12 Mag Art. 76 — Costituzione di parte civile
1. L’azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale [ 122 c.p.p.], mediante la costituzione di parte civile
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [ 84, 92 c.p.p.].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 18508/2017
La dichiarazione di costituzione di parte civile può essere presentata dal procuratore speciale che sia anche difensore del danneggiato dal reato sia personalmente sia anche a mezzo di sostituto eventualmente nominato ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., limitandosi l’attività di quest’ultimo, in tal caso, al deposito dell’atto.
Cass. pen. n. 4676/2015
Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte.
Cass. pen. n. 474/2015
La sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio della parte civile non determina la caducazione degli atti legittimamente compiuti prima di tale evento, ma comporta solo che il processo prosegue nei confronti del soggetto legittimato in vece dell’incapace [nella specie, il tutore], il quale, a tal fine, assume la veste di parte mediante la sua costituzione, che non integra un “nuovo” atto di costituzione di parte civile
Cass. pen. n. 26467/2014
In tema di impugnazione della parte civile, la presunzione di conferimento del mandato alle liti per un solo grado di giudizio può essere superata da una diversa manifestazione di volontà, che deve emergere dal mandato difensivo previsto dall’art. 100 c.p.p. e non può essere desunta né dal contenuto delle procure previste dagli artt. 76 e 122 c.p.p., né da circostanze esterne come la annotazione in calce all’atto di appello – sottoscritto dal difensore non legittimato – di una “conferma” del suo contenuto, con contestuale conferimento di “procura speciale” per l’impugnazione, non essendo previsto dalle disposizioni regolatrici della materia il potere della parte sostanziale di ratificare l’operato del difensore non legittimato.
Cass. pen. n. 7021/2014
Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall’art. 300 c.p.c. – inapplicabili al processo penale, ispirato all’impulso d’ufficio – in quanto la costituzione resta valida “ex tunc”. Nessuna conseguenza può quindi ricavarsi dalla mancata comparizione in grado di appello degli eredi del defunto titolare del diritto, e neppure dall’assoluta inerzia da parte degli stessi, in quanto l’art. 82, comma secondo, c.p.p., limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado.
Cass. pen. n. 6641/2014
Costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile la formulazione nel giudizio di primo grado di conclusioni orali consistenti nella richiesta “di condanna degli imputati come richiesto dal pubblico ministero”, senza alcun richiamo alle conclusioni scritte già depositate, documentanti la richiesta risarcitoria avanzata.
Cass. pen. n. 4101/2013
In tema di costituzione di parte civile, l’esistenza in calce o a margine della procura speciale della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l’atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell’atto in sé.
Cass. pen. n. 9058/2011
L’amministratore delegato di una società per azioni è legittimato a costituirsi parte civile in nome della stessa anche in mancanza di una specifica delibera del consiglio di amministrazione, salve le eventuali espresse limitazioni presenti nell’atto costitutivo.
Cass. pen. n. 4136/2011
La persona offesa costituita parte civile ha diritto, in caso di sentenza di patteggiamento, alla condanna dell’imputato alla rifusione anche delle spese per l’attività svolta prima della costituzione, e quindi in fase procedimentale, e consistita nella partecipazione a incombenti di natura probatoria, in specie all’incidente probatorio.
Cass. pen. n. 47803/2008
Nella udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini, ex art. 447 c.p.p., non è ammessa la costituzione di parte civile, e pertanto è illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto. Tale costituzione non è ammissibile nemmeno quando il procedimento speciale venga instaurato, ai sensi dell’art. 464 c.p.p., con l’opposizione al decreto penale di condanna ovvero, ai sensi degli artt. 446 comma 1, ult. periodo, e 458 comma 1 c.p.p., a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato.
Cass. pen. n. 40719/2007
La costituzione di parte civile da parte di un minore, avvenuta a mezzo dell’esercente la potestà genitoriale, non richiede l’autorizzazione del giudice tutelare, in quanto si tratta di un atto non eccedente l’ordinaria amministrazione.
Cass. pen. n. 22601/2005
Il potere di costituirsi parte civile è attribuito alla persona offesa o al danneggiato, che lo possono delegare con il rilascio di procura speciale ad un terzo o allo stesso difensore. Nell’ipotesi in cui il difensore, al quale sia stata conferita anche procura speciale ad causam, nomini un sostituto processuale ai sensi dell’art. 102 c.p.p., al sostituto sono attribuiti i poteri conferiti al difensore con il mandato alle liti [rappresentanza processuale], ma non i poteri di natura sostanziale o processuale, quale il potere di costituirsi parte civile.
Cass. pen. n. 46200/2003
Alla morte della persona costituitasi parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, in quanto la costituzione resta valida ex tunc e gli eredi del defunto titolare del diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione, ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità di eredi.
Cass. pen. n. 45982/2003
È ammissibile la condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile da parte del giudice di rinvio che affermi la responsabilità dell’imputato, anche nell’ipotesi in cui la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di appello sia stata impugnata dal solo pubblico ministero e non anche dalla parte civile.
Cass. pen. n. 21284/2003
La costituzione di parte civile, una volta validamente intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale conferita ai sensi dell’art. 100 c.p.p., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all’impugnazione dell’imputato, presentare conclusioni e la notula delle spese senza necessità di altro mandato, che è richiesto soltanto per svolgere attività non difensiva, come proporre domande o impugnare la sentenza.
