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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9921 del 5 maggio 2011

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9921 del 5 maggio 2011

Testo massima n. 1

La procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo [ o dell’atto di citazione ], anche se priva di data certa e dell’indicazione nominativa del difensore, deve ritenersi valida se l’atto di opposizione [ o la comparsa di risposta ] sia redatto dal medesimo avvocato che ha autenticato la sottoscrizione del rappresentato e se il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio.

Testo massima n. 2

Quando la costituzione in giudizio abbia luogo senza contestazioni relative al deposito degli atti necessari allo scopo ed all’esistenza e tempestività della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti dagli atti.

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