14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9941 del 28 aprile 2006
Posted at 16:32h
in Massimario
Testo massima n. 1
La regola posta dall’art. 1453, secondo comma, c.c., in forza della quale la parte può sostituire la domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione, trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, comportando la possibilità che il creditore che abbia chiesto in via monitoria la prestazione pattuita domandi, nel successivo giudizio di opposizione, la risoluzione del contratto per inadempimento.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]