Cass. pen. n. 6328 del 24 giugno 1996
Testo massima n. 1
Il primario in servizio di reperibilità è tenuto a recarsi prontamente al reparto ospedaliero di pertinenza nel momento in cui il sanitario addetto ne sollecita la presenza in relazione a ravvisata urgenza di intervento chirurgico. L'urgenza ed il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono cioè a configurarsi in termini formali, senza possibilità di sindacato a distanza da parte del chiamato; pertanto il rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell'art. 328 comma 1 c.p. si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilità non appare tecnicamente connessa alla effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell'operazione chirurgica.