12 Mag Art. 188 — Libertà morale della persona nell’assunzione della prova
1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [ 642, 499 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 4429/2014
È inutilizzabile l’intercettazione delle dichiarazioni indotte in una persona dall’adozione di metodi o tecniche idonei a influire sulla sua capacità di autodeterminazione, posto che il divieto dell’art. 188, primo comma, c.p.p. investe l’oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative. [Fattispecie nella quale le conversazioni indizianti erano state registrate in un ufficio di Polizia, dove il locutore era stato sottoposto a minacce e violenze dal personale di p.g.].
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