12 Mag Art. 471 — Pubblicità dell’udienza
1. L’udienza è pubblica a pena di nullità [ 177–186, 472, 502 2].
2. Non sono ammessi nell’aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.
3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all’udienza come testimone [ 194 ss.], è fatta allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria.
4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell’udienza sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali [ 470 ].
5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l’ammissione nell’aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone .
6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalità.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 1495/1999
La nullità prevista dall’art. 471, primo comma, c.p.p. rientra tra quelle previste dall’art. 181 c.p.p. e, pertanto, deve ritenersi sanata se non tempestivamente eccepita. [Fattispecie relativa a motivo di ricorso con il quale si lamentava omessa motivazione del provvedimento reiettivo dell’istanza di revoca dell’ordine di procedere a porte chiuse; in relazione ad essa, la S.C., nell’enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che la nullità dell’atto dovesse essere eccepita immediatamente dopo la sua assunzione].
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