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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8165 del 23 maggio 2003

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8165 del 23 maggio 2003

Testo massima n. 1

Il termine per la proposizione del regolamento di competenza ad istanza di parte decorre dalla comunicazione della sentenza sulla competenza, laddove quando la comunicazione non sia prevista o non sia concretamente avvenuta o sia stata effettuata in maniera incompleta o inidonea a fornire al destinatario la piena conoscenza dell’atto, il predetto termine decorre dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, o, in mancanza, dal deposito della sentenza ma, in quest’ultimo caso, ha durata annuale, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., da ritenersi applicabile anche al regolamento di competenza.

Testo massima n. 2

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza ha carattere funzionale e inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, per cui rimane insensibile alle situazioni di connessione delineate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., e dall’art. 40 in relazione alle cause in cui, come nel caso di specie, è competente il giudice di pace; ne consegue che, se al giudice di pace vengono proposte contestualmente una opposizione a decreto ingiuntivo ed una questione pregiudiziale che supera la sua competenza per valore, chiedendosene la decisione con efficacia di giudicato, è corretta la decisione del giudice di pace che rimetta al giudice dotato di competenza per valore più elevata solo la parte della controversia relativa alla decisione sulla questione pregiudiziale.

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