17 Mar Articolo 645 Codice di procedura civile — Opposizione
L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’articolo 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.
In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito [ ; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà ]. L’anticipazione di cui all’articolo 163 bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.
[adrotate group=”14″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 17482/2018
La domanda di adempimento contrattuale e quella di arricchimento senza causa si differenziano strutturalmente e tipologicamente, pertanto la seconda integra, rispetto alla prima originariamente formulata, una domanda nuova con la conseguenza che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, è consentito avanzare con la comparsa di costituzione e risposta domanda di arricchimento senza causa soltanto qualora l’opponente abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema di indagine che possa giustificare tale esigenza. (Nella specie la S.C. ha escluso che il creditore opposto, che aveva agito in sede monitoria per il pagamento di prestazioni professionali nascenti da titolo contrattuale, potesse avanzare, in sede di opposizione, un’autonoma domanda di arricchimento senza causa, poiché l’opponente si era limitato ad eccepire l’inesistenza del titolo contrattuale a sostegno della pretesa, non estendendo il tema di indagine).
Cass. civ. n. 16564/2018
Nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una “reconventio reconventionis”. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di una banca avverso la decisione di merito che, nel confermare la revoca di tre decreti ingiuntivi e nel disattendere la domanda di condanna della medesima banca per responsabilità contrattuale, la condannava, viceversa, a titolo di responsabilità ex art. 2049 c.c., accogliendo la domanda proposta dal cliente, parte opposta, in via subordinata e riconvenzionale, a seguito dell’eccezione di irregolarità dei certificati di deposito, sollevata dall’istituto di credito in sede di opposizione contro i predetti provvedimenti monitori).
Cass. civ. n. 14640/2018
La norma di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l’opposizione all’ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell’estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell’importo a debito, risultante dall’applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l’andamento di quest’ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.
Cass. civ. n. 21692/2017
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente costituitosi tardivamente non può invocare la rimessione in termini per causa non imputabile, ove la relativa istanza sia basata sul ritardo con cui l’ufficiale giudiziario ha consegnato l’originale della citazione con l’attestazione della intervenuta notificazione, dal momento che, ai fini della costituzione in giudizio, il perfezionamento della notificazione non è necessario e l’opponente può depositare in cancelleria anche un atto equipollente, costituito dalla semplice copia (cd. velina) della citazione.
Cass. civ. n. 19738/2017
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest’ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.
Cass. civ. n. 18863/2017
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, ove venga proposta dall’opposto domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi non è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, in quanto detta domanda è inammissibile e, pertanto, inidonea ad incidere sia sulla competenza per valore del giudice adito, sia sulle sorti del processo.
Cass. civ. n. 4672/2017
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate.
Tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali e la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della delibera assembleare posta a sostegno della ingiunzione non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità necessaria, tale da giustificare la sospensione del procedimento di opposizione ex art. 295 c.p.c., tenuto conto, da un lato, che il diritto di credito del condominio alla corresponsione delle quote di spesa per il godimento delle cose e dei servizi comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicché l’eventuale venir meno della delibera per invalidità, se implica la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo, non comporta anche l’insussistenza del diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati e considerato, dall’altro, che l’eventuale contrasto tra giudicati che potrebbe, in ipotesi, verificarsi in seguito al rigetto della opposizione ed all’accoglimento della impugnativa della delibera, potrebbe essere superato in sede esecutiva, facendo valere la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo come conseguenza della dichiarata invalidità della delibera.
Cass. civ. n. 3200/2017
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell’art. 165, comma 1, c.p.c., dettata dall’art. 2 della l. n. 218 del 2011, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente si applica solo se questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163-bis, comma 1, c.p.c. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha escluso che ricorressero i presupposti per l’eccepita improcedibilità dell’opposizione perché iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell’atto di opposizione, risultando dagli atti che l’opponente non aveva assegnato all’opposto un termine per comparire inferiore a quello stabilito dall’art. 163-bis, comma 1, c.p.c.).
Cass. civ. n. 2946/2017
Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell’opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell’istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell’atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell’eliminazione dalla realtà giuridica dell’atto solutorio posto in essere.
Cass. civ. n. 2483/2017
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’art. 2 della l. n. 218 del 2011 ha modificato l’art. 645, comma 2, c.p.c., sopprimendo l’inciso che prevedeva la riduzione a metà dei termini di comparizione, ed ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 165, comma 1, c.p.c., stabilendo, in riferimento ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 2 cit., che la riduzione del termine di costituzione dell’attore prevista dalla predetta disposizione si applica soltanto nell’ipotesi in cui l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163-bis, comma 1, c.p.c. In proposito, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della menzionata disposizione, atteso che la portata retroattiva ed innovativa della stessa non contrasta con i principi del giusto processo ed è ragionevole la correlazione tra la dimidiazione del termine di costituzione dell’opponente e la scelta acceleratoria da lui compiuta attraverso l’assegnazione all’opposto di un termine di comparizione ridotto.
Cass. civ. n. 11128/2014
Ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, qualora l’opponente a decreto ingiuntivo sollevi l’eccezione d’incompetenza in ragione del foro del consumatore all’udienza di prima comparizione, anziché nell’atto di citazione in opposizione, e, quindi, tardivamente, il potere ufficioso di rilevazione della medesima eccezione deve essere esercitato dal giudice nella stessa udienza, altrimenti radicandosi la competenza presso il giudice adito.
Cass. civ. n. 3870/2014
In tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall’articolo 645 cod. proc. civ. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile – stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione -, nel caso in cui sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice di pace, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale.
Cass. civ. n. 2685/2014
La domanda di risoluzione contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ai sensi dell’art. 1453 c.c., può essere proposta tanto con ricorso per convalida di sfratto, quanto nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, e non muta natura se proposta in un modo piuttosto che nell’altro. Ne consegue che il locatore convenuto nel giudizio di opposizione all’ordinanza di convalida di sfratto, ove chieda al giudice di pronunciare comunque la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui fosse accertato un vizio formale dell’intimazione o della sua convalida, non sta formulando una domanda “riconvenzionale”, ma sta semplicemente riproponendo la medesima domanda già formulata con l’intimazione, per cui, ove tale domanda sia erroneamente qualificata come riconvenzionale dal giudice e ritenuta inammissibile, il locatore comunque vittorioso non ha l’onere di riproporla espressamente ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., né quello di proporre appello incidentale sul punto.
Cass. civ. n. 1123/2014
Il processo di opposizione all’esecuzione è sempre escluso dalla sospensione feriale dei termini, a nulla rilevando che l’esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, del quale l’opponente abbia chiesto accertarsi l’invalidità.
Cass. civ. n. 27406/2013
Con riferimento al procedimento monitorio, soltanto nel giudizio di cognizione, instaurato a seguito di rituale e tempestiva opposizione all’ingiunzione, il giudice può statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte. Ne consegue che, decorso inutilmente il termine per proporre l’opposizione ed in assenza di situazioni suscettibili di giustificare l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 cod. proc. civ., l’esercizio del detto potere-dovere del giudice è impedito dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, mentre la possibilità di una autonoma “actio nullitatis” resta limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza, nei quali difetti alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità del decreto come provvedimento giurisdizionale, e non, invece, alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento monitorio, ancorché emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, in ragione del carattere tardivo dell’iniziativa assunta ex art. 645 cod. proc., dovesse ritenersi precluso, nel giudizio di opposizione, l’esame della questione relativa alla “legitimatio ad causam” del ricorrente in sede monitoria).
Cass. civ. n. 26252/2013
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione dei termini prevista dall’art. 645, secondo comma, c.p.c. (nel testo vigente “ratione temporis”, anteriore alla legge 29 dicembre 2011, n. 218) è applicabile anche in appello, attese la “ratio” di celerità del procedimento monitorio, la chiarezza letterale della norma e la disposizione dell’art. 347 c.p.c., secondo cui la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.
Cass. civ. n. 25892/2013
Allorché il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo abbia dichiarato la propria incompetenza per ragioni di connessione, è inammissibile la richiesta d’ufficio del regolamento di competenza – proponibile solo quando venga denunciata la violazione di uno dei casi di incompetenza per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’art. 28 cod. proc. civ. – ove la parte si dolga unicamente dell’omessa dichiarazione di nullità del decreto opposto.
Cass. civ. n. 24486/2013
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme a titolo di indennizzo per il recesso a contratti di appalto stipulati con la P.A., è inammissibile la proposizione da parte dell’opposto dell’azione di risarcimento del danno subito per effetto dell’illegittimo comportamento della stessa P.A., trattandosi di una domanda nuova in ragione della diversità del “petitum” e della “causa petendi”, espressione di un successivo ampliamento del “thema decidendi”, a tal fine non assumendo rilievo l’avvenuta accettazione del contraddittorio della controparte.
