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Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 3870 del 19 febbraio 2014

Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 3870 del 19 febbraio 2014

Testo massima n. 1

In tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall’articolo 645 cod. proc. civ. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile – stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione -, nel caso in cui sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice di pace, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale.

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