14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17915 del 4 settembre 2004
Testo massima n. 1
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente, ai sensi dell’art. 645, secondo comma, c.p.c., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a sessanta giorni, anche se determinata da errore.
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Testo massima n. 2
Poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell’opponente determina l’improcedibilità dell’opposizione e legittima la dichiarazione di [ definitiva ] esecutività del decreto opposto, non potendo il giudizio di opposizione più proseguire, deve escludersi che, verificatasi tale situazione di improcedibilità, possa configurarsi un rapporto di necessaria pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., tra il giudizio di opposizione e la decisione di una diversa causa.
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