14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 20316 del 15 maggio 2015
Testo massima n. 1
In tema di rifiuto di atti d’ufficio, la conoscenza del dovere di compiere senza ritardo l’atto dell’ufficio, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, può ritenersi provata qualora l’obbligo di attivarsi derivi da un ordine inviato via fax, e l’apparecchio trasmittente abbia confermato [ con il c.d. “OK” ] il regolare invio della comunicazione al numero di utenza del destinatario, senza che quest’ultimo abbia dedotto elementi idonei ad inficiare il valore probatorio della nota di conferma. [ Fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad un ordine di immediata restituzione dei fascicoli processuali inviato via fax ad un perito dopo una precedente intimazione a depositare la perizia o a rinunciare all’incarico, ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva giudicato sufficiente la prova offerta della nota di conferma, a fronte di una mera ipotesi difensiva circa la possibilità che l’ordine fosse stato irregolarmente trasmesso ].
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