Cass. civ. n. 27166 del 28 dicembre 2016
Testo massima n. 1
Il difensore antistatario in favore del quale siano state distratte le spese, liquidate con decreto ingiuntivo emesso a favore del suo assistito, non è legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. se non quando nello stesso si controverta anche sulla disposta distrazione, e con una possibilità di interlocuzione limitata al profilo della distrazione e non anche estesa alla sussistenza del credito azionato in via monitoria o alla misura delle spese liquidate.