14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16673 del 1 ottobre 2012
Testo massima n. 1
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità dell’opposizione medesima, stante la inapplicabilità ad essa, che non è mezzo d’impugnazione, della disciplina propria delle impugnazioni; l’osservanza del termine di decadenza fissato dall’art. 641 c.p.c., quindi, può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo [ nella specie, la fotocopia del decreto ingiuntivo con la relata di notifica, la cui conformità all’originale non era stata contestata ].
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