14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3205 del 9 marzo 1999
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall’art. 194, comma 3, c.p.p., non trova applicazione nell’ipotesi in cui il testimone riferisca circostanze apprese da una specifica persona, ancorché non identificata con le sue generalità. [ Fattispecie in tema di testimonianza resa da un agente di polizia giudiziaria il quale aveva deposto su quanto appreso da un gestore di un pubblico esercizio rimasto sconosciuto ].
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