Cass. civ. n. 24483/2013
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario che rinviano alle condizioni usualmente praticate per la determinazione del tasso d’interesse o che prevedeono un tasso d’interesse usurario è rilevabile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 c.c., qualora vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta di interessi, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, i quali escludono che, in presenza di un’azione diretta a far valere l’invalidità di un contratto, il giudice possa rilevare d’ufficio la nullità per cause diverse da quelle dedotte dall’attore.
Cass. civ. n. 15699/2013
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la parte ricorrente si sia costituita, in sede di procedimento monitorio, a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza (nella specie, esercenti presso il medesimo studio), deve ritenersi che essa sia rappresentata da entrambi i procuratori, con procura disgiunta, con la conseguenza che la notificazione dell’atto di opposizione può essere fatta all’uno o all’altro dei procuratori, aventi pieni poteri di rappresentanza processuale, anche ai fini della domiciliazione.
Cass. civ. n. 8582/2013
La domanda di arricchimento senza causa è inammissibile, ove proposta dall’opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito per il pagamento di prestazioni professionali, non potendo egli far valere in tale sede domande nuove rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alla domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall’opponente, determinanti un ampliamento dell’originario “thema decidendum” fissato dal ricorso ex art. 633 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 6989/2013
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per effetto dell’art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente si applica purché questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione comunque inferiore a quello di cui all’art. 163 bis, primo comma, c.p.c., e non soltanto in caso di dimezzamento dello stesso, perché altrimenti si dovrebbe indagare di volta in volta se la fissazione di un diverso termine per comparire abbreviato sia frutto di errore o di consapevole scelta dell’opponente, e ciò in contrasto con le esigenze di certezza dei rapporti proprie delle norme in materia di termini.
Cass. civ. n. 16673/2012
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità dell’opposizione medesima, stante la inapplicabilità ad essa, che non è mezzo d’impugnazione, della disciplina propria delle impugnazioni; l’osservanza del termine di decadenza fissato dall’art. 641 c.p.c., quindi, può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo (nella specie, la fotocopia del decreto ingiuntivo con la relata di notifica, la cui conformità all’originale non era stata contestata).
Cass. civ. n. 14594/2012
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell’opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell’ordinanza, di cui all’art. 279, primo comma, c.p.c., come modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Cass. civ. n. 3649/2012
L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall’ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell’opponente e non già stabilire se l’ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria; pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l’emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d’ostacolo al giudizio di merito che s’instaura con l’opposizione. Ne consegue che l’accertata nullità delle clausole concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista non travolge l’intero credito azionato dalla banca in via monitoria, bensì la sola parte di esso riguardante gli interessi così calcolati, imponendo al giudice di provvedere ad un nuovo calcolo degli interessi dovuti.
Cass. civ. n. 2242/2012
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell’art. 165, primo comma, c.p.c., dettata dall’art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente si applica solo se questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163 bis, primo comma, c.p.c. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha escluso che ricorressero i presupposti per l’eccepita improcedibilità dell’opposizione perchè iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell’atto di opposizione, risultando dagli atti che l’opponente non aveva assegnato all’opposto un termine per comparire inferiore a quello stabilito dall’art. 163 bis, primo comma, c.p.c.).
Cass. civ. n. 21432/2011
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell’emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione – l’opponente che eccepisca l’avvenuto pagamento con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l’eccezione deve revocare “in toto” il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo al momento dell’emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo.
Cass. civ. n. 20613/2011
L’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall’opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto. Ne consegue che il giudice che dichiari nullo il decreto per nullità della procura ed emetta una sentenza di condanna non incorre in alcuno dei vizi di cui all’art. 112 c.p.c., non configurando l’opposizione un’impugnazione del decreto.
Cass. civ. n. 16199/2011
La legge n. 533 del 1973 non ha fatto venir meno l’ammissibilità del procedimento d’ingiunzione per i crediti di lavoro e previdenziali, ma si è limitata a prevedere l’applicabilità del rito del lavoro nel giudizio di opposizione. Ne consegue che mentre nella prima fase, a cognizione sommaria, la prova scritta è costituita da qualsiasi documento proveniente dal debitore o un terzo idoneo ad evidenziare l’esistenza del diritto fatto valere, nel successivo eventuale giudizio di cognizione la memoria difensiva dell’opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda di cui all’art. 414 c.p.c. e deve recare “l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”. Resta pertanto irrilevante la circostanza che i conteggi, operati dal ricorrente per la determinazione della somma richiesta e depositati nella fase monitoria, non siano stati notificati alla controparte, atteso che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l’opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l’opposto ha, in tale ambito, l’onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto.
Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l’opposizione a decreto ingiuntivo e l’opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo atteso che con il primo si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con il secondo si contesta il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, non ricorrendo, pertanto, identità di tutti gli elementi richiesti dalla legge per la litispendenza e, segnatamente, del “petitum” e della “causa petendi”.
Cass. civ. n. 9921/2011
La procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo (o dell’atto di citazione), anche se priva di data certa e dell’indicazione nominativa del difensore, deve ritenersi valida se l’atto di opposizione (o la comparsa di risposta) sia redatto dal medesimo avvocato che ha autenticato la sottoscrizione del rappresentato e se il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio.
Cass. civ. n. 7871/2011
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo l’estinzione del procedimento per mancata riassunzione in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione a seguito di un pregresso accoglimento di merito dell’opposizione stessa, il diritto dell’ingiunto – che abbia nelle more pagato – a ripetere le somme corrisposte in virtù del monitorio può legittimamente essere accertato in via incidentale dal giudice investito dell’opposizione all’esecuzione intentata dall’ingiunto stesso per recuperare quanto pagato.
Cass. civ. n. 16155/2010
Nel giudizio di opposizione a ingiunzione, mentre integra una consentita “emendatio libelli” la richiesta degli interessi (legali o convenzionali) dovuti per l’inadempimento dell’obbligazione o il maggior danno di cui all’art. 1224, secondo comma, c.c. invocato secondo parametri fissi, integra invece una domanda riconvenzionale la richiesta di tale maggior danno rapportata alle particolari condizioni in cui si è trovato il creditore durante la mora, introducendosi in tal caso non già un mero ampliamento quantitativo del “petitum”, ma un fatto costitutivo del credito per danni reclamato radicalmente differente rispetto a quello azionato, nonché sottoponendosi al giudice un nuovo tema di indagine avente ad oggetto la verifica delle condizioni soggettive del creditore durante la mora.
Cass. civ. n. 12622/2010
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente ha la posizione processuale del convenuto; pertanto l’amministratore di condominio che proceda a tale opposizione non ha la necessità di essere autorizzato dall’assemblea condominiale, ai sensi dell’art. 1131, secondo comma, c.c..
Cass. civ. n. 12528/2010
È valida la procura al difensore rilasciata dall’opponente a decreto ingiuntivo in calce a tale provvedimento notificatogli e depositato all’atto della sua costituzione in giudizio, sì da poterne ritenere, implicitamente, l’anteriorità rispetto a tale momento (art. 125, secondo comma, c.p.c.).
Cass. civ. n. 9260/2010
In tema di legittimazione processuale, l’imprenditore, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della relativa ditta, non avendo quest’ultima soggettività giuridica distinta ed identificandosi essa con il suo titolare sotto l’aspetto sia sostanziale che processuale.
Cass. civ. n. 9033/2010
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all’ emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell’ingiungente, in quanto solo l’originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto avrebbe potuto consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente.
Cass. civ. n. 24539/2009
L’unicità dell’atto, con cui può validamente proporsi opposizione a più decreti ingiuntivi, non influenza la competenza per valore, che neppure è modificata dalla riunione dei procedimenti ai sensi dell’art. 273 c.p.c., né è idonea a spostare la competenza funzionale del giudice che ha emesso i decreti ingiuntivi a conoscere delle opposizioni. Nel caso, poi, di opposizione con unico atto a più decreti ingiuntivi emessi dal giudice di pace, al fine di accertare – nel regime anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006 – quale sia il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza con cui detto giudice abbia deciso l’opposizione, se, cioè, questa debba considerarsi pronunciata secondo equità ovvero secondo diritto, il valore della causa va determinato ai sensi dell’art. 10, secondo comma, c.p.c. (Nella specie, con unico atto era stata proposta opposizione a dodici decreti ingiuntivi – la cui somma ammontava complessivamente ad euro 11.430,93 -, emessi dal giudice di pace in favore dello stesso creditore e nei confronti dello stesso debitore; la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha ritenuto che la conclusiva sentenza del giudice di pace dovesse essere impugnata con atto di appello e non con ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 23260/2009
Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell’opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell’istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell’atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell’eliminazione dalla realtà giuridica dell’atto solutorio posto in essere.
