14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1120 del 25 giugno 1997
Testo massima n. 1
Il concorso eventuale nel reato associativo è configurabile e si realizza ogni qualvolta un soggetto, senza essere stabilmente inserito nella struttura dell’associazione criminosa, svolga, con coscienza e volontà, un’attività, ancorché occasionale e di importanza secondaria o di semplice intermediazione, che sia conforme alle finalità proprie dell’associazione mafiosa e valga a rappresentare un contributo causale apprezzabile per il loro conseguimento.
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Testo massima n. 1
Il primo comma dell’art. 328 c.p. incrimina una condotta attiva che consiste nel rifiuto, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, di un atto qualificato che deve essere compiuto senza ritardo e tale rifiuto — sia esso esplicito o implicito — ha come presupposto logico necessario una richiesta o un ordine. Una mera inerzia, un semplice non facere, senza qualcosa che esprima la volontà negativa del soggetto agente non possono essere qualificati come rifiuto implicito. [ Affermando siffatti principi la Cassazione ha escluso la configurabilità del reato in questione con riguardo a comportamento di un responsabile di unità operativa d’igiene di un ospedale il quale aveva omesso di comunicare a taluni dipendenti di determinati reparti, sottoposti ad accertamenti ematologici, l’esito degli esami, pur essendo stata accertata la loro positività al virus HIV ].
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