14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 867 del 14 aprile 1994
Testo massima n. 1
Agli effetti processuali e penali, la figura di chi rende dichiarazioni all’autorità giudiziaria non può essere scissa, nel senso che il soggetto possa essere considerato testimone in relazione a talune dichiarazioni e coimputato, o coimputato in procedimento connesso in relazione ad altre dichiarazioni, rese nel medesimo procedimento, giacché la qualità di imputato o coimputato ha carattere assorbente.
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Testo massima n. 2
L’art. 197 c.p.p., che disciplina l’incompatibilità con l’ufficio di testimone, ha natura di norma eccezionale allorquando il suo contenuto pone specifiche eccezioni al dovere generale di rendere testimonianza fissato dalla legge e reso imperativo dalla previsione della sanzione penale, e pertanto la sua interpretazione deve essere strettamente legata al significato del suo contenuto letterale, e non consente esclusione dell’obbligo di testimonianza che si ponga in contrasto con tale significato. Ne consegue che, perché si possa affermare l’incompatibilità a rendere testimonianza di un imputato in un processo solo soggettivamente connesso a quello considerato, è necessaria l’esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio tra i diversi procedimenti nei quali la fonte di prova sia la stessa.
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