Cass. civ. n. 19560/2009
L’opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere la illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta – che assume veste di domanda – del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronuncia alla quale accede quella sulle spese, che é regolata dai principi di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. Ne deriva che nel caso in cui l’opponente risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, ma resti soccombente nel merito, potrà essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve quelle della fase sommaria.
Cass. civ. n. 17494/2009
La L. n. 533 del 1973 non ha fatto venir meno l’ammissibilità del procedimento d’ingiunzione per i crediti di lavoro e previdenziali, ma si è limitata a prevedere l’applicabilità del rito del lavoro nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che, configurandosi la prima fase come procedimento speciale a cognizione sommaria, retto dalle disposizioni sue proprie, il ricorso può essere redatto anche in modo sommario, purché sia accompagnato da uno dei documenti di cui agli artt. 634, 635 e 636 c.p.c., mentre nella seconda fase, che costituisce un ordinario giudizio di cognizione, l’opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, deve integrare la domanda proponendo nell’atto di costituzione, oltre alle necessarie specificazioni della pretesa, tutte le deduzioni ed eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall’opponente o le pretese avanzate da quest’ultimo in via riconvenzionale, e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso l’irritualità del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall’Inps per il recupero di contributi e della memoria di costituzione depositata nel giudizio di opposizione, in quanto, pur non essendo state indicate le causali specifiche dei contributi richiesti, nel procedimento monitorio era stata prodotta la dichiarazione del funzionario dell’ente prescritta dall’art. 635 c.p.c., mentre nel giudizio di opposizione era stato prodotto il verbale di accertamento notificato, contenente richiami agli elenchi allegati).
Cass. civ. n. 16744/2009
La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c. – configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto, come adombrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 410 del 2005 -, determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre nè quel giudice né le parti. Ne consegue che, qualora il predetto giudice, nel dichiararsi incompetente, non abbia espressamente dichiarato caducato il decreto ingiuntivo, l’eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore e, ove le parti riassumano formalmente l’opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice “ad quem” è tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell’atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell’azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte.
Cass. civ. n. 8028/2009
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo da decidere secondo equità dinanzi al giudice di pace, qualora l’opponente, nel sollevare eccezione di compensazione, opponga un credito eccedente la competenza per valore del giudice medesimo introducendo, così, una controversia che non può essere decisa secondo equità, la connessione tra le cause comporta che l’intero giudizio deve essere deciso secondo diritto. Ne consegue che la sentenza del giudice di pace che, funzionalmente competente a decidere sull’opposizione al decreto ingiuntivo, abbia deciso su entrambe le domande, pur essendo incompetente a decidere sulla causa connessa, è impugnabile con l’appello e non con il ricorso per cassazione, che, se proposto, va dichiarato inammissibile.
Cass. civ. n. 27406/2008
Il mutamento della domanda è inammissibile solo quando, per effetto di esso, mutino i fatti materiali posti a fondamento della pretesa, mentre resta irrilevante il mero mutamento della loro qualificazione giuridica. Ne consegue che nel caso in cui venga proposta da un professionista una domanda in sede monitoria per il pagamento di compensi a lui dovuti da un ente locale, e successivamente, nella fase di opposizione, l’opposto invochi il pagamento del medesimo credito a titolo di ingiustificato arricchimento, fondata sui medesimi fatti posti a fondamento della domanda originaria, non sussiste alcun mutamento inammissibile di quest’ultima.
Cass. civ. n. 25621/2008
L’opponente a decreto ingiuntivo che abbia proposto opposizione non seguita da costituzione in giudizio, ovvero seguita da ritardata costituzione, può legittimamente riproporre l’opposizione entro il termine fissato nel decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 641, primo e secondo comma, c.p.c., accompagnata da rituale e tempestiva costituzione in giudizio. Ne consegue che il giudice del giudizio di opposizione nel quale l’opponente non si è costituito o si è costituito tardivamente, nel caso in cui sia intervenuta una seconda tempestiva opposizione seguita da rituale costituzione in giudizio, e sempre che di tale seconda tempestiva e rituale opposizione sia messo a conoscenza, non può dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ma, ove non possa o non ritenga di procedere alla riunione dei due giudizi, dovrà limitarsi a dichiarare la improcedibilità dell’opposizione non seguita da costituzione o seguita da costituzione tardiva ; né, sul presupposto che la proposizione della seconda opposizione, seguita da rituale e tempestiva costituzione da parte dell’opponente, abbia sanato la prima opposizione, può decidere nel merito l’opposizione improcedibile. Siffatta possibilità è preclusa, altresì, al giudice dell’appello investito del gravame avverso il provvedimento del giudice che erroneamente abbia dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo e abbia dichiarato esecutivo il decreto opposto.
Cass. civ. n. 22650/2008
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l’opposto eccepisca l’improcedibilità dell’opposizione per essersi l’opponente costituito oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell’atto di citazione, l’intervenuta transazione definitoria di ogni questione – sostanziale e processuale – controversa tra le parti rende ultronea l’invocata pronuncia di improcedibilità, dovendo dichiararsi cessata la materia del contendere, e ciò anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto.
Cass. civ. n. 19987/2008
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si svolge davanti al giudice di pace, la riduzione del termine a comparire, nella misura della metà del termine ordinario stabilito nell’art. 163 bis c.p.c., deve essere ulteriormente dimezzata ex art. 645, secondo comma, c.p.c. Non può, invece, procedersi ad un’ulteriore riduzione della metà ex art. 163 bis secondo comma c.p.c., poiché tale facoltà non è applicabile al giudizio davanti al giudice di pace, in quanto regolato per ciò che riguarda la fase introduttiva, esclusivamente dall’art. 318 c.p.c.
Cass. civ. n. 18203/2008
Allorché l’opponente a decreto ingiuntivo abbia ottenuto dal presidente del tribunale il beneficio della dimidiazione dei termini, ai sensi dell’art. 163 bis, secondo comma, cod. proc. civ., anche il termine per la costituzione in giudizio dell’opponente stesso – così come il termine di comparizione fissato all’opposto – va dimezzato due volte: una prima volta ai sensi dell’art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., ed una seconda volta ai sensi dell’art. 163 bis, secondo comma, cod. proc. civ..
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma; 163 bis, secondo comma e 165 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedono che il termine di iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo decorra dal perfezionamento della notificazione dell’atto di opposizione (piuttosto che dalla consegna di esso all’ufficiale giudiziario), anche quando l’opponente abbia ottenuto la dimidiazione dei termini processuali ordinari (cfr. ord. Corte cost. n. 18 del 2008). Quest’ultima dipende, infatti, da una libera scelta dell’opponente, il quale di conseguenza non può dolersi di non aver potuto rispettare un termine che, pur assai ristretto, è stato egli stesso ad accettare: tale circostanza basta ad escludere qualsiasi contrasto sia col diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., sia col principio di parità dei litiganti sancito dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.
Cass. civ. n. 17495/2008
In tema di opposizione al decreto ingiuntivo, la mancata produzione da parte dell’opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d’inammissibilità dell’opposizione, qualora la prova dell’osservanza del termine di decadenza fissato dall’art. 641 c.p.c. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell’opposto in ordine alla data della notifica.
Cass. civ. n. 15785/2008
Nel procedimento monitorio, ove il ricorrente sia deceduto successivamente al deposito del ricorso, la notifica dell’atto di opposizione alla parte presso il difensore è valida, attesa l’inidoneità dell’evento interruttivo a produrre i suoi effetti in mancanza di formale dichiarazione del procuratore della parte, a nulla rilevando l’eventuale conoscenza del decesso acquisita aliunde dall’ingiunto.
Cass. civ. n. 13085/2008
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza ; ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell’ingiunzione.
Cass. civ. n. 10384/2008
Il tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il principio relativo all’inderogabilità e all’immodificabilità, anche per ragioni di litispendenza, continenza o connessione, della competenza funzionale per l’opposizione del giudice che ha emesso il provvedimento non è applicabile nel caso in cui nel giudizio di opposizione sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello cui si riferisce il procedimento monitorio e sia eccepita la litispendenza in relazione a tale domanda. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la decisione della corte di merito che, dichiarata la litispendenza in ordine alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento, preventivamente proposta dinanzi ad altro tribunale e relativa a forniture diverse da quelle cui si riferiva il procedimento monitorio, aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo ).
