Cass. civ. n. 3316 del 30 marzo 1998

Testo massima n. 1


Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà dei termini di comparizione, prevista dall'art. 645, comma secondo, c.p.c., è rimessa alla facoltà dell'opponente e, nel (solo) caso in cui questi se ne sia effettivamente avvalso, risultano conseguentemente ridotti alla metà anche i termini di costituzione, la quale, ove tardivamente effettuata, dovrà ritenersi tamquam non esset, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 647 c.p.c., il cui contenuto normativo, completo ed autonomo, è del tutto privo di qualsiasi riferimento, anche implicito, che ne imponga un ipotetico coordinamento con il dettato normativo degli artt. 171 e 307 stesso codice, non potendo l'esigenza di un siffatto coordinamento desumersi neanche da quanto disposto nel citato art. 645 (norma che presuppone l'applicabilità delle regole del procedimento ordinario solo se ed in quanto, nella sede loro propria, non esistano norme disciplinanti in modo diverso il procedimento speciale).