14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26252 del 22 novembre 2013
Posted at 17:31h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione dei termini prevista dall’art. 645, secondo comma, c.p.c. [ nel testo vigente “ratione temporis”, anteriore alla legge 29 dicembre 2011, n. 218 ] è applicabile anche in appello, attese la “ratio” di celerità del procedimento monitorio, la chiarezza letterale della norma e la disposizione dell’art. 347 c.p.c., secondo cui la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]