Avvocato.it

Art. 194 — Oggetto e limiti della testimonianza

Art. 194 — Oggetto e limiti della testimonianza

1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova [ 187 ]. Non può deporre sulla moralità dell’imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato [ 133 c.p.] e alla pericolosità sociale [ 203 c.p.].

2. L’esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità [ 236 ]. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.

3. Il testimone è esaminato su fatti determinati [ 499 ]. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”22″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 11658/2015

In tema di giudizio abbreviato condizionato, le dichiarazioni rese in udienza da una persona già sentita in fase di indagini non sono di per se stesse dotate di valore probatorio privilegiato e preminente rispetto a quelle fornite alle Autorità inquirenti, stante il carattere integrativo e non sostitutivo che l’art. 438, comma quinto, cod. proc. pen., attribuisce all’attività istruttoria nel contraddittorio delle parti.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 38221/2008

In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall’art. 194 comma terzo c.p.p., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. [Fattispecie relativa alla deposizione di una testimone, appartenente alla polizia scientifica, che aveva eseguito accertamenti tecnici relativi alla contraffazione di passaporti, visti e timbri ].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 15293/2007

La deposizione della persona offesa dal reato, nonostante la diversità di posizione di questa rispetto a quella di un qualunque testimone estraneo, può essere assunta anche da sola a base del convincimento del giudice, ove venga sottoposta a un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva o oggettiva di cui l’ha resa, con una particolare prudenza quando si tratti delle dichiarazioni di un minore, soggetto a maggiori suggestioni, con la possibile incapacità di distinguere i dati effettivamente percepiti da quelli solo immaginati e permeabile ai suggerimenti, ma anche alle aspettative di un adulto di riferimento affettivo [fattispecie in tema di testimonianza resa da un minore parte offesa di un reato sessuale]. [ Mass. redaz. ].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 6910/1999

In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 3205/1999

Il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall’art. 194, comma 3, c.p.p., non trova applicazione nell’ipotesi in cui il testimone riferisca circostanze apprese da una specifica persona, ancorché non identificata con le sue generalità. [Fattispecie in tema di testimonianza resa da un agente di polizia giudiziaria il quale aveva deposto su quanto appreso da un gestore di un pubblico esercizio rimasto sconosciuto].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 12904/1998

Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato o dell’indagato, sancito dall’art. 62 c.p.p., essendo diretto ad assicurare l’inutilizzabilità di quanto raccolto al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore e pervenuto attraverso la testimonianza di chi dette dichiarazioni abbia ricevuto in qualsiasi maniera, presuppone che dette dichiarazioni siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di fuori del medesimo; il divieto, in quest’ultima ipotesi, non può, infatti, operare, assumendo l’oggetto della testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico percepito dal teste, e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili al detto mezzo di prova

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 11939/1998

Il divieto di apprezzamenti personali, previsto dall’art. 194 c.p.p., non è riferibile ai fatti che siano stati direttamente percepiti dal teste, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi. [Nella specie la Corte ha ritenuto non vietati gli apprezzamenti di un ispettore della ditta distributrice del marchio del bene presunto contraffatto].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 4946/1997

Le dichiarazioni di un testimone, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltre che avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati; sicché, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o imputati di reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone. [Fattispecie in tema di testimonianza della persona offesa].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 2948/1997

Il riconoscimento dell’imputato operato in udienza nel corso dell’esame testimoniale, deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile, e va tenuto distinto dalla ricognizione vera e propria, in quanto esso costituisce atto di identificazione diretta, e non richiede l’osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione. Ne consegue che la dichiarazione del teste non è inficiata da patologie processuali, quali la nullità o la inutilizzabilità, in caso di violazione di dette formalità.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 2322/1996

In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto dall’art. 194 c.p.p., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata per speciale preparazione professionale, che sia interrogata su fatti caduti sotto la sua percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. [Fattispecie relativa a deposizione di un ispettore della polizia stradale circa l’originario colore della carrozzeria di un autoveicolo ricettato].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 4653/1994

I divieti assoluti di utilizzabilità previsti dal codice di procedura penale in tema di prove, trovano applicazione anche per gli indizi posto che questi sono pur sempre una probatio sia pur minor. Conseguentemente una dichiarazione su voci correnti, inutilizzabili ex art. 194, comma 3, c.p.p., è del tutto inidonea a costituire riscontro esterno ad accuse rese da altri al fine di dare compiuta ragione della sussistenza della gravità degli indizi richiesti dal comma 1 dell’art. 273 c.p.p. per l’applicazione di una misura cautelare personale.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 867/1994

Agli effetti processuali e penali, la figura di chi rende dichiarazioni all’autorità giudiziaria non può essere scissa, nel senso che il soggetto possa essere considerato testimone in relazione a talune dichiarazioni e coimputato, o coimputato in procedimento connesso in relazione ad altre dichiarazioni, rese nel medesimo procedimento, giacché la qualità di imputato o coimputato ha carattere assorbente.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 6922/1992

Il riconoscimento diretto effettuato nel corso dell’esame testimoniale non è qualificabile come «prova atipica», soggetta, in quanto tale, alla disciplina di cui all’art. 189 c.p.p. [che, tra l’altro, richiede la previa audizione delle parti], ma rientra, invece, nell’oggetto dell’ordinaria prova testimoniale, quale previsto e disciplinato dall’art. 194 stesso codice. Infatti, in base a tale ultima norma, il testimone «è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova», e tra «i fatti che si riferiscono all’imputazione e alla punibilità» e che l’art. 187 c.p.p. considera tra quelli «oggetto di prova» rientra anche quello costituito dall’avere il teste avuto occasione di rivedere e riconoscere, successivamente alla commissione del reato, il soggetto da lui stesso in precedenza indicato come autore del medesimo.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 5467/1992

La registrazione e l’utilizzazione delle dichiarazioni rese a terzo da persona successivamente imputata sulla base di esse sono legittime, in quanto non possono essere ricondotte né nell’ambito delle intercettazioni irrituali, né in quello delle dichiarazioni indizianti nei confronti di persona non indiziata né indagata, inutilizzabili ai sensi, rispettivamente, degli artt. 271 e 63 c.p.p. Ed invero, quanto alle prime, non si è in presenza di intercettazioni, cioè di occulta presa di conoscenza, da parte di terzi e mediante congegni particolari, di comunicazioni riservate, ma di registrazione di un colloquio ad opera di uno degli interlocutori, cioè di un’attività riconducibile nella memorizzazione fornita di notizie che uno degli interlocutori si è procurato lecitamente dall’altro, riguardo alla quale attività il diritto alla riservatezza, il solo astrattamente opponibile è costituito dalla pretesa che la notizia, liberamente affidata ad altri, non sia da costui propalata senza il consenso dell’affidante, non costituisce un valore garantito nel processo, ma cede certamente rispetto all’esigenza di formazione della prova. Quanto alle seconde, l’inutilizzabilità opera con riferimento alle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non è assolutamente ipotizzabile né che un privato possa trovarsi investito vive funzioni di polizia giudiziaria [al di fuori dei casi di flagranza del reato ex art. 383 c.p.p. nei quali, peraltro, può esimersi dalle stesse], né che sia tenuto, se in colloquio con persona che gli confidi fatti compromettenti sul piano penale, ad ascoltarlo dopo avergli assicurato le garanzie previste per l’imputato. [In motivazione la S.C. ha precisato che le dichiarazioni rese dall’imputato al teste e da costui registrate su nastro magnetico possono in ogni caso costituire oggetto di testimonianza diretta del teste e indiretta degli agenti di P.G. cui siano state comunicate, e che il nastro magnetico legittimamente può essere acquisito agli atti processuali].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 9888/1991

Ai fini della valutazione probatoria delle dichiarazioni di un soggetto non può prescindersi dalla qualificazione formale da lui assunta nel processo in cui sono state rese. Ne consegue che, dovendosi ascrivere la qualità di imputato soltanto a chi sia stato contestato un reato, deve essere considerato teste chi sia stato sentito nel processo senza che gli sia stata elevata in esso alcuna imputazione o senza che, in altro processo, gli sia stata elevata imputazione per lo stesso reato o per reato connesso. Pertanto, ai fini della valutazione della prova, mentre non può porsi in tale caso la necessità di riscontri, ai sensi dell’art. 192, terzo comma, c.p.p., rispetto a dichiarazioni che non abbiano acquistato la formale veste di chiamata di reità o di correità, il giudice deve porsi soltanto il problema dell’attendibilità del teste, in quanto non disinteressato. [Fattispecie in tema di dichiarazioni rese da acquirente di modica quantità di droga in ordine alla posizione del suo fornitore].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 11716/1990

La formulazione letterale e lo spirito del nuovo art. 195 c.p.p. sono indirizzati non ad impedire, sempre e comunque, qualsiasi esposizione di fatti non verificatisi sotto gli occhi del dichiarante, ma semplicemente a consentire un controllo di conoscenza. Ne consegue che non può considerarsi una forma di testimonianza indiretta, e pertanto non necessita di controllo, quanto piuttosto di valutazione ex art. 194 stesso codice, la narrazione di una vicenda alla quale il teste abbia preso parte solo parzialmente, ma che tuttavia ricostruisca per intero, in via di logica conseguenzialità.

[adrotate group=”22″]

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze