atti di ufficio, punito dall’art. 328, comma 2, c.p. integra un delitto plurioffensivo, nel senso che lede, oltre all’interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della pubblica amministrazione, anche il concorrente interesse del privato leso dall’omissione o dal ritardo dell’atto amministrativo dovuto. Tale norma, infatti, da un lato presuppone una richiesta presentata da un soggetto che vi abbia interesse, in quanto titolare di una situazione giuridica qualificata come diritto soggettivo o interesse legittimo e, dall’altro, tutela l’aspettativa dell’istante ad ottenere il provvedimento richiesto per, in alternativa, la comunicazione dei motivi del ritardo o della mancata adozione del provvedimento. Ne consegue che il richiedente interessato riveste la posizione di persona offesa dal reato, tutelata dalle garanzie procedimentali previste dagli artt. 408-410 c.p.p., a cominciare dal diritto alla notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 4168/1995

Il medico convenzionato con l’Usl legittimamente condiziona l’accesso al suo ambulatorio a previo appuntamento: conseguentemente non commette il reato di rifiuto di atti di ufficio il suddetto sanitario che neghi una visita ad un soggetto che non abbia adempiuto all’onere citato, dal quale è dispensato solo in caso di necessità.

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Cass. pen. n. 10729/1994

La norma di cui all’art. 328 cpv. c.p. non mira tanto a salvaguardare il regolare andamento della pubblica amministrazione ed il buon funzionamento della sua struttura organizzativa, quanto l’agire della stessa, attraverso i propri dipendenti, per il conseguimento dei suoi compiti istituzionali. Pertanto, restano estranee all’ambito di operatività della suddetta norma le omissioni che si concretano nella mera violazione dei doveri d’ufficio senza rilevanza esterna. (Fattispecie in cui è stato ritenuto integrato il reato, per avere il presidente del comitato di gestione di una U.S.S.L. omesso di porre a disposizione del collegio dei revisori, organo distinto ed autonomo, esplicante funzione di controllo, la documentazione richiesta.

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Cass. pen. n. 2730/1994

In tema di omissione di atti d’ufficio l’obbligo dei chiarimenti, stabilito dall’art. 328, secondo comma, c.p., può essere assolto anche per relationem e cioè mediante il rinvio al contenuto di altri atti o documenti, già noto a colui che ha sollecitato mediante diffida, il compimento dell’atto.

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Cass. pen. n. 9362/1992

Il reato di cui al secondo comma dell’art. 328 c.p. è configurabile anche nel caso in cui il ritardo superiore ai trenta giorni nel compiere l’atto ovvero nel rispondere per esporre le ragioni del ritardo non possa assolutamente produrre danno alcuno. (La Cassazione ha evidenziato la inapplicabilità del cosiddetto principio di necessaria offensività, invocato a sostegno dell’asserita non configurabilità del reato nell’ipotesi suesposta, non trovando esso inequivoca formulazione nel codice penale).

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Cass. pen. n. 1107/1992

Il delitto di rifiuto di atto di ufficio, anche nella nuova formulazione dell’art. 328 c.p. introdotta dall’art. 16, L. 26 aprile 1990, n. 86, è reato istantaneo in quanto, verificatasi la violazione del dovere di ufficio o del servizio, il reato è consumato. Ne consegue che, ove la violazione del dovere si protragga in relazione a più obblighi giuridici svolgentisi nel tempo, si concretizzeranno più ipotesi dello stesso reato, eventualmente riunite ex art. 81 c.p. (Nella fattispecie l’imputato era stato rinviato a giudizio dinanzi al pretore per il reato di cui all’art. 328 c.p. commesso sino al 25 maggio 1990. In dibattimento il P.M. aveva rettificato l’imputazione, precisandola nel senso che il reato era stato commesso fino al 16 marzo 1990, mentre il 23 marzo 1990 era avvenuto l’accertamento. Il pretore, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, ritenendo il reato commesso fino al 25 maggio 1990, dichiarava la propria incompetenza, stante la competenza del tribunale a seguito della L. 26 aprile 1990, n. 86. A seguito di conflitto sollevato dal tribunale, la Corte di cassazione ha riconosciuto la competenza del pretore, attesa l’autonomia di eventuali ulteriori atti di indebito rifiuto di atto di ufficio da parte dello stesso pubblico ufficiale, per il quale non risultava peraltro assunta alcuna iniziativa da parte del titolare dell’azione penale).

