Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9810 del 5 luglio 2002

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9810 del 5 luglio 2002

Testo massima n. 1

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è diretto ad infirmare o modificare il provvedimento monitorio e postula, dunque, che quest’ultimo non sia divenuto irrevocabile, la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena di improcedibilità dell’opposizione, non essendo applicabile a questa, che non è mezzo di impugnazione, la disciplina propria di tali mezzi; onde la sua mancanza rileva quale condizione di ammissibilità — e cioè quale mezzo necessario ai fini del riscontro della tempestività dell’opposizione medesima — soltanto se la prova della tempestività non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo. Pertanto tale produzione, volta a dimostrare l’inesistenza del giudicato interno, deve ritenersi consentita anche in grado di appello, in applicazione dell’art. 345, secondo comma, c.p.c., nel testo anteriore a quello novellato dall’art. 52 della L. 26 novembre 1990, n. 353, nei giudizi ai quali esso è applicabile essendo la disciplina transitoria.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze