14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19560 del 10 settembre 2009
Testo massima n. 1
L’opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere la illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta – che assume veste di domanda – del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronuncia alla quale accede quella sulle spese, che é regolata dai principi di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. Ne deriva che nel caso in cui l’opponente risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, ma resti soccombente nel merito, potrà essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve quelle della fase sommaria.
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