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Cass. pen. n. 2520/1992

Poiché deve escludersi che la normativa urbanistica e edilizia possa rientrare, ai fini strettamente penali, nel più generale concetto di «ordine pubblico» di cui all’art. 328 c.p., quale sostituito dall’art. 16 della L. 26 aprile 1990, n. 86, non commette il reato di omissione di atti di ufficio, quale delineato dal primo comma del detto art. 16 della L. n. 86 del 1990, il sindaco di un comune il quale ritardi indebitamente il rilascio di una concessione edilizia. Di conseguenza, il fatto commesso prima della intervenuta novazione normativa, pur essendo punibile, in base alla legge del tempus commissi delicti, diviene, in forza del disposto dell’art. 2 c.p., non punibile in base al novum ius. E ciò anche con riferimento alla fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 16, L. n. 86 del 1990, per la struttura profondamente innovativa e complessa del nuovo reato che mal si adatta a ricomprendere condotte precedenti all’entrata in vigore della detta legge.

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Cass. pen. n. 10070/1990

In tema di omissione di atti d’ufficio, nel caso in cui le delibere cui l’imputato — nella specie presidente di Comitato di gestione di USL — avrebbe dovuto dare esecuzione siano due e la prima sia stata oggetto di altro procedimento conclusosi con declaratoria di amnistia, mentre la seconda sia stata posta a base del comportamento omissivo contestato in un successivo procedimento penale, quali che siano sul piano amministrativo i rapporti fra le due delibere — e se l’una debba intendersi o meno meramente confermativa dell’altra, e quindi assorbibile nella prima — sul piano penale esse vanno tenute distinte. Invero, se ad integrare il reato di cui all’art. 328 c.p. non è sufficiente qualsiasi omissione, ma occorre che essa sia compiuta indebitamente, non vi è dubbio che il sopravvenire di una nuova delibera della pubblica amministrazione, che prenda atto dell’inerzia dell’organo esecutivo, comporti una nuova valutazione della doverosità, dell’esecuzione, la cui violazione realizza un nuovo reato di omissione di atto d’ufficio.

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Cass. pen. n. 3565/1990

In tema di omissione di atti d’ufficio, legittimamente il sindaco di un comune rifiuta il rilascio della certificazione di abitabilità, relativamente ad un complesso residenziale, qualora risultino insufficienze in ordine alla depurazione delle acque di scarico; ciò influendo sulle condizioni igienico-sanitarie della costruzione, le cui carenze legittimano il diniego.

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Cass. pen. n. 3065/1990

Risponde del delitto di omissione di atti di ufficio l’insegnante di istituto pubblico di istruzione che ignori le ripetute richieste, rivoltegli dal preside e dal consiglio di classe, di consegnare all’istituto gli elaborati scritti svolti in aula dagli allievi delle classi affidategli, a nulla rilevando che quegli elaborati siano stati corretti e che le relative valutazioni siano già state trascritte nei registri di classe.

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Cass. pen. n. 6670/1985

L’assenza ingiustificata dalle lezioni di un insegnante di un pubblico istituto di istruzione non integra la fattispecie dell’omissione di un atto dell’ufficio o del servizio prevista dall’art. 328 c.p., né quelle dell’abbandono individuale dell’ufficio o del servizio prevista dall’art. 333 c.p., la quale non si realizza quando manchi il fine di turbare la regolarità o la continuità.

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