Art. 76 – Codice di procedura penale – Costituzione di parte civile

1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale [122 c.p.p.], mediante la costituzione di parte civile

2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [84, 92 c.p.p.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 34284/2024

In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile, con conseguente diritto alla rifusione delle spese di costituzione, ogniqualvolta l'udienza non sia "geneticamente" destinata alla trattazione del procedimento nelle forme del predetto rito speciale. (Fattispecie in cui la richiesta di applicazione concordata di pena era avanzata nell'udienza fissata per provvedere sulla richiesta di rito abbreviato condizionato, dopo la costituzione delle parti, ma prima della decisione giudiziale di ammissione del rito).

Cass. civ. n. 28558/2024

Il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui non disponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il disposto dell'art. 541 cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.

Cass. civ. n. 26575/2024

La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Fattispecie relativa a parte civile che non aveva depositato le proprie conclusioni nel giudizio di appello, definito dopo l'entrata in vigore della cd. riforma "Cartabia").

Cass. civ. n. 27151/2024

La persona offesa costituitasi parte civile nel processo di cognizione è legittimata a partecipare all'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena conseguente al mancato adempimento degli obblighi risarcitori, trattandosi di soggetto "interessato", nei termini di cui all'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte civile, in quanto direttamente coinvolta, è altresì in grado di fornire informazioni, anche "in favor", in ordine all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria).

Cass. civ. n. 17547/2024

Sussiste l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, ritenuta la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato ex art. 521 cod. proc. pen., abbia annullato la decisione di condanna dell'imputato resa in primo grado e abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero, atteso che tale sentenza, pur avendo natura meramente processuale, determina l'eliminazione delle statuizioni in favore della parte civile.

Cass. civ. n. 20989/2024

Nel caso in cui una persona giuridica si sia costituita parte civile a mezzo di procuratore speciale, al quale la procura sia stata conferita da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di organo istituzionalmente investito, per legge o per statuto, del necessario potere di rappresentanza, spetta a chi contesti l'esistenza di tale potere di fornire la prova del suo assunto.

Cass. civ. n. 16403/2023

In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione. CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST.

Cass. civ. n. 6558/2023

In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, le previsioni di cui all'art. 11 cod. proc. pen. hanno natura eccezionale, trovando applicazione nei soli casi in cui il magistrato abbia assunto la qualità di indagato, di imputato, di persona offesa o danneggiata in relazione a un reato che lo riguardi, come tale, in via diretta, non riflessa e non in quelli in cui predetto sia meramente prospettato quale potenziale danneggiato, ma tale qualifica non emerga in termini immediati e certi, in ragione della mancata proposizione, da parte sua, dell'azione civile nel giudizio penale.

Cass. civ. n. 1474/2023

In tema di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento fissato in sede di divorzio, il genitore del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente è legittimato a costituirsi parte civile "iure proprio" nel processo a carico dell'ex coniuge, in quanto, sopportando l'onere del mantenimento di un soggetto incapace economicamente di farvi fronte da sé, è titolare di un diritto autonomo, ancorché concorrente, al risarcimento del danno.

Cass. civ. n. 21049/2024

La costituzione di parte civile determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, con effetto permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo. (Nella specie, relativa alla responsabilità solidale della Consob per omessa vigilanza sull'operato di due società di intermediazione finanziaria, i cui esponenti erano stati sottoposti a giudizio penale per i reati di appropriazione indebita e bancarotta, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto effetto interruttivo istantaneo – e non permanente – all'istanza di ammissione al passivo fallimentare delle suddette società, formulata dai risparmiatori danneggiati).

Cass. pen. n. 18508/2017

La dichiarazione di costituzione di parte civile può essere presentata dal procuratore speciale che sia anche difensore del danneggiato dal reato sia personalmente sia anche a mezzo di sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., limitandosi l'attività di quest'ultimo, in tal caso, al deposito dell'atto.

Cass. pen. n. 4676/2015

Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte.

Cass. pen. n. 474/2015

La sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio della parte civile non determina la caducazione degli atti legittimamente compiuti prima di tale evento, ma comporta solo che il processo prosegue nei confronti del soggetto legittimato in vece dell'incapace (nella specie, il tutore), il quale, a tal fine, assume la veste di parte mediante la sua costituzione, che non integra un "nuovo" atto di costituzione di parte civile.

Cass. pen. n. 26467/2014

In tema di impugnazione della parte civile, la presunzione di conferimento del mandato alle liti per un solo grado di giudizio può essere superata da una diversa manifestazione di volontà, che deve emergere dal mandato difensivo previsto dall'art. 100 c.p.p. e non può essere desunta né dal contenuto delle procure previste dagli artt. 76 e 122 c.p.p., né da circostanze esterne come la annotazione in calce all'atto di appello - sottoscritto dal difensore non legittimato - di una "conferma" del suo contenuto, con contestuale conferimento di "procura speciale" per l'impugnazione, non essendo previsto dalle disposizioni regolatrici della materia il potere della parte sostanziale di ratificare l'operato del difensore non legittimato.

Cass. pen. n. 7021/2014

Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 c.p.c. - inapplicabili al processo penale, ispirato all'impulso d'ufficio - in quanto la costituzione resta valida "ex tunc". Nessuna conseguenza può quindi ricavarsi dalla mancata comparizione in grado di appello degli eredi del defunto titolare del diritto, e neppure dall'assoluta inerzia da parte degli stessi, in quanto l'art. 82, comma secondo, c.p.p., limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado.

Cass. pen. n. 6641/2014

Costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile la formulazione nel giudizio di primo grado di conclusioni orali consistenti nella richiesta "di condanna degli imputati come richiesto dal pubblico ministero", senza alcun richiamo alle conclusioni scritte già depositate, documentanti la richiesta risarcitoria avanzata.

Cass. pen. n. 4101/2013

In tema di costituzione di parte civile, l'esistenza in calce o a margine della procura speciale della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sé.

Cass. pen. n. 9058/2011

L'amministratore delegato di una società per azioni è legittimato a costituirsi parte civile in nome della stessa anche in mancanza di una specifica delibera del consiglio di amministrazione, salve le eventuali espresse limitazioni presenti nell'atto costitutivo.

Cass. pen. n. 4136/2011

La persona offesa costituita parte civile ha diritto, in caso di sentenza di patteggiamento, alla condanna dell'imputato alla rifusione anche delle spese per l'attività svolta prima della costituzione, e quindi in fase procedimentale, e consistita nella partecipazione a incombenti di natura probatoria, in specie all'incidente probatorio.

Cass. pen. n. 47803/2008

Nella udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini, ex art. 447 c.p.p., non è ammessa la costituzione di parte civile, e pertanto è illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto. Tale costituzione non è ammissibile nemmeno quando il procedimento speciale venga instaurato, ai sensi dell'art. 464 c.p.p., con l'opposizione al decreto penale di condanna ovvero, ai sensi degli artt. 446 comma 1, ult. periodo, e 458 comma 1 c.p.p., a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato.

Cass. pen. n. 40719/2007

La costituzione di parte civile da parte di un minore, avvenuta a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale, non richiede l'autorizzazione del giudice tutelare, in quanto si tratta di un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione.

Cass. pen. n. 22601/2005

Il potere di costituirsi parte civile è attribuito alla persona offesa o al danneggiato, che lo possono delegare con il rilascio di procura speciale ad un terzo o allo stesso difensore. Nell'ipotesi in cui il difensore, al quale sia stata conferita anche procura speciale ad causam, nomini un sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 c.p.p., al sostituto sono attribuiti i poteri conferiti al difensore con il mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i poteri di natura sostanziale o processuale, quale il potere di costituirsi parte civile.

Cass. pen. n. 46200/2003

Alla morte della persona costituitasi parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, in quanto la costituzione resta valida ex tunc e gli eredi del defunto titolare del diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione, ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità di eredi.

Cass. pen. n. 45982/2003

È ammissibile la condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile da parte del giudice di rinvio che affermi la responsabilità dell'imputato, anche nell'ipotesi in cui la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di appello sia stata impugnata dal solo pubblico ministero e non anche dalla parte civile.

Cass. pen. n. 21284/2003

La costituzione di parte civile, una volta validamente intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale conferita ai sensi dell'art. 100 c.p.p., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all'impugnazione dell'imputato, presentare conclusioni e la notula delle spese senza necessità di altro mandato, che è richiesto soltanto per svolgere attività non difensiva, come proporre domande o impugnare la sentenza.

Cass. pen. n. 29667/2002

Nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie è legittima la costituzione di parte civile del Comune nel cui territorio insiste l'opera, atteso che nell'ente locale è identificabile una situazione di interesse personale e differenziato distinto dall'interesse diffuso all'osservanza delle norme urbanistiche comune alla generalità dei cittadini. In tal caso il danno discende dall'offesa al bene specifico individuato proprio nel territorio il cui assetto urbanistico viene ad essere pregiudicato dall'intervento abusivo.

Cass. pen. n. 13107/1999

Allorché la procura speciale che attribuisce al difensore il potere di stare in giudizio per la parte civile sia apposta in calce alla dichiarazione di costituzione, la relativa sottoscrizione è ritualmente certificata dal difensore.

Cass. pen. n. 12018/1999

In tema di impugnazione, per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la stessa, una volta ammessa, ha diritto a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedersi riconosciuto (senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della reformatio in peius) il diritto al risarcimento del danno, anche se essa non ha impugnato la sentenza di proscioglimento in primo grado, appellata dal solo P.M. Invero, la autonoma facoltà di impugnazione, concessa alla parte civile dall'attuale ordinamento, è prevista in aggiunta a quella del P.M. ed a tutela degli interessi civili, anche quando il rapporto processuale penale si sia esaurito per la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'organo dell'accusa o dell'imputato.

Cass. pen. n. 11441/1999

Gli avvocati dello Stato, per compiere gli atti del loro ministero, non hanno bisogno di una procura dell'amministrazione che essi rappresentano, essendo sufficiente che «consti della loro qualità». Invero, il mandato che è loro conferito dalla legge è sufficiente ad attribuire il potere di costituirsi in giudizio per le amministrazioni pubbliche e di compiere tutti gli atti per i quali la legge richiede un mandato speciale; e ciò, tanto nel giudizio civile, quanto in quello penale, allorché le pretese civili della pubblica amministrazione siano esercitate in tale sede.

Cass. pen. n. 12/1999

Il potere di autenticazione del difensore concerne il mandato ad litem e gli altri atti equivalenti, che attengono al suo ruolo nel processo, ma non anche la procura speciale a costituirsi parte civile.

Cass. pen. n. 460/1998

Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita giacché la costituzione resta valida ex tunc e gli eredi del defunto titolare del diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità ereditaria.

Cass. pen. n. 5096/1997

Poiché la costituzione di parte civile, secondo l'espressa previsione dell'art. 76 c.p.p., «produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo», questa, una volta ammessa, ha diritto di partecipare a tutte le fasi successive del procedimento, ed anche quando non abbia interposto appello, ma si sia affidata all'impugnazione proposta dagli organi del P.M., è legittimata a costituirsi in appello e a vedersi riconoscere il risarcimento del danno in caso di condanna.

Cass. pen. n. 4161/1996

Il difensore di parte civile munito di procura speciale ex art. 76 c.p.p. e di nomina a provvedere alla difesa ex art. 78 lett. c) e art. 100 c.p.p. è depositario sia della legitimatio ad causam, che si identifica con la normale titolarità in capo al soggetto cui il reato ha cagionato un danno nel diritto sostanziale ad ottenere giudizialmente il risarcimento, sia della rappresentanza processuale, necessaria dal momento che il codice prevede che la parte lesa stia in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale. Ciò vuol dire che il difensore che sia anche procuratore speciale ai sensi dell'art. 76 c.p.p. sostituisce in tutto e per tutto la parte che rappresenta ed è legittimato a compiere tutti gli atti che la legge riserva a quest'ultima, compresa la dichiarazione di ricorso per cassazione. Perciò è irrilevante che il difensore sia iscritto all'albo speciale presso la Corte di cassazione ed è legittimato comunque a proporre ricorso anche in tale sede.

Cass. pen. n. 8650/1993

Il difensore non è munito di potere certificatorio generale, non avendo le norme che gli conferiscono detto potere carattere eccezionale e non potendo pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti. Ne consegue, con riferimento alla costituzione di parte civile, che potendo questa farsi, oltre che con dichiarazione personale, anche a mezzo di procura speciale conferita, a pena di inammissibilità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, il potere autenticatorio del difensore, circoscritto al mandato ad litem non consente di estendere l'autentica relativa a tale mandato alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della detta procura speciale. (Fattispecie in cui era stata rilasciata al difensore — che aveva provveduto anche all'autentica dell'autografia del sottoscrittore — la procura speciale a costituirsi parte civile con lo stesso atto — diverso peraltro da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 100 c.p.p. — con il quale gli era stata conferita la procura a provvedere alla difesa; la Cassazione ha escluso che tale atto fosse idoneo al conferimento della detta procura speciale a costituirsi parte civile, ed ha enunciato il principio di cui in massima).
La procura alle liti conferita dalla parte civile al difensore con scrittura privata, l'autografia della cui sottoscrizione è certificata dal difensore medesimo, è valida ed idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale anche se sia apposta in un atto diverso da quelli indicati nel comma secondo dell'art. 100 c.p.p., sempre che sia riferita in modo certo al processo in relazione al quale la si allega e siano assicurate la sua certezza e tempestività. (V. art. 13 legge 16 dicembre 1999, n. 479).