Cass. civ. n. 17161 del 27 luglio 2006

Testo massima n. 1


Il motivo di ricorso per cassazione attinente alla legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo deve essere esaminato dalla S.C. con priorità rispetto a quello attinente alla declaratoria di nullità del ricorso monitorio e a quello concernente la integrazione del contraddittorio, atteso che la carenza di «legitimatio ad opponendum» se accertata, determina la inammissibilità dell'opposizione e che la necessità dell'integrazione presuppone che il processo si validamente instaurato dal soggetto legittimato.