Art. 451 – Codice di procedura penale – Svolgimento del giudizio direttissimo
1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti.
2. La persona offesa [90] e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.
4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'articolo 450 comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente.
5. [Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato [438 ss.] ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 21573/2010
Non dà luogo a nullità la mancata concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo richiesto dopo che l'imputato ha optato per uno dei riti alternativi, giudizio abbreviato o applicazione di pena su richiesta. (In motivazione, la S.C. ha altresì affermato che, formulata la scelta del rito alternativo, non integra alcuna nullità l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere il termine a difesa). (Rigetta, App. Palermo, 09 luglio 2009).
Cass. pen. n. 12778/2010
In tema di giudizio direttissimo, l'avvenuta concessione del termine a difesa, ai sensi dell'art. 451, comma sesto, cod. proc. pen., presupponendo che abbia già avuto luogo l'apertura del dibattimento, preclude la richiesta di giudizio abbreviato, prevista dall'art. 452, comma secondo, del codice di rito. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 28 gennaio 2009).
Cass. pen. n. 13118/2010
Nell'ipotesi di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, le richieste di termine a difesa e di applicazione alternativa di uno dei riti speciali previsti nell'art. 444 e nell'art. 442 cod. proc. pen. vengono riconosciute all'imputato quali facoltà che il medesimo può esercitare subito dopo l'udienza di convalida, ossia a partire da quel momento processuale fino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Ne consegue che, nell'ambito di questo arco temporale, l'imputato è legittimato a richiedere prima il termine per preparare la sua difesa e, successivamente, uno dei riti speciali. (Annulla senza rinvio, App. Lecce, 21/09/2007).
Cass. pen. n. 41765/2009
Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante della riparazione del danno, anche nel giudizio direttissimo è necessario che il risarcimento intervenga prima delle formalità di apertura del dibattimento. (Dichiara inammissibile, App. Torino, 23 gennaio 2009).
Cass. pen. n. 42696/2008
Nell'ipotesi di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, le due richieste di termine a difesa e di applicazione alternativa di uno dei riti speciali previsti nell'art. 444 e nell'art. 442 c.p.p. vengono riconosciute all'imputato quali facoltà che il medesimo «può » (non «deve » ) formulare subito dopo l'udienza di convalida, ossia a partire da quel momento processuale, sicché la richiesta di rito speciale può intervenire sino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (Fattispecie in cui l'eccezione di nullità per irregolare trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, a seguito della convalida dell'arresto e della concessione di un termine a difesa con rinvio del processo, è stata ritenuta sanata dalla richiesta dell'imputato di procedere al rito abbreviato).
Cass. pen. n. 35066/2008
La riqualificazione del fatto nel giudizio di appello, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è obbligatorio lo svolgimento dell'udienza preliminare, impone la restituzione degli atti al pubblico ministero pur quando il giudizio di primo grado si sia svolto nelle forme del rito direttissimo. (Annulla senza rinvio, App. Brescia, 19 Ottobre 2007).
Cass. pen. n. 11287/2007
L'inosservanza della norma dell'art. 451 comma 5 c.p.p., secondo cui l'imputato contro il quale si procede con giudizio direttissimo, deve essere avvertito della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, risolvendosi in una illegittima menomazione del diritto sancito dall'art. 24 Cost., integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. (nel caso di specie sanata dalla presenza del difensore). (Mass. redaz.).