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Articolo 47 Codice di procedura civile — Procedimento del regolamento di competenza

Articolo 47 Codice di procedura civile — Procedimento del regolamento di competenza

L’istanza di regolamento di competenza [ 42, 43 ] si propone alla Corte di cassazione [ 375, 382 ] con ricorso sottoscritto dal procuratore [ 82, 83 ] o dalla parte, se questa si è costituita personalmente [ 86, 125 ].

Il ricorso deve essere notificato [ 330 ] alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio [ 153 ] di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza [ 133, 136, 430 ] che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’articolo 43 secondo comma. L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

La parte che propone l’istanza, nei cinque giorni successivi all’ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione [ disp. att. 137 ]. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari [ 369 ].

Il regolamento d’ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio [ 45 ] alla cancelleria della Corte di cassazione.

Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20508/2017

La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell’azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili. (Nella specie, in una controversia proposta dinanzi al tribunale delle imprese ed avente ad oggetto una pretesa risarcitoria per atti di concorrenza sleale e abuso di informazioni segrete, la S.C., sul rilievo che dal tenore dell’atto introduttivo emergeva l’intenzione dell’attore di proporre un’azione di risarcimento danni per illeciti extracontrattuali e non un’azione di inadempimento delle obbligazioni “ex contractu”, ha respinto il ricorso per regolamento di competenza avanzato dal convenuto che, assumendo l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, propugnava la competenza di altro tribunale in funzione di giudice del lavoro).

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Cass. civ. n. 22525/2014

In tema di regolamento di competenza qualora il giudice, a seguito di discussione orale della causa, abbia pronunciato sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies, secondo comma, cod. proc. civ., sia sul merito che sulla competenza mediante lettura alle parti presenti del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza si intende “pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene”, sicché è da tale data che decorre il termine perentorio di cui all’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ.

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Cass. civ. n. 28701/2013

In materia di regolamento facoltativo di competenza, il difensore della parte (nella specie, un condominio) munito di procura speciale per il giudizio di merito, ancorché non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, è legittimato alla proposizione dell’istanza di regolamento ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, in quanto l’art. 47, primo comma, cod. proc. civ. è norma speciale che prevale sull’art. 83, quarto comma, cod. proc. civ., il quale presume la procura speciale conferita per un solo grado del giudizio, senza che sia necessaria una successiva ratifica (nella specie, una specifica delibera autorizzativa dell’assemblea).

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Cass. civ. n. 17386/2013

Il regolamento di competenza ad istanza di parte va proposto, laddove la comunicazione di cancelleria al difensore del ricorrente, ex art. 47, secondo comma, c.p.c., non risulti effettuata nel domicilio da lui eletto, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, se avvenuta, altrimenti applicandosi quello di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c. dalla data del suo deposito.

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Cass. civ. n. 1539/2012

L’estrazione della copia autentica della sentenza non è idonea a far decorrere il termine prescritto dall’art. 47 cod. proc. civ. per la proposizione del regolamento di competenza, essendo necessaria a tale specifico fine la comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 327 cod. proc. civ. sul termine lungo per l’impugnazione

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Cass. civ. n. 19754/2011

Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento di competenza, ove la sentenza di incompetenza contenga un dispositivo di mero rigetto della domanda, l’istanza di regolamento necessario va proposta non già nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza effettuata tramite biglietto di cancelleria contenente il dispositivo (essendo questo inidoneo a disvelare che una pronuncia sulla competenza sia stata emessa), ma nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte (che costituisce un completo strumento di conoscenza, in quanto avente ad oggetto il provvedimento giudiziale nella sua integrale stesura), o, sempre di trenta giorni, decorrenti dalla proposizione di altra impugnazione (equivalendo questa alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l’abbia proposta), ovvero, in mancanza, entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

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Cass. civ. n. 8939/2011

In tema di controversie soggette al rito del lavoro, ove il giudice abbia deciso la questione di competenza con le forme previste dall’art. 429, primo comma, parte prima, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 53, secondo comma, D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008), con lettura del dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, il termine per la proposizione del regolamento di competenza decorre dalla data dell’udienza in cui tali attività sono compiute, dovendosi ritenere legalmente conosciuti i provvedimenti adottati dal giudice sin dal momento della loro emissione.

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Cass. civ. n. 25891/2010

Il disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 47 c.p.c., per il quale le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nei venti giorni successivi, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso. Inoltre, detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali.

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Cass. civ. n. 6824/2010

Se più parti sono convenute in un unico processo, ai sensi dell’art. 103 cod. proc. civ., le cause connesse sono scindibili ed il litisconsorzio che si instaura tra di esse è facoltativo. Ne consegue che se alla parte della causa connessa non è notificata l’istanza di regolamento di competenza, come invece previsto dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., né essa vi ha aderito, nei suoi confronti non deve essere ordinata l’ integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., bensì il ricorso può esserle notificato, ai sensi dell’ art. 332 cod. proc. civ., e cioè soltanto se l’impugnazione non è preclusa dalla scadenza del termine (come nella specie), poiché, altrimenti, questa causa procede separatamente – con la conseguenza che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza non esplica alcuna efficacia su di essa – perché l’ inconveniente derivabile dalla separazione delle cause è compensato dall’esigenza, di rilevanza costituzionale, di assicurare la ragionevole durata del processo.

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Cass. civ. n. 12997/2009

Al termine per la proposizione dell’istanza di regolamento di competenza, previsto dall’art. 47, secondo comma, c.p.c., si applica, in via analogica, l’art. 328, primo comma, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986, con la conseguente interruzione del giudizio, allorchè, pendente tale termine, si verifichi uno degli eventi previsti dalla suddetta norma (nella specie, la sospensione dall’albo professionale del procuratore della parte resistente); in tal caso, il nuovo termine per proporre l’istanza decorre dalla notificazione della sentenza, a cui abbia provveduto la parte non interessata dall’evento, ed in mancanza trova applicazione il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., perchè l’avvenuta interruzione elide gli effetti della comunicazione, dovendo dunque la sentenza sulla competenza ritenersi come mai comunicata.

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Cass. civ. n. 135/2009

Poiché, a norma dell’art. 47, secondo comma, c.p.c., il ricorso per regolamento di competenza deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia deciso sulla competenza, qualora dagli atti non risulti che tale comunicazione sia avvenuta, il predetto termine per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza. (Fattispecie relativa ad un ricorso per cassazione di cui si era postulata, in astratto, la convertibilità in regolamento di competenza, di cui però non possedeva i necessari requisiti).

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Cass. civ. n. 29577/2008

Qualora la pronuncia declinatoria della competenza venga impugnata col relativo regolamento, senza che il processo sia nel frattempo riassunto davanti al giudice indicato come competente, l’omissione, da parte dell’impugnante, della richiesta di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione – adempimento richiesto dall’art. 47, terzo comma, c.p.c., cui l’art. 48 c.p.c. collega l’effetto di sospensione del processo – non determina l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione, poiché la sospensione prevista dall’art. 48 c.p.c. non riguarda il termine per la riassunzione, bensì solo la possibilità di compiere atti del processo che, per effetto della sentenza impugnata, può essere ancora pendente davanti all’ufficio che ha dichiarato la propria competenza.

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Cass. civ. n. 24479/2008

L’art. 47, comma quarto, c.p.c. dispone che il regolamento di competenza d’ufficio sia richiesto con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto del provvedimento, i quali vanno, pertanto, mutuati dall’art. 134 c.p.c., che prevede, però, la motivazione dell’ordinanza, ma non l’esposizione del fatto sostanziale e processuale. Quest’ultimo requisito, però, è necessario in quanto appaia indispensabile per il raggiungimento dell’atto, potendo, quindi, essere più o meno ampia l’esposizione a seconda di quanto occorra per evidenziare le ragioni su cui si fonda il conflitto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto idonea a spiegare ed a rendere intelligibili le ragioni del conflitto, l’affermazione nell’ordinanza del Tribunale che aveva richiesto il regolamento, secondo cui «il giudice di pace rimettente del presente procedimento avrebbe dovuto separare le domande proposte avanti al suo ufficio trattenendo necessariamente la causa di opposizione al decreto ingiuntivo che aveva emesso»)

