Cass. pen. n. 4429 del 30 gennaio 2014

Testo massima n. 1


È inutilizzabile l'intercettazione delle dichiarazioni indotte in una persona dall'adozione di metodi o tecniche idonei a influire sulla sua capacità di autodeterminazione, posto che il divieto dell'art. 188, primo comma, c.p.p. investe l'oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative. (Fattispecie nella quale le conversazioni indizianti erano state registrate in un ufficio di Polizia, dove il locutore era stato sottoposto a minacce e violenze dal personale di p.g.).

Testo massima n. 2


Il diniego alla richiesta dell'imputato di accedere ai supporti magnetici di un'intercettazione non dà luogo alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio, poiché detta sanzione - oltre a non essere espressamente comminata dall'articolo 416 cod. proc. pen. - non può derivare dalla previsione generale dell'art. 178, comma primo lett. c) cod. proc. pen., considerato che gli adempimenti relativi all'acquisizione delle conversazioni intercettate (art. 268 cod. proc. pen.) non costituiscono condizione né antecedente procedimentale necessario dell'esercizio dell'azione penale.

Testo massima n. 3


L'ordinanza con la quale il G.U.P. rigetti la richiesta difensiva di accedere ai supporti audiovisivi di una conversazione fra presenti, indicata fra gli elementi probatori a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, è affetta da nullità assoluta, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., per il pregiudizio arrecato al diritto di difesa dell'imputato a cui è sottratta la conoscenza di una prova a carico. Tale nullità è sanabile, ex art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., con la richiesta di giudizio abbreviato e non è comunque più deducibile, per carenza di interesse, ex art. 182 cod. proc. pen., qualora nel corso del giudizio abbreviato il supporto sia acquisto e su di esso espletata perizia audiovisiva nel contraddittorio delle parti.

Normativa correlata