Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4294 del 3 marzo 2004

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4294 del 3 marzo 2004

Testo massima n. 1

Qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione, la mancata tempestiva costituzione dell’opponente determina l’improcedibilità dell’opposizione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, non essendo applicabile l’art. 171, c.p.c. — secondo il quale, nel caso di mancata costituzione, il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione — neppure qualora non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà dell’ingiunzione, in quanto il giudizio di opposizione, benchè costituisca un ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposto alla duplice condizione di procedibilità della tempestiva proposizione dell’opposizione e della costituzione in giudizio dell’opponente, sicchè grava su quest’ultimo l’onere di coltivare il giudizio di opposizione, risultando detta disciplina coerente con le esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, che risulterebbero vanificate dalla eventuale facoltà dell’opponente di riassumere la causa, nel caso di opposizione alla quale non sia seguita l’iscrizione a ruolo.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze