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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 37459 del 23 settembre 2004

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 37459 del 23 settembre 2004

Testo massima n. 1

Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità e non il reato di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico in turno di reperibilità presso una struttura ospedaliera che si renda irraggiungibile al recapito fornito disattivando il telefono cellulare, in quanto non rientra nella previsione dell’art. 328 c.p. la semplice inosservanza di obblighi.

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