Cass. civ. n. 23813/2007
Poiché l’opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall’articolo 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha adottato il decreto, l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, davanti al quale ai sensi dell’articolo 316 c.p.c. la domanda si propone con citazione a comparire a udienza fissa, in materia esorbitante dalla sua competenza (nella specie locatizia, per il pagamento degli oneri accessori dell’immobile locato) deve essere proposta, per la dichiarazione della nullità del provvedimento monitorio, innanzi allo stesso giudice di pace con citazione e non mediante ricorso, previsto, in via generale, per la particolare materia trattata (art. 447 bis c.p.c.), la cui eventuale conversione in citazione, peraltro, è ammissibile, purché siano rispettati i termini per la notifica stabiliti dall’articolo 641 c.p.c. (notificazione del ricorso stesso alla controparte nel termine di giorni quaranta).
Cass. civ. n. 21141/2007
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore assume la veste sostanziale di attore, sicché, laddove l’opponente abbia contestato l’ammontare degli interessi dovuti, il giudice, nel determinare tali interessi, e dovendo utilizzare a tal fine il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, può rilevare d’ufficio e anche in sede di gravame la nullità della quale il negozio sia affetto; in particolare, la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo, stipulata in violazione dell’art. 1283 c.c., è oggetto dell’indagine sulla sussistenza delle condizioni dell’azione, purchè vi sia stata contestazione sul titolo posto a fondamento della domanda degli interessi. (Nella specie, la S.C. ha escluso il potere di rilevare la citata nullità, poiché con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, i ricorrenti si erano limitati a contestare l’idoneità probatoria del saldaconto prodotto dalla banca, senza porre in discussione la validità del contratto).
Cass. civ. n. 20596/2007
Nel caso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l’emissione di decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, se, in virtù del rapporto di continenza tra le due cause, quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella di opposizione, la continenza deve operare in questo senso, retroagendo gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla. (Con l’affermazione di tale principio le Sezioni unite hanno risolto il contrasto formatosi in seno alle sezioni semplici in ordine alla determinazione della prevenzione, rilevante ai fini della continenza, tra la domanda di condanna introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo davanti ad un determinato giudice, comunque competente, e quella, proposta successivamente al deposito del ricorso monitorio ma anteriormente alla sua notificazione, di accertamento negativo dello stesso credito dinanzi ad altro giudice).
Cass. civ. n. 19290/2007
Con riguardo all’opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall’opponente domanda riconvenzionale, non comporta l’improcedibilità del giudizio di opposizione e la rimessione dell’intera controversia al giudice fallimentare, dovendo il giudice dell’opposizione trattenere questa e su di essa decidere, e disporre la remissione della sola domanda riconvenzionale dinanzi al giudice delegato al fallimento, previa separazione dei due procedimenti, e salva la possibilità di sospensione del giudizio di opposizione qualora la definizione della riconvenzionale si presenti come pregiudiziale rispetto alla decisione dell’opposizione medesima. Più in generale, non sussiste alcuna possibilità di simultaneus processus tra la opposizione a decreto ingiuntivo in sede ordinaria e la controversia di natura fallimentare, vuoi che quest’ultima sia già pendente presso il giudice del fallimento (come nella specie), vuoi che insorga nell’ambito dello stesso processo di opposizione.
Cass. civ. n. 18453/2007
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo e nell’appello contro la sentenza che l’ha decisa, il giudice, poiché l’opposto è in realtà attore che chiede di dare esecuzione al titolo posto a base dell’ingiunzione, può sempre rilevare d’ufficio la nullità di tale titolo ai sensi dell’art. 1421 c.c., ancorché la contestazione della prova scritta addotta a fondamento del decreto sia fondata su ragioni diverse, rientrando nei suoi compiti l’indagine in ordine alla sussistenza delle condizioni dell’azione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha confermato l’impugnata sentenza con la quale era stato respinto l’appello avverso la sentenza di primo grado di accoglimento parziale dell’opposizione nei confronti di un decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato ad un ricoverato in regime ospedaliero, che aveva richiesto la fruizione di una camera a pagamento, anche la corresponsione dei compensi per le prestazioni mediche in regime libero professionale, in virtù, però, di una clausola di cui era stata rilevata d’ufficio la nullità perché violativa dell’art. 4, comma decimo, del D.Lgs. n. 502 del 1992, della quale l’opponente aveva addotto la illiceità in relazione alla sua vessatorietà).
Cass. civ. n. 13671/2007
In caso di discordanza tra l’originale del decreto ingiuntivo e la copia notificata all’ingiunto, nel senso che il primo rechi l’indicazione di un termine ridotto ai sensi dell’art. 641, secondo comma, c.p.c., mentre la seconda contenga quella del termine ordinario, l’ingiunto ha diritto di proporre l’opposizione nel termine più ampio indicato nella copia notificatagli, corrispondente al tenore dell’ingiunzione da lui effettivamente ricevuta e dalla quale è dunque chiamato a difendersi, atteso che l’opposta conclusione contrasterebbe con il diritto di difesa dell’ingiunto, il quale sarebbe esposto alla dichiarazione di decadenza dall’opposizione senza poterla prevenire, non avendo conoscenza del termine ridotto e non essendo tenuto a conoscerlo visionando l’originale del decreto presso la cancelleria del giudice emittente (adempimento, questo, che non è previsto dalla legge ed aggraverebbe ingiustificatamente l’esercizio della difesa nel breve tempo a disposizione dell’intimato).
Cass. civ. n. 11302/2007
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudicante ha l’obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base delle prove offerte dal creditore, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall’opposto, aveva accolto l’opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo).
Cass. civ. n. 8059/2007
La sentenza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo che contenga la condanna alle spese del giudizio di opposizione costituisce titolo esecutivo che consente al creditore di procedere ad esecuzione forzata quanto alle spese relative al giudizio di opposizione, atteso che la medesima non è equiparabile ad una sentenza di rigetto della domanda e che, ai sensi dell’art. 282 c.p.c. — come modificato dall’art. 33 della legge n. 353 del 1990 — sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, ivi compreso quello relativo alle spese di giudizio.
Cass. civ. n. 6022/2007
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la integrale sostituzione, operata dall’opposto, al rapporto obbligatorio da lui invocato quale causa petendi della pretesa azionata in via monitoria e negato dall’opponente, di altro quale titolo dell’immutato petitum creditorio integra una non consentita modificazione della domanda. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C., cassata la decisione del giudice di pace di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base dell’invocato credito nascente dalla esecuzione di lavori di ristrutturazione, negato dall’opponente, decidendo nel merito ha revocato detto decreto, ravvisando una non consentita mutatio libelli nella modificazioine della domanda operata dall’opposto, che, nel giudizio di opposizione, aveva sostituito, quale causa petendi della domanda, al rapporto obbligatorio contestato altro rapporto, consistente nella vendita all’opponente di un’automobile).
Cass. civ. n. 4103/2007
L’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell’emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di somme dovute ad una banca, con riferimento ad operazioni di credito agrario, per saldi debitori di conto corrente ed assegni protestati, rilevando che, nel corso della causa di opposizione, erano scadute le proroghe dei debiti scaduti di cui alla legge n. 31 del 1991).
Cass. civ. n. 2217/2007
Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall’opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l’arco del procedimento e tenendo in considerazione l’esito finale della lite. Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all’esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite. A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione.
Cass. civ. n. 1899/2007
Poiché l’opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione, trova al riguardo applicazione la disposizione di cui all’art. 125 secondo comma c.p.c., secondo cui la procura può essere rilasciata successivamente alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, atteso che tale regola non opera soltanto nei procedimenti promossi con ricorso, in cui la costituzione coincide istituzionalmente con il deposito del ricorso medesimo.
Cass. civ. n. 17161/2006
Il motivo di ricorso per cassazione attinente alla legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo deve essere esaminato dalla S.C. con priorità rispetto a quello attinente alla declaratoria di nullità del ricorso monitorio e a quello concernente la integrazione del contraddittorio, atteso che la carenza di «legitimatio ad opponendum» se accertata, determina la inammissibilità dell’opposizione e che la necessità dell’integrazione presuppone che il processo si validamente instaurato dal soggetto legittimato.
Cass. civ. n. 15720/2006
L’opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall’art. 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto. Ne consegue che il giudice, qualora ritenga che la controversia introdotta con l’opposizione esuli dalla propria competenza per materia, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non ha alcuna incidenza sulle valutazioni, di merito, circa la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa la questione relativa alla eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, pronuncia questa costituente pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell’opposizione.
