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Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 25892 del 18 novembre 2013

Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 25892 del 18 novembre 2013

Testo massima n. 1

Allorché il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo abbia dichiarato la propria incompetenza per ragioni di connessione, è inammissibile la richiesta d’ufficio del regolamento di competenza – proponibile solo quando venga denunciata la violazione di uno dei casi di incompetenza per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’art. 28 cod. proc. civ. – ove la parte si dolga unicamente dell’omessa dichiarazione di nullità del decreto opposto.

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