Art. 470 – Codice di procedura penale – Disciplina dell’udienza
1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell'udienza è esercitata dal pubblico ministero [471 4].
2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 14591/2011
Integra il delitto di oltraggio a magistrato in udienza il rivolgere poco lusinghieri apprezzamenti con frasi allusive a sfondo sessuale nei confronti dei vice procuratore onorario di udienza, così offendendo il suo onore e decoro, seppure nel periodo di attesa della deliberazione della sentenza, in cui il magistrato del pubblico ministero, in assenza del giudice, svolge le funzioni di disciplina dell'udienza.
Cass. pen. n. 17401/2009
L'esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determina una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, poiché il giudice è titolare della competenza accessoria cautelare che si radica in ragione di quella principale del giudizio sul merito. (Rigetta, App. Catanzaro, 28 luglio 2008).