14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4429 del 30 gennaio 2014
Testo massima n. 1
È inutilizzabile l’intercettazione delle dichiarazioni indotte in una persona dall’adozione di metodi o tecniche idonei a influire sulla sua capacità di autodeterminazione, posto che il divieto dell’art. 188, primo comma, c.p.p. investe l’oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative. [ Fattispecie nella quale le conversazioni indizianti erano state registrate in un ufficio di Polizia, dove il locutore era stato sottoposto a minacce e violenze dal personale di p.g. ].
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Testo massima n. 2
Il diniego alla richiesta dell’imputato di accedere ai supporti magnetici di un’intercettazione non dà luogo alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio, poiché detta sanzione – oltre a non essere espressamente comminata dall’articolo 416 cod. proc. pen. – non può derivare dalla previsione generale dell’art. 178, comma primo lett. c ] cod. proc. pen., considerato che gli adempimenti relativi all’acquisizione delle conversazioni intercettate [ art. 268 cod. proc. pen. ] non costituiscono condizione né antecedente procedimentale necessario dell’esercizio dell’azione penale.
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