14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 38221 del 7 ottobre 2008
Testo massima n. 1
In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall’art. 194 comma terzo c.p.p., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. [ Fattispecie relativa alla deposizione di una testimone, appartenente alla polizia scientifica, che aveva eseguito accertamenti tecnici relativi alla contraffazione di passaporti, visti e timbri ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]