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Cass. civ. n. 16556/2008

Nel caso in cui il ricorso per regolamento di competenza, dopo la notificazione, non viene depositato nella cancelleria della Corte di cassazione, la parte intimata può procedere alla relativa iscrizione a ruolo dando dimostrazione dell’avvenuta notificazione dell’istanza, al fine di ottenere la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ma ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del procedimento qualora detta parte non dimostri che l’istante abbia rivolto al cancelliere degli uffici davanti ai quali pendono i processi di merito l’istanza di cui al terzo comma dell’art. 47 c.p.c., e che, pertanto, in dipendenza di essa, il processo di merito sia stato sospeso ex lege ai sensi dell’art. 48 c.p.c., con la possibilità della sua ripresa solo ai sensi dell’art. 50 c.p.c. Tale principio vale anche quando sia impugnata un’ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., poiché in tal caso la ripresa del processo è possibile indipendentemente dalla decisione dell’istanza cui non sia seguita la predetta richiesta al cancelliere e da cui non sia, quindi, derivato l’effetto di cui all’art. 48 c.p.c. se cessa la vicenda che è stata assunta a fondamento della sospensione.

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Cass. civ. n. 18795/2007

L’art. 47, comma quarto, c.p.c. dispone che il regolamento di competenza d’ufficio sia richiesto con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto che tale provvedimento deve avere. Ne discende che tali requisiti vanno mutuati dall’art. 134 c.p.c. e, pertanto, ai sensi del primo inciso di tale norma, è da ritenere che l’ordinanza debba essere motivata. In mancanza della motivazione, che — giusta la previsione dell’art. 45 c.p.c., che indica come presupposto dell’elevazione del conflitto che il giudice della riassunzione ritenga a sua volta di essere incompetente, comporta l’indicazione delle ragioni di dissenso dall’altro giudice — l’ordinanza deve reputarsi inidonea ad assolvere allo scopo cui è diretta, cioè quello di investire la Corte di Cassazione delle ragioni giustificative dell’elevato conflitto. In analogia con quanto l’ordinamento prevede rispetto al ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.) e, di riflesso, con gli opportuni adattamenti, anche rispetto al regolamento di competenza su istanza di parte, la mancanza dei requisiti di contenuto ridonda in ragione di inammissibilità dell’istanza, dovendosi escludere che, per la forza di tale analogia, sia possibile disporre una rinnovazione dell’istanza ai sensi dell’art. 162, primo comma, c.p.c.

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Cass. civ. n. 16304/2007

In tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, «dando lettura» del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza — a norma del comma secondo dell’art. 281 sexies — si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. Poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo, equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall’onere della comunicazione (giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l’intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. (La S.C., sulla scorta dell’enunciato complessivo principio, ha ritenuto, nella specie, inammissibile l’istanza di regolamento di competenza proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui la sentenza, nel dispositivo e nella motivazione, su foglio allegato al verbale, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., era stata pronunciata e letta in udienza e, in pari data, depositata in cancelleria, essendo irrilevante la successiva comunicazione da parte della cancelleria del deposito del suddetto «foglio a parte»).

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Cass. civ. n. 15584/2007

Il ricorso per regolamento necessario di competenza introdotto successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 deve obbligatoriamente contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto da sottoporre all’esame della S.C. A tale conclusione si perviene perché, prevedendo l’art. 360, primo comma, n. 2), c.p.c. la possibilità di proporre ricorso per cassazione, per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza, non sarebbe coerente dettare, rispetto all’obbligo di formulazione del quesito di diritto, una disciplina diversa a seconda che il ricorso riguardi un regolamento necessario oppure un regolamento facoltativo di competenza, proposto in via ordinaria.

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Cass. civ. n. 9987/2007

L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio si compone di due parti: una statuizione sulla competenza e una segnalazione alla Corte regolatrice del contrasto sussistente tra gli orientamenti di due giudici; tuttavia essa è assimilabile maggiormente a un provvedimento giurisdizionale piuttosto che a un ricorso per cassazione, poiché non proviene dalla parte e contiene una virtuale decisione sulla competenza contrastante con quella adottata da altro giudice. Ne consegue che ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 380 bis c.p.c., introdotto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 40 del 2006 di riforma del giudizio di cassazione e applicabile alle sentenze e agli altri provvedimenti pubblicati dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del testo normativo, non prevedendo quest’ultimo l’ipotesi particolare del regolamento di competenza d’ufficio, occorre aver riguardo alla data del provvedimento. (Fattispecie relativa ad ordinanza resa dal tribunale il 6 marzo 2006).

