14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11716 del 21 agosto 1990
Testo massima n. 1
La formulazione letterale e lo spirito del nuovo art. 195 c.p.p. sono indirizzati non ad impedire, sempre e comunque, qualsiasi esposizione di fatti non verificatisi sotto gli occhi del dichiarante, ma semplicemente a consentire un controllo di conoscenza. Ne consegue che non può considerarsi una forma di testimonianza indiretta, e pertanto non necessita di controllo, quanto piuttosto di valutazione ex art. 194 stesso codice, la narrazione di una vicenda alla quale il teste abbia preso parte solo parzialmente, ma che tuttavia ricostruisca per intero, in via di logica conseguenzialità.
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