Cass. civ. n. 9921 del 5 maggio 2011
Testo massima n. 1
La procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo (o dell'atto di citazione), anche se priva di data certa e dell'indicazione nominativa del difensore, deve ritenersi valida se l'atto di opposizione (o la comparsa di risposta) sia redatto dal medesimo avvocato che ha autenticato la sottoscrizione del rappresentato e se il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio.
Testo massima n. 2
Quando la costituzione in giudizio abbia luogo senza contestazioni relative al deposito degli atti necessari allo scopo ed all'esistenza e tempestività della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti dagli atti.