Cass. pen. n. 26059 del 9 giugno 2005

Testo massima n. 1


Lo svolgimento del giudizio di appello nelle forme del rito camerale fuori dei casi previsti dalla legge dà luogo ad una nullità relativa, che, a pena di decadenza, dev'essere eccepita dalle parti presenti prima del compimento dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato la decadenza dall'eccezione della parte civile ricorrente, che ha ammesso di non avere eccepito la nullità al momento in cui essa si era determinata).

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