La scelta, da parte del creditore, del rito ordinario e delle forme del procedimento monitorio per la proposizione della domanda comporta che l’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada, a sua volta, proposta nella medesima forma ordinaria, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dall’opponente, le quali andranno delibate ai soli e diversi fini dell’ammissibilità e fondatezza dell’avversa domanda. (Nella fattispecie, il locatore aveva chiesto, con ricorso per decreto ingiuntivo al presidente del tribunale, il pagamento di canoni di locazione alla conduttrice Asl, che ha a sua volta proposto opposizione con citazione al decreto ingiuntivo: la Corte d’appello, con sentenza confermata sul punto dalla Corte di cassazione, ha ritenuto l’opposizione tempestiva perché proposta correttamente nella forma ordinaria).
Cass. civ. n. 13258/2006
La procura al difensore rilasciata a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo abilita lo stesso al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma anche all’eventuale giudizio di opposizione, che non dà luogo ad un processo autonomo, ma integra un’ulteriore fase del procedimento iniziato dal creditore istante con il ricorso per ingiunzione.
Cass. civ. n. 11368/2006
Nell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, propone, ove muti le ragioni in base alle quali chiede la revoca dell’ingiunzione, domande riconvenzionali o diverse e nuove eccezioni, che sono ammissibili nei limiti del disposto degli artt. 167 e 345 c.p.c. Per contro l’opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quella fatta valere con l’ingiunzione, a meno che su di esse non venga accettato il contraddittorio dall’altra parte. (Fattispecie, in controversia instaurata anteriormente alla riforma del rito civile ordinario, relativa a domanda di arricchimento senza causa sulla quale vi era stata accettazione del contraddittorio).
Cass. civ. n. 9941/2006
La regola posta dall’art. 1453, secondo comma, c.c., in forza della quale la parte può sostituire la domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione, trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, comportando la possibilità che il creditore che abbia chiesto in via monitoria la prestazione pattuita domandi, nel successivo giudizio di opposizione, la risoluzione del contratto per inadempimento.
Cass. civ. n. 8955/2006
La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell’opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l’onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d’ufficio e il giudice non può tenerne conto. L’omessa produzione in primo grado non preclude alla parte opposta rimasta contumace in primo grado in un giudizio regolato dall’art. 345 c.p.c. nel testo previgente alla sostituzione operata dalla legge n. 353 del 1990, di produrre i documenti in appello, senza che sia necessario proporre appello incidentale ove il giudizio di primo grado sia stato definito con la conferma della pretesa posta a base dell’ingiunzione.
Cass. civ. n. 6106/2006
L’adesione dell’opposto all’eccezione dell’opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell’art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell’adesione dell’opposto all’eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell’ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell’opposizione.
Cass. civ. n. 2529/2006
Nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l’opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, al quale, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis. L’inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, correlata all’obbligo del giudice di non esaminarla nel merito, è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione anche in via officiosa, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno.
Cass. civ. n. 2421/2006
L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. Qualora, pertanto, nell’impugnare la sentenza di primo grado, l’opponente abbia fatto valere l’avvenuto pagamento della somma dovuta, tale deduzione, in quanto diretta ad ottenere il rigetto della domanda, costituisce un’eccezione in senso proprio, che, se non è stata precedentemente proposta, ha carattere di novità. A norma dell’art. 345 c.p.c., nel testo (applicabile ratione temporis) anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, tale eccezione è sempre proponibile con l’atto di citazione nel giudizio di appello, indipendentemente dall’eventuale contrasto con le difese svolte in primo grado, il quale può assumere rilievo esclusivamente sul piano probatorio.
Cass. civ. n. 15037/2005
L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l’ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge; pertanto in sede di opposizione l’eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalchè l’impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali.
Cass. civ. n. 14552/2005
Il pretore del lavoro giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo che, dichiarando la propria incompetenza territoriale ad emettere il decreto, revoca detto provvedimento e dichiara funzionalmente e territorialmente competente altro giudice, deve provvedere con sentenza, senza che tale provvedimento possa essere considerato come un provvedimento di adeguamento del rito ex art 427 c.p.c., che consiste in un’ordinanza pronunziabile nei casi in cui, non essendo insorta tra le parti contrasto in ordine alla competenza, il giudice ravvisi una competenza diversa da quella pretorile e proceda alla fissazione di un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione del processo davanti al giudice competente. Ne consegue che, annullato il decreto ingiuntivo e dichiarata con sentenza l’incompetenza, la riassunzione deve aver luogo secondo il disposto di cui all’art. 50 c.p.c., norma di carattere generale che, in mancanza di termine per la riassunzione fissato dal giudice, stabilisce che la riassunzione deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione della sentenza, momento che, nel rito del lavoro, coincide non con la pronuncia del dispositivo in udienza, ma con la comunicazione da parte della cancelleria dell’avvenuto deposito della sentenza completa di motivazione.
Cass. civ. n. 14336/2005
È inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei confronti della regione, proposta dal direttore generale di azienda sanitaria locale quale commissario della gestione liquidatoria della preesistente unità sanitaria locale, atteso che la legittimazione all’opposizione spetta al soggetto destinatario dell’ingiunzione, e le gestioni liquidatorie (già gestioni stralcio) delle unità sanitarie locali sono — in quanto usufruiscono della soggettività dell’ente soppresso — soggetti giuridici diversi dalla regione (principio affermato con riferimento ad USL della Regione Campania, sulla base del rilievo che la disciplina in materia di gestione liquidatoria delle USL stabilita da detta Regione, con l’art. 1 della legge reg. 2 settembre 1996, n. 22, coincide con quella nazionale di cui all’art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e all’art. 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1995, n. 549).
Il motivo di ricorso per cassazione attinente alla legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo deve essere esaminato dalle Sezioni Unite della S.C. con priorità rispetto a quello attinente alla giurisdizione del giudice ordinario e, in caso di riconoscimento del difetto di legittimazione, resta assorbito il motivo attinente alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 10687/2005
L’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, senza dichiararlo nullo, prendendo atto dell’adesione dell’opposto all’eccezione dell’opponente di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice indicato dalle medesime, contiene, anche se implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente; di conseguenza, permanendo soltanto il giudizio di accertamento del credito a suo tempo monitoriamente azionato, trasmigrato al giudice ad quem non sussiste il conflitto sollevato da quest’ultimo, a norma dell’art. 45 c.p.c., sul presupposto della propria incompetenza funzionale, in base al rilievo del mancato annullamento del decreto da parte del primo giudice.
Cass. civ. n. 10374/2005
La competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza per le impugnazioni, ha carattere funzionale ed inderogabile e non subisce modificazioni neppure per effetto di connessione c.d. impropria, all’esito della riunione di due o piú cause di opposizione a distinti decreti ingiuntivi pronunziati dallo stesso giudice contro il medesimo soggetto, ancorché il cumulo delle domande ecceda la competenza per valore del giudice adito. Ne consegue che il giudice superiore cui sia stata rimessa l’intera causa ben può chiedere il regolamento di competenza a norma dell’art. 45 c.p.c., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.
Cass. civ. n. 7539/2005
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente assume la veste sostanziale di convenuto e, quindi, l’eccezione con la quale deduce la nullità delle clausole del contratto posto a base del provvedimento monitorio non costituisce una domanda nuova e può essere proposta, per la prima volta, anche in grado di appello, in quanto con essa l’opponente prospetta l’inesistenza di un fatto costitutivo del diritto fatto valere dall’opposto, sulla scorta di un vizio che, determinando la nullità dell’atto posto a base della pretesa, è rilevabile anche d’ufficio. (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto ammissibile l’eccezione con la quale l’opponente aveva dedotto la nullità, per difetto di forma scritta, della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi ad un tasso superiore a quello legale).
Cass. civ. n. 5039/2005
Nel giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente deve essere equiparata alla sua mancata costituzione e comporta, indipendentemente dalla circostanza che l’opposto si sia costituito nel suo termine, l’improcedibilità dell’opposizione. Al riguardo, deve escludersi che il termine per la costituzione dell’opponente di cui all’art. 165 c.p.c. decorra — allorchè la notifica sia stata effettuata tramite ufficiale giudiziario — dal momento in cui quest’ultimo ha restituito alla parte istante l’originale dell’atto notificato (cfr. Corte Cost., ordinanza n. 239 del 2000).