Cass. pen. n. 29667/2002
Nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie è legittima la costituzione di parte civile del Comune nel cui territorio insiste l’opera, atteso che nell’ente locale è identificabile una situazione di interesse personale e differenziato distinto dall’interesse diffuso all’osservanza delle norme urbanistiche comune alla generalità dei cittadini. In tal caso il danno discende dall’offesa al bene specifico individuato proprio nel territorio il cui assetto urbanistico viene ad essere pregiudicato dall’intervento abusivo.
Cass. pen. n. 13107/1999
Allorché la procura speciale che attribuisce al difensore il potere di stare in giudizio per la parte civile sia apposta in calce alla dichiarazione di costituzione, la relativa sottoscrizione è ritualmente certificata dal difensore.
Cass. pen. n. 12018/1999
In tema di impugnazione, per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la stessa, una volta ammessa, ha diritto a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedersi riconosciuto [senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della reformatio in peius ] il diritto al risarcimento del danno, anche se essa non ha impugnato la sentenza di proscioglimento in primo grado, appellata dal solo P.M. Invero, la autonoma facoltà di impugnazione, concessa alla parte civile dall’attuale ordinamento, è prevista in aggiunta a quella del P.M. ed a tutela degli interessi civili, anche quando il rapporto processuale penale si sia esaurito per la mancata impugnazione della sentenza da parte dell’organo dell’accusa o dell’imputato.
Cass. pen. n. 11441/1999
Gli avvocati dello Stato, per compiere gli atti del loro ministero, non hanno bisogno di una procura dell’amministrazione che essi rappresentano, essendo sufficiente che «consti della loro qualità». Invero, il mandato che è loro conferito dalla legge è sufficiente ad attribuire il potere di costituirsi in giudizio per le amministrazioni pubbliche e di compiere tutti gli atti per i quali la legge richiede un mandato speciale; e ciò, tanto nel giudizio civile, quanto in quello penale, allorché le pretese civili della pubblica amministrazione siano esercitate in tale sede.
Cass. pen. n. 12/1999
Il potere di autenticazione del difensore concerne il mandato ad litem e gli altri atti equivalenti, che attengono al suo ruolo nel processo, ma non anche la procura speciale a costituirsi parte civile.
Cass. pen. n. 460/1998
Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita giacché la costituzione resta valida ex tunc e gli eredi del defunto titolare del diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità ereditaria.
Cass. pen. n. 5096/1997
Poiché la costituzione di parte civile, secondo l’espressa previsione dell’art. 76 c.p.p., «produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo», questa, una volta ammessa, ha diritto di partecipare a tutte le fasi successive del procedimento, ed anche quando non abbia interposto appello, ma si sia affidata all’impugnazione proposta dagli organi del P.M., è legittimata a costituirsi in appello e a vedersi riconoscere il risarcimento del danno in caso di condanna.
Cass. pen. n. 4161/1996
Il difensore di parte civile munito di procura speciale ex art. 76 c.p.p. e di nomina a provvedere alla difesa ex art. 78 lett. c] e art. 100 c.p.p. è depositario sia della legitimatio ad causam, che si identifica con la normale titolarità in capo al soggetto cui il reato ha cagionato un danno nel diritto sostanziale ad ottenere giudizialmente il risarcimento, sia della rappresentanza processuale, necessaria dal momento che il codice prevede che la parte lesa stia in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale. Ciò vuol dire che il difensore che sia anche procuratore speciale ai sensi dell’art. 76 c.p.p. sostituisce in tutto e per tutto la parte che rappresenta ed è legittimato a compiere tutti gli atti che la legge riserva a quest’ultima, compresa la dichiarazione di ricorso per cassazione. Perciò è irrilevante che il difensore sia iscritto all’albo speciale presso la Corte di cassazione ed è legittimato comunque a proporre ricorso anche in tale sede.
Cass. pen. n. 8650/1993
Il difensore non è munito di potere certificatorio generale, non avendo le norme che gli conferiscono detto potere carattere eccezionale e non potendo pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti. Ne consegue, con riferimento alla costituzione di parte civile, che potendo questa farsi, oltre che con dichiarazione personale, anche a mezzo di procura speciale conferita, a pena di inammissibilità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, il potere autenticatorio del difensore, circoscritto al mandato ad litem non consente di estendere l’autentica relativa a tale mandato alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della detta procura speciale. [Fattispecie in cui era stata rilasciata al difensore — che aveva provveduto anche all’autentica dell’autografia del sottoscrittore — la procura speciale a costituirsi parte civile con lo stesso atto — diverso peraltro da quelli indicati nel comma 2 dell’art. 100 c.p.p. — con il quale gli era stata conferita la procura a provvedere alla difesa; la Cassazione ha escluso che tale atto fosse idoneo al conferimento della detta procura speciale a costituirsi parte civile, ed ha enunciato il principio di cui in massima].
La procura alle liti conferita dalla parte civile al difensore con scrittura privata, l’autografia della cui sottoscrizione è certificata dal difensore medesimo, è valida ed idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale anche se sia apposta in un atto diverso da quelli indicati nel comma secondo dell’art. 100 c.p.p., sempre che sia riferita in modo certo al processo in relazione al quale la si allega e siano assicurate la sua certezza e tempestività. [V. art. 13 legge 16 dicembre 1999, n. 479].
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