14 Mag Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 2483 del 31 gennaio 2017
Testo massima n. 1
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’art. 2 della l. n. 218 del 2011 ha modificato l’art. 645, comma 2, c.p.c., sopprimendo l’inciso che prevedeva la riduzione a metà dei termini di comparizione, ed ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 165, comma 1, c.p.c., stabilendo, in riferimento ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 2 cit., che la riduzione del termine di costituzione dell’attore prevista dalla predetta disposizione si applica soltanto nell’ipotesi in cui l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163-bis, comma 1, c.p.c. In proposito, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della menzionata disposizione, atteso che la portata retroattiva ed innovativa della stessa non contrasta con i principi del giusto processo ed è ragionevole la correlazione tra la dimidiazione del termine di costituzione dell’opponente e la scelta acceleratoria da lui compiuta attraverso l’assegnazione all’opposto di un termine di comparizione ridotto.
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