Cass. civ. n. 24048/2004
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata del decreto, con il relativo fascicolo della fase monitoria, non è richiesta a pena di improcedibilità dell’opposizione, non essendo applicabile a tale procedimento — che non è un mezzo d’impugnazione — la disciplina propria delle impugnazioni. La mancata produzione della copia de qua (o di altra documentazione già allegata al ricorso per ingiunzione) può, difatti, assumere rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per inosservanza del termine decadenziale di cui all’art. 641 c.p.c. (sotto il profilo dell’inosservanza dell’opponente dell’onere di fornire la prova del rispetto del termine medesimo), ovvero ai fini del rigetto della domanda del ricorrente in ingiunzione (sotto il profilo della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa), sempre che la priva stessa non sia ricavabile dai documenti allegati al processo e prodotti dalla controparte (o comunque aliunde acquisiti), senza che dalla mancata produzione dell’atto predetto possano derivare ulteriori conseguenze in tema di improcedibilità dell’opposizione e di validità della relativa sentenza.
Cass. civ. n. 18824/2004
Qualora davanti al giudice di pace, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali, l’opponente deduca di aver impugnato con separato giudizio promosso davanti al tribunale della stessa città la delibera condominiale con cui era stata deliberata e ripartita la spesa per oneri condominiali, il giudice di pace deve trattenere e decidere la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione alla quale sussiste la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, che prevale sulle ragioni di connessione previste dagli artt. 36 e 40 c.p.c.
Cass. civ. n. 18081/2004
Nelle controversie soggette al rito del lavoro e proposte in opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice d’appello che rilevi l’inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione e sia già stata perfezionata la fase dell’editio actionis con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata, non essendosi in quella fase instaurato il contraddittorio per mancata attuazione della vocatio in ius e, in applicazione analogica dell’art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, da eseguire o da rinnovare, onde consentire il realizzarsi del contraddittorio con la controparte, non rilevando che l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall’art. 354 c.p.c., atteso che tale ultimo articolo fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l’inesistenza della notificazione, dal momento che l’iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra editio actionis e vocatio in jus che si verifica nei procedimenti, come quello del lavoro, introdotti con ricorso.
Cass. civ. n. 17915/2004
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente, ai sensi dell’art. 645, secondo comma, c.p.c., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a sessanta giorni, anche se determinata da errore.
Poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell’opponente determina l’improcedibilità dell’opposizione e legittima la dichiarazione di (definitiva) esecutività del decreto opposto, non potendo il giudizio di opposizione più proseguire, deve escludersi che, verificatasi tale situazione di improcedibilità, possa configurarsi un rapporto di necessaria pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., tra il giudizio di opposizione e la decisione di una diversa causa.
Cass. civ. n. 16069/2004
Nel giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta.
Cass. civ. n. 13272/2004
In tema di procedimento di ingiunzione, l’opponente-debitore, che mantiene la posizione naturale di convenuto — qualora intenda chiamare in causa un terzo — ha l’onere di chiederne l’autorizzazione al giudice, a pena di decadenza con l’atto di opposizione, non potendo né convenirlo in giudizio direttamente con la citazione né chiedere il differimento della prima udienza, non ancora fissata. Pertanto, poiché nel giudizio secondo equità dinanzi al giudice di pace trovano applicazione, oltre alle norme costituzionali, comunitarie e ai principi generali dell’ordinamento che siano espressione di norme costituzionali, anche le disposizioni regolatrici del processo, deve essere dichiarata la nullità della chiamata del terzo effettuata con l’atto di opposizione, non rilevata dal giudice di pace ed implicitamente esclusa con la sentenza di accoglimento della domanda proposta contro il terzo che va, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., cassata senza rinvio.
Cass. civ. n. 9685/2004
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — nel quale attore in senso formale è l’opponente, che propone le sue domande nella forma dell’atto di citazione (art. 645 c.p.c.), e, quindi, con il rispetto dei requisiti di contenuto indicati nell’art. 163 c.p.c., mentre il creditore, sebbene attore in senso sostanziale, assume la veste di convenuto in senso formale, ed è tenuto ad esporre compiutamente le sue difese nella comparsa di risposta (art. 167, primo comma, c.p.c.) — al creditore opposto non è consentito, nella prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., proporre nuove domande. (Nella specie il convenuto in senso formale, una società calcistica, che aveva azionato la propria pretesa in sede monitoria sulla base di una clausola penale a presidio di un’obbligazione simulata, prevedente il pagamento di una somma di danaro per il caso del mancato svolgimento di una partita di calcio, preso atto delle diverse prospettazioni di controparte in sede di atto di opposizione, aveva, in esito alla prima udienza di trattazione, sostituito il titolo della domanda, facendo leva sul contratto dissimulato, avente ad oggetto il versamento di una somma di danaro che l’opponente, anch’esso una società calcistica, si era impegnato a versare quale contributo alle spese che esso opposto doveva sostenere per il compenso da corrispondere ad un calciatore precedentemente ceduto).
Cass. civ. n. 6202/2004
Nell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l’opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non può proporre domanda diversa da quella fatta valere con l’ingiunzione, essendogli consentito solamente di modificarla nei limiti di quanto disposto dagli artt. 183 e 184 c.p.c., potendo quindi senz’altro domandare una somma minore di quella chiesta con l’ingiunzione — purchè non modifichi la causa petendi —, ma non già una somma maggiore, neppure se tale causa petendi lasci immutata, in tale ipotesi rimanendo altrimenti integrata la sostituzione di quella originaria con una nuova domanda, ed imponendosi al giudice di revocare il decreto emesso qualunque sia l’esito della lite, e pertanto anche quando riconosca dovuto un credito di ammontare coincidente con quello fatto valere con l’ingiunzione.
Cass. civ. n. 4294/2004
Qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione, la mancata tempestiva costituzione dell’opponente determina l’improcedibilità dell’opposizione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, non essendo applicabile l’art. 171, c.p.c. — secondo il quale, nel caso di mancata costituzione, il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione — neppure qualora non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà dell’ingiunzione, in quanto il giudizio di opposizione, benchè costituisca un ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposto alla duplice condizione di procedibilità della tempestiva proposizione dell’opposizione e della costituzione in giudizio dell’opponente, sicchè grava su quest’ultimo l’onere di coltivare il giudizio di opposizione, risultando detta disciplina coerente con le esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, che risulterebbero vanificate dalla eventuale facoltà dell’opponente di riassumere la causa, nel caso di opposizione alla quale non sia seguita l’iscrizione a ruolo.
Cass. civ. n. 4020/2004
Qualora in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente deduca in compensazione la sussistenza di un credito che superi l’ammontare del decreto e che sia stato già fatto oggetto di domanda nel corso di altro autonomo giudizio pendente presso un diverso giudice, non sussiste una questione pregiudiziale sulla quale deve decidere altro giudice e conseguentemente non ricorre una ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì una ipotesi di litispendenza in cui il giudice dell’opposizione, ferma restando la sua competenza inderogabile per la causa di opposizione, deve pronunziarsi secondo quella che è la disciplina di cui all’art. 39 c.p.c.
Cass. civ. n. 17371/2003
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l’estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l’emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi; né è sufficiente la mancata contestazione dell’opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice. (Nella specie anteriore all’entrata in vigore della riforma del processo civile — la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato l’opposizione sulla base della prova documentale del decreto ingiuntivo e del mancato adempimento dell’onere di contestazione da parte dell’opponente prima e durante il processo).
Cass. civ. n. 16011/2003
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le ragioni addotte dall’opponente per il rigetto della pretesa monitoria non costituiscono una domanda principale ma solo eccezioni o, eventualmente, domande riconvenzionali. Ne consegue che, se l’opponente muti le ragioni in base alle quali ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda dell’opposto, non propone una nuova domanda, ma solo diverse e nuove eccezioni, che erano proponibili anche in appello ai sensi dell’art. 345, secondo comma c.p.c., nella formulazione anteriore a quella vigente, applicabile ai giudizi in corso alla data del 30 aprile 1995 ai sensi dell’art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (come modificato e sostituito dall’art. 9 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534).
Cass. civ. n. 13739/2003
A norma dell’art. 645, primo comma, c.p.c., l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato dall’opponente al ricorrente «nei luoghi di cui all’art. 638» e, quindi, innanzitutto, presso il procuratore indicato nel ricorso, la cui indicazione appunto equivale ad elezione di domicilio presso di lui, ovvero, (solo) quando il ricorso per ingiunzione sia stato proposto personalmente dal creditore, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, dove ha sede il giudice adito, mentre, se nel ricorso manca l’indicazione del procuratore ed anche (nei casi in cui è ammessa la costituzione di persona) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, la notificazione può essere fatta al ricorrente presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il decreto (art. 638, secondo comma, c.p.c.), ciò che non esclude per l’opponente, sempre (e solo) nelle ipotesi da ultimo indicate, la facoltà di notificare l’opposizione, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., nella residenza o nel domicilio reale del creditore.