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Cass. civ. n. 7410/2007

Poiché la presentazione ed il deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio non sono richiesti dall’art. 47 c.p.c. a pena di improcedibilità, la loro mancanza non può comportare la declaratoria della sua improcedibilità, ma, semmai, all’atto della decisione, la declaratoria dell’inammissibilità dell’istanza per il caso in cui il fascicolo non risulti comunque trasmesso e ciò sempre che la Corte di cassazione non possa decidere sull’istanza senza esaminarlo.

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Cass. civ. n. 1167/2007

La richiesta di regolamento di competenza d’ufficio, promuovibile ai sensi dell’art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l’immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese da esse sostenute nella fase medesima, e ciò anche se (come nella specie) una parte abbia rilevato l’inammissibilità del regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal giudice.

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Cass. civ. n. 24742/2006

Nell’ipotesi in cui manchi la firma per ricevuta del destinatario del provvedimento del giudice (nella specie, del provvedimento di sospensione del processo), e, con essa, la certezza della data della sua conoscenza, il termine per proporre ricorso per regolamento di competenza ha durata annuale, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., applicabile anche al regolamento di competenza, e decorre — qualora si tratti di ordinanza riservata e non risulti nè la data di emissione, nè quella di deposito — dalla data dell’udienza in cui è stata assunta la riserva.

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Cass. civ. n. 16752/2006

Anche al regolamento di competenza è applicabile il principio della cosiddetta «autosufficienza» del ricorso per cassazione, avendo la parte istante l’onere di indicare, in tale sede, in modo adeguato e specifico le ragioni del proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata, non potendo invero limitarsi a fare riferimento alle stesse difese svolte in sede di merito, asseritamente non valutate o scorrettamente valutate dal giudice a quo ma dovendo eventualmente trascrivere in ricorso il loro contenuto, allo scopo di porre la Corte di cassazione nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. (Nella specie, enunciando il riportato principio, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza in cui mancava l’esposizione del fatto e della storia del procedimento — relativo ad un pignoramento presso terzi ed all’inerente giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo — in termini comprensibili e stringenti cui ancorare le censure dalle quali, così come formulate nella indistinta prospettazione dei profili di merito e di diritto, non era dato evincere altro se non che gli elementi valutati dal giudice erano asseritamente suscettibili di una diversa lettura, conforme alle attese e deduzioni della stessa parte ricorrente, e che a conclusioni diverse da quelle tratte il giudice sarebbe potuto giungere ove avesse preso in esame non meglio precisate argomentazioni e difese svolte in sede di merito).

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Cass. civ. n. 7075/2006

In sede di regolamento di competenza l’ambito della contestazione, e quindi il potere di controllo spettante alla Corte di Cassazione, è limitato alla individuazione del giudice competente sulla base del rapporto processuale instaurato con le domande ed eccezioni proposte dalle parti, con esclusione di ogni altra questione estranea al tema della competenza. Conseguentemente il ricorso per regolamento può contenere, a pena di inammissibilità, solo doglianze sulla risoluzione della questione di competenza o di questioni pregiudiziali che, direttamente o indirettamente, attengono alla questione predetta, mentre l’eventuale denuncia di violazioni di norme sostanziali o processuali diverse da quelle che regolano la competenza dev’essere fatta valere con l’impugnazione nei modi ordinari, indipendentemente e separatamente dall’istanza di regolamento.

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Cass. civ. n. 5962/2006

In tema di conflitto di competenza, la norma dell’art. 47, ultimo comma, c.p.c., là dove prevede la comunicazione dell’ordinanza di elevazione del conflitto alle parti dev’essere coordinata con la norma generale che regola le comunicazioni nel procedimento civile, cioè con l’art. 170 c.p.c. e con l’art. 292 c.p.c., e poiché dal coordinamento fra tali norme emerge che mentre è regola la comunicazione alla parte costituita (tramite difensore o personalmente), rappresenta un’eccezione la comunicazione (e, parimenti, la notificazione) di atti alla parte contumace, ne consegue che, allorquando l’ultimo comma dell’art. 47 fa riferimento alla comunicazione dell’ordinanza di elevazione del conflitto di competenza d’ufficio, lungi dal prescrivere autonomamente la comunicazione di tale ordinanza, si limita a rinviare alle norme che stabiliscono aliunde quando un’ordinanza dev’essere comunicata e, pertanto, all’art. 292 c.p.c. in relazione alla parte contumace, di modo che l’ipotesi dell’ultimo comma dell’art. 47, in difetto di richiamo nel primo comma, rientra in quella del terzo comma dell’art. 292 e, pertanto, deve escludersi che l’ordinanza di elevazione del conflitto debba essere comunicata alla parte contumace.

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Cass. civ. n. 19984/2004

In fattispecie di conflitto di competenza in cui si discuta della devoluzione della controversia alla sezione specializzata agraria o al tribunale in composizione ordinaria, posto che la competenza si determina dalla domanda e che proprio il tenore di essa deve essere verificato ai fini della decisione sulla competenza (essendo solo d’ausilio per tale verifica gli atti e l’eventuale istruzione, che può compiere, peraltro, solo il giudice di merito, ai sensi dell’art. 38, ultimo comma, c.p.c.), ove nel fascicolo d’ufficio rimesso dalla sezione agraria confliggente a norma dell’art. 47, quarto comma, c.p.c. manchi il fascicolo d’ufficio formato dinanzi al tribunale ordinario originariamente adito e dichiaratosi incompetente, e quindi non si rinvenga l’atto rintroduttivo del giudizio davanti a detto tribunale, la Corte di cassazione — stante la mancanza dell’atto contenente la domanda, sulla base del quale dovrebbe procedersi alla individuazione della competenza — si trova nell’impossibilità di effettuare una concreta valutazione, per come richiesta dal giudice che ha sollevato conflitto; tuttavia, allorché, come nella specie, con la riassunzione davanti alla sezione specializzata agraria l’attore (unica parte costituita, essendo il convenuto rimasto contumace) abbia dimostrato di non voler contestare la competenza della sezione specializzata agraria, tale impossibilità comporta che debba dichiararsi la competenza della suddetta sezione.

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Cass. civ. n. 18199/2004

La procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la facoltà di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall’ultimo comma dell’art. 83 c.p.c., la norma speciale di cui all’art. 47, primo comma, dello stesso codice.

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Cass. civ. n. 17665/2004

In tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, «dando lettura» del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza — a norma del comma secondo dell’art. 281 sexies cit. — si intende «pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria». Poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall’onere della comunicazione (giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancellerie che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l’intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. Ma quando (come nella specie) il giudice abbia dato lettura in udienza del solo dispositivo e non anche della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, come prescritto dall’art. 281 sexies cit., in assenza della sua comunicazione, il termine di giorni trenta fissato dal secondo comma dell’art. 47 c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza deve farsi decorrere dalla data di notifica della sentenza in quanto, considerato che il regolamento di competenza deve contenere le ragioni su cui si fonda e presuppone la conoscenza della motivazione, solo in tale data il ricorrente ha avuto formale conoscenza della motivazione della decisione impugnata ed è stata, così, posta in condizione di conoscere integralmente il tenore della pronuncia e di predisporre le opportune difese.

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Cass. civ. n. 12462/2004

In tema di regolamento di competenza, l’istante, anche quando deduca che il termine per proporre il ricorso sia quello annuale decorrente dal deposito della sentenza impugnata — in quanto non ne sia prevista la comunicazione o la stessa non sia concretamente avvenuta o lo sia in maniera incompleta o inidonea — ha l’onere di documentare la tempestività della notificazione dell’istanza, ove l’impugnazione sia stata posta in essere oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che abbia deciso sulla competenza. Ne consegue che, qualora il ricorrente non offra la prova della data della comunicazione prevista dall’art. 133, secondo comma c.p.c. ed avente ad oggetto l’avvenuto deposito della sentenza, ovvero dell’eventuale mancanza di rituale comunicazione, il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 47, secondo comma c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza, deve intendersi decorrente dalla data della pubblicazione del provvedimento che ha deciso sulla competenza.

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Cass. civ. n. 8759/2004

In tema di ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio, la relativa proposizione successivamente alla prima udienza di trattazione deve ritenersi pienamente legittima nei giudizi dinanzi ai tribunali regionali delle acque pubbliche, atteso che la normativa speciale (art. 161 del T.U. n. 1775 del 1933) non pone, al riguardo, alcuna preclusione, con conseguente inapplicabilità della disciplina generale ