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Art. 84 — Costituzione del responsabile civile

Art. 84 — Costituzione del responsabile civile

1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale [ 122 c.p.p.], con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.

2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:

  1. a] le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;
  2. b] il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura [ 100 c.p.p.];
  3. c] la sottoscrizione del difensore [ 110 c.p.p.].

3. La procura conferita nelle forme previste dall’articolo 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.

4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [ 76, 92 c.p.p.].

  1. a] le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;
  2. b] il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura [ 100 c.p.p.];
  3. c] la sottoscrizione del difensore [ 110 c.p.p.].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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