Cass. civ. n. 10981/2003
Allorché il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ravvisi che il decreto sia stato emesso da un giudice incompetente per valore, deve adottare, nell’esercizio della sua competenza funzionale di giudice dell’opposizione, la consequenziale pronuncia di invalidità del decreto, e rimettere al tribunale, competente per valore. la causa ordinaria avente ad oggetto le domande cumulate originariamente proposte dal creditore con l’atto introduttivo della procedura per ingiunzione, onde consentire la traslatio judicii attraverso la tempestiva riassunzione ex art. 50 c.p.c.
Cass. civ. n. 8541/2003
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo e nell’ipotesi in cui il giudice abbia dichiarato la propria incompetenza per valore a conoscere la domanda riconvenzionale e, previa separazione della causa di opposizione da quella riconvenzionale, abbia rimesso le parti di quest’ultima al giudice dichiarato competente e sospeso il processo avente ad oggetto la causa di opposizione, il giudice stesso ha il dovere di pronunciare sulle spese relative alla causa riconvenzionale, definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza.
Cass. civ. n. 8165/2003
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza ha carattere funzionale e inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, per cui rimane insensibile alle situazioni di connessione delineate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., e dall’art. 40 in relazione alle cause in cui, come nel caso di specie, è competente il giudice di pace; ne consegue che, se al giudice di pace vengono proposte contestualmente una opposizione a decreto ingiuntivo ed una questione pregiudiziale che supera la sua competenza per valore, chiedendosene la decisione con efficacia di giudicato, è corretta la decisione del giudice di pace che rimetta al giudice dotato di competenza per valore più elevata solo la parte della controversia relativa alla decisione sulla questione pregiudiziale.
Cass. civ. n. 7881/2003
Il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell’intimato che non proponga opposizione e le relativa efficacia resta insensibile all’eventuale accoglimento dell’opposizione avanzata da altro intimato; pertanto, nel giudizio di opposizione instaurato da uno degli intimati non può essere pronunciata condanna alle spese processuali del giudizio di opposizione, nei confronti del condebitore solidale che non abbia proposto opposizione.
Cass. civ. n. 6421/2003
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l’opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l’opponente miri ad evidenziare l’inesistenza, l’invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda — che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione — ma configurano altrettante eccezioni. Pertanto, ove con l’atto di appello l’opponente prospetti una diversa qualificazione del rapporto controverso (nella specie, non in termini di apertura di credito, bensì quale sconto bancario, al fine di dedurre che la banca non avrebbe potuto pretendere la restituzione in via monitoria delle somme anticipate se non dopo che fossero rimasti insoluti i titoli posti allo sconto), si pone un problema, non già di mutamento della domanda, ma di proposizione di nuove eccezioni, consentite secondo il testo originario dell’art. 345, c.p.c. (nel caso tuttora applicabile ratione temporis).
Cass. civ. n. 6017/2003
In tema di procedimento d’ingiunzione, la nullità della citazione in opposizione derivante dalla mancata indicazione, nella copia notificata dell’atto, della data dell’udienza di comparizione comporta, ex art. 159 c.p.c., la nullità dell’intero procedimento di opposizione e del provvedimento conclusivo, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo; né la costituzione del convenuto, spiegando effetti sananti solo ex nunc, vale ad escludere l’inammissibilità dell’opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, quando alla data della detta costituzione sia già trascorso il termine per l’opposizione.
Cass. civ. n. 861/2003
L’opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall’art. 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto. Ne consegue che qualora tale giudice ritenga che la controversia introdotta con l’opposizione esuli dalla propria competenza per materia (nella specie, quella del giudice di pace per le cause relative alla misura e alla modalità d’uso dei servizi condominiali), non può rimettere la causa davanti al giudice superiore dichiarandosi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non ha alcuna incidenza sulle valutazioni, di merito, circa la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa la questione relativa alla eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, pronuncia questa costituente pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell’opposizione.
Cass. civ. n. 629/2003
In tema di competenza ed in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute a titolo di oneri condominiali, la questione avente ad oggetto l’accertamento della validità o meno della delibera assembleare, dalla quale scaturisce la pretesa del condominio, costituisce causa pregiudiziale, da decidersi con efficacia di giudicato, in quanto destinata a produrre conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, rispetto ad altri rapporti e ad altri soggetti. Ne consegue che il Giudice di pace adito in sede monitoria, pur funzionalmente competente a decidere sulla relativa opposizione, qualora si deduca la invalidità della delibera assembleare posta a base della pretesa pecuniaria, non può compiere incidenter tantum l’accertamento richiesto e, se non ritiene di dover separare le cause e sospendere il processo ex art. 295 c.p.c., deve soffermarsi solo all’accertamento dell’efficacia esecutiva della delibera, poiché la condanna al pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo è condizionata non alla validità della delibera assembleare, ma perdurare della sua efficacia.
Cass. civ. n. 16386/2002
Nel giudizio di opposizione instaurato dal datore di lavoro contro il decreto ingiuntivo per il pagamento di somme richieste dal lavoratore, dovendo la domanda del creditore opposto essere individuata in relazione alle richieste formulate con il ricorso per ingiunzione, è inammissibile la richiesta di una somma ulteriore avanzata con la memoria di costituzione, trattandosi di modificazione non consentita della domanda, senza che assuma alcun rilievo in contrario la eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, in quanto il regime di preclusione delle domande, eccezioni e conclusioni risponde, nel rito del lavoro, ad esigenze di ordine pubblico, attinenti al funzionamento del processo in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano. Trattandosi di modificazione inammissibile della domanda inizialmente formulata, non è configurabile in relazione ad essa il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello, in quanto la proposizione di una domanda inammissibile non determina l’insorgere di alcun potere-dovere del giudice di pronunciarsi su di essa.
Cass. civ. n. 16332/2002
La riduzione dei termini di comparizione alla metà, prevista dall’art. 645, secondo comma, c.p.c. per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha carattere facoltativo, in quanto l’opponente può, anziché valersi di tale disposizione, assegnare al convenuto il termine ordinario di comparizione o anche uno maggiore. Pertanto solo nel caso in cui l’opponente si sia effettivamente avvalso di tale facoltà, anche i termini di costituzione sono automaticamente ridotti alla metà.
Cass. civ. n. 14818/2002
Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l’opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l’onere delle spese è regolato in base all’esito finale del giudizio; ne consegue che l’accoglimento parziale dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell’ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito.
Cass. civ. n. 14267/2002
Nell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione; pertanto, qualora abbia richiesto il decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di un credito in base a titolo contrattuale, non può successivamente avanzare domanda fondata sui medesimi fatti ma a titolo di ingiustificato arricchimento, in quanto questa è da considerarsi nuova e non può, quindi, proporsi, come nella specie, per la prima volta in sede di appello.
Cass. civ. n. 11602/2002
La dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo preclude solo la possibilità di riproporre in diverso giudizio la domanda tendente a contrastare l’accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo stesso, ma non la domanda riconvenzionale avanzata con il medesimo atto di opposizione, che può essere riproposta con un successivo atto.
Cass. civ. n. 9810/2002
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è diretto ad infirmare o modificare il provvedimento monitorio e postula, dunque, che quest’ultimo non sia divenuto irrevocabile, la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena di improcedibilità dell’opposizione, non essendo applicabile a questa, che non è mezzo di impugnazione, la disciplina propria di tali mezzi; onde la sua mancanza rileva quale condizione di ammissibilità — e cioè quale mezzo necessario ai fini del riscontro della tempestività dell’opposizione medesima — soltanto se la prova della tempestività non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo. Pertanto tale produzione, volta a dimostrare l’inesistenza del giudicato interno, deve ritenersi consentita anche in grado di appello, in applicazione dell’art. 345, secondo comma, c.p.c., nel testo anteriore a quello novellato dall’art. 52 della L. 26 novembre 1990, n. 353, nei giudizi ai quali esso è applicabile essendo la disciplina transitoria.
Cass. civ. n. 8327/2002
La sentenza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso integra una statuizione sulla competenza e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nulità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza. Ne deriva che qualora, a seguito di proposizione si riveli errata, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo resta necessariamente travolta dalla pronuncia della Corte di cassazione (della quale ha formato implicito oggetto), e deve, pertanto, escludersi che su di essa si possa ritenere formato il giudicato, per il fatto che la pronuncia di nullità non sia stata — di per sé — specificamente ed autonomamente impugnata.
