Art. 187 – Codice di procedura penale – Oggetto della prova

1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

3. Se vi è costituzione di parte civile [76], sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato [185 c.p.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 35718/2024

In tema di prova contraria, la parte che ne fa richiesta è tenuta a specificare i fatti oggetto della prova a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un generico riferimento alle prove a discarico indicate nella lista depositata. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che la richiesta di ammissione di prova contraria avanzata dalla difesa deve avere per oggetto fatti rilevanti ai fini dell'imputazione, non potendo tradursi in un diritto incondizionato all'ammissione di una prova superflua o vertente su fatti estranei a quelli contestati).

Cass. civ. n. 34626/2024

In tema di prova testimoniale, non è causa di nullità o di inutilizzabilità della deposizione ex artt. 187 e 194 cod. proc. pen. la circostanza che essa verta anche su fatti non specificamente afferenti all'imputazione, sicché la prova raccolta con riguardo a fatti che da questa esorbitano, in carenza dalla contestazione di un fatto diverso, risulta pienamente valida e utilizzabile, anche ai fini di apprezzare la credibilità del dichiarante e l'attendibilità del narrato.

Cass. civ. n. 12225/2024

In tema di competenza per territorio, per l'applicazione del disposto di cui all'art. 16, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è necessario che i diversi procedimenti tra i quali sussiste connessione teleologica siano effettivamente "pendenti", pur se non necessariamente nello stesso stato e grado, incombendo sulla parte che formula l'eccezione di incompetenza l'onere di provare il fatto processuale da cui dipende il suo accoglimento.

Cass. pen. n. 10210/2011

Le sentenze del giudice amministrativo, ancorchè definitive, non vincolano quello penale ed una volta acquisite agli atti del dibattimento sono liberamente valutabili ai fini della decisione.

Cass. pen. n. 2809/2006

In tema di intercettazioni disposte in procedimenti diversi, l'utilizzazione dei risultati intercettativi è consentita quando sono indispensabili non solo all'accertamento del fatto reato, ma anche con riferimento all'intera imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilità, alla determinazione della pena, alla qualificazione del reato in rapporto alle circostanze attenuanti o aggravanti, ed anche quando l'indispensabilità è in funzione di riscontro di dichiarazioni accusatorie.

Cass. pen. n. 3396/1998

Una volte acquisite a norma dell'art. 238 bis c.p.p., le sentenze irrevocabili sono valutabili entro i limiti indicati dagli artt. 187 e 192, comma terzo, c.p.p. Pertanto, il giudice, perché tali sentenze assurgano a dignità di prova nel processo nel quale vengono acquisite, deve, in primo luogo, nel contraddittorio delle parti, accertare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati dalle dette sentenze e rilevanti ex art. 187 c.p.p., salva la facoltà dell'imputato di essere ammesso a provare il contrario. Inoltre, il giudice è tenuto, su richiesta dell'accusa, ad acquisire al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, gli elementi di prova che confermino la veridicità dei fatti accertati nelle sentenze irrevocabili, che divengono, in tal modo, fonti di prova del reato per cui si procede. (Fattispecie di concessione edilizia illegittima in quanto conseguente ad abuso di ufficio accertato con sentenza irrevocabile).

Cass. pen. n. 391/1993

Non può accertarsi la falsità materiale di un documento o della sola sottoscrizione quando, mancando l'originale, non si abbia la certezza assoluta della totale conformità a questo della copia disponibile; la relativa prova, pertanto, può avere solo ad oggetto il fatto storico della formazione della copia in modo conforme all'originale, non potendo la conformità essere dimostrata per induzione. (Fattispecie relativa ad autentica della procura stilata a margine della copia dell'atto di citazione allegato al fascicolo d'ufficio e caratterizzata dalla mancanza dell'originale, non rinvenuto).