Cass. pen. n. 5691 del 17 maggio 2000

Testo massima n. 1


Il sindaco di un comune, anche non di grandi dimensioni, non può essere considerato, solo per la sua posizione istituzionale, penalmente responsabile di ogni ritardo o inadempimento addebitabile all'ente territoriale, ivi compreso quello contemplato e sanzionato dall'art. 328, comma 2, c.p., dovendosi al riguardo verificare se egli, messo a conoscenza della richiesta del privato, quale prevista da detta disposizione normativa, abbia o meno designato, sia pure in via di mero fatto, un responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Testo massima n. 2


La configurabilità del reato di cui all'art. 328, comma 2, c.p., nel caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni alla richiesta dell'interessato, in alternativa al compimento dell'atto sollecitato, non è esclusa dalla formazione, conseguente appunto alla scadenza del termine anzidetta, del c.d. «silenzio-rifiuto.