Cass. civ. n. 6663/2002
L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall’attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, dove accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l’eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l’emanazione del provvedfimento monitorio, come anche l’esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Cass. civ. n. 6523/2002
Per effetto della sopravvenuta soppressione del pretore e della conseguente istituzione del giudice unico di primo grado (art. 1, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), alla Corte d’appello (adita in sede di gravame avverso la sentenza del tribunale di revoca del decreto ingiuntivo opposto perché viziato da incompetenza per materia, in quanto emesso, pur concernendo un rapporto compreso nell’art. 409 c.p.c., dal presidente del tribunale anziché dal pretore in funzione di giudice del lavoro) è preclusa la rimessione della causa al tribunale, atteso che non si verte in una delle ipotesi, tassative, di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di secondo grado ex artt. 353 e 354 c.p.c., dovendosi peraltro escludere che il tribunale in funzione di giudice del lavoro sia un giudice diverso da quello originariamente adito in primo grado, considerato che la natura di controversia di lavoro della causa incide solo sul rito applicabile.
Cass. civ. n. 5317/2002
Nel giudizio di cognizione instaurato con opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale, ai fini della costituzione di un regolare contraddittorio, assume effettiva e sostanziale rilevanza la notifica dell’atto di opposizione, l’asserito vizio di notificazione del decreto ingiuntivo opposto, dedotto dal debitore ingiunto, non rileva sull’accertamento del credito azionato, se non limitatamente alla revoca dell’opposto decreto.
Cass. civ. n. 2573/2002
L’opposizione al decreto ingiuntivo non è un’impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell’attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l’opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione.
Cass. civ. n. 14458/2001
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo relativo alla restituzione di titoli di credito, ove l’opponente provi che i titoli stessi sono stati restituiti, il giudice dell’opposizione è tenuto a revocare l’ingiunzione senza che sussista, in capo all’opponente, in relazione alla difesa dell’opposto, anche l’onere di provare la ragione della restituzione. In tale ipotesi, ove permanga il credito sotteso ai titoli, la relativa domanda di pagamento deve essere preposta in altro giudizio, configurandosi come diversa da quella di restituzione del titolo.
Cass. civ. n. 10206/2001
L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel quale la pronuncia di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto opposto, comporta quale conseguenza necessaria la sola invalidità dello stesso.
Cass. civ. n. 10011/2001
Allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.
Cass. civ. n. 9769/2001
La competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d’ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l’intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.
Cass. civ. n. 6351/2001
Il novellato art. 40 del codice di procedura civile — il quale prevede nel comma sesto che: «se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del Tribunale, le relative domande possono essere proposte davanti al Tribunale affinché siano decise nello stesso processo» e al comma settimo che: «se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare, anche d’ufficio, la connessione a favore del Tribunale» — non prevede l’ipotesi in cui le dette domande siano proposte sin dall’inizio davanti al giudice di pace, rimanendo ferma in tale ipotesi, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale ed inderogabile del giudice di pace che ha emesso il decreto.
Cass. civ. n. 4291/2001
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il principio secondo il quale la proposizione dell’appello si perfeziona, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice ad quem tale deposito impedendo ogni decadenza dall’impugnazione — con la conseguenza che qualsiasi eventuale vizio o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non si comunica all’impugnazione, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all’appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine, necessariamente perentorio, per provvedere a notificare il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della nuova udienza — deve ritenersi applicabile anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, attesane l’identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge, e nonostante detto procedimento debba considerarsi un ordinario giudizio di cognizione, anziché un mezzo d’impugnazione.
Cass. civ. n. 15528/2000
L’art. 645 c.p.c., disponendo che l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito riguardo all’opposizione una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda nei confronti di un’amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, quello dell’opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo quella domanda al giudice territorialmente competente, salva la successiva applicazione, da parte di quest’ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi.
Cass. civ. n. 15387/2000
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la produzione della copia notificata nel decreto, in uno alla copia notificata del ricorso, rappresenta lo strumento ordinario per consentire al giudice adito, tenuto all’esame d’ufficio del rispetto dei termini, trattandosi di materia regolamentata da norme cogenti, di controllarne in limine la tempestività dell’opposizione, salva comunque la possibilità di desumere aliunde la prova necessaria al riguardo.
Cass. civ. n. 14703/2000
Il giudice di appello sull’opposizione ad un decreto ingiuntivo non può dichiarare la nullità del provvedimento monitorio, omessa dal giudice di primo grado, per incompetenza originaria di detto giudice, avendolo emesso dopo la notifica della citazione per altra causa, dinanzi ad un giudice diverso, connessa a quella inerente al credito oggetto dell’ingiunzione, innanzi tutto perché la competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso il decreto a decidere sull’opposizione osta all’applicabilità dell’art. 39, secondo comma, c.p.c., non potendo questo giudizio trasmigrare al giudice della causa anteriormente pendente; in secondo luogo perché la continenza non sussiste se le cause connesse pendono in grado diverso. Qualora poi la causa preventivamente instaurata sia stata definita in primo grado con sentenza ancora impugnabile, è per altro verso da escludere la continenza perché, fintantoché detta sentenza non è impugnata, manca la contemporanea pendenza di due giudizi su cause connesse.
Cass. civ. n. 14126/2000
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la cognizione piena in ordine all’esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d’ingiunzione. Di conseguenza deve escludersi una autonoma pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione di pagamento agli effetti dell’incidenza delle spese della sola fase monitoria, dato che tale fase e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l’onere delle spese è regolato in base all’esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
Cass. civ. n. 9233/2000
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente deve essere parificato, dal punto di vista formale, all’attore dell’ordinario giudizio di cognizione che introduca in thema decidendum che deve essere portato necessariamente a conoscenza della controparte e sul quale il giudice sia poi chiamato a pronunciarsi, con la conseguenza che ove sussista una nullità di notifica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione deve farsi applicazione dell’art. 291 c.p.c. ed ordinarsi per l’effetto alla parte opponente di provvedere alla notifica nelle forme di legge. (Nella specie la S.C. ha affermato che la notifica dell’atto di opposizione, proposto verbalmente davanti al giudice di pace ai sensi dell’art. 316 c.p.c., doveva essere effettuata ai sensi degli artt. 638 e 645 c.p.c. nel domicilio eletto nel ricorso per decreto ingiuntivo e non nel domicilio reale della parte).
Cass. civ. n. 8814/2000
La competenza dell’ufficio giudiziario, al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale, e, pertanto, inderogabile, con la conseguenza che, qualora nel giudizio di opposizione sia proposta domanda riconvenzionale rientrante nella competenza per valore di un altro giudice, il giudice dell’opposizione non può rimettere tutta la causa al giudice superiore, ma deve rimettere solo quella relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo quella concernente l’opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, nella ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso dal giudice conciliatore, il quale, investito della cognizione del giudizio di opposizione allo stesso, nonché di domanda riconvenzionale esorbitante dalla propria competenza per valore, abbia, erroneamente, rimesso l’intera vicenda processuale al tribunale, che abbia sollevato conflitto di competenza, la sopravvenuta legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, che, all’art. 39, ha soppresso l’ufficio del conciliatore, non essendo configurabile, in detta ipotesi, quella pendenza del procedimento che, ai sensi delle disposizioni transitorie della citata legge (artt. 43 e 44) giustifica la persistenza, in via transitoria, della sua competenza, e ciò in quanto, con il precedente provvedimento di declaratoria di incompetenza, si è concluso il procedimento già instaurato davanti a quel giudice.
Cass. civ. n. 8718/2000
In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l’opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell’ambito dell’onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne consegue che il disposto dell’art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con il procedimento instaurato tramite l’opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l’opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento, non potendo le parti originariamente essere altri che il soggetto istante per l’ingiunzione di pagamento ed il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che l’opponente (cui è altresì preclusa, nella qualità di convenuto sostanziale, la facoltà di chiedere lo spostamento dell’udienza, nonché quella di notificare l’opposizione a soggetto diverso dal creditore procedente in ingiunzione) deve necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Cass. civ. n. 5219/2000
La notificazione a più parti dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia, non è inesistente, ma nulla e il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, con la rinnovazione della notificazione; tale attività è integrativa della prima notifica pervenuta in una sola copia al comune difensore e pertanto non è necessario un nuovo mandato alle liti sull’atto rinnovato.
[adrotate group=”15″]