Cass. pen. n. 11515 del 15 dicembre 1997
Testo massima n. 1
Il reato di rifiuto di atti di ufficio, di cui all'art. 328, comma 2, c.p., nel caso di mancata apertura di un procedimento amministrativo, non sussiste in presenza di qualsiasi domanda che prospetti la competenza dell'ufficio cui è rivolta, ma solo quando - in base alle fonti che disciplinano l'attività amministrativa - sussista un obbligo di procedimento derivante dall'idoneità della domanda. (Fattispecie in cui il sindaco di un comune, al quale erano state rivolte istanze e diffide volte ad ottenere la regimentazione di una strada interpoderale e a conoscere l'iter ed il responsabile del procedimento è stato assolto dal reato di cui all'art. 328, comma 2, cit., non sussistendo la competenza del comune a provvedere sulla richiesta in questione).