Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16011 del 24 ottobre 2003

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16011 del 24 ottobre 2003

Testo massima n. 1

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le ragioni addotte dall’opponente per il rigetto della pretesa monitoria non costituiscono una domanda principale ma solo eccezioni o, eventualmente, domande riconvenzionali. Ne consegue che, se l’opponente muti le ragioni in base alle quali ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda dell’opposto, non propone una nuova domanda, ma solo diverse e nuove eccezioni, che erano proponibili anche in appello ai sensi dell’art. 345, secondo comma c.p.c., nella formulazione anteriore a quella vigente, applicabile ai giudizi in corso alla data del 30 aprile 1995 ai sensi dell’art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 [ come modificato e sostituito dall’art. 9 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze