Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16673 del 1 ottobre 2012

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16673 del 1 ottobre 2012

Testo massima n. 1

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità dell’opposizione medesima, stante la inapplicabilità ad essa, che non è mezzo d’impugnazione, della disciplina propria delle impugnazioni; l’osservanza del termine di decadenza fissato dall’art. 641 c.p.c., quindi, può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo [ nella specie, la fotocopia del decreto ingiuntivo con la relata di notifica, la cui conformità all’originale non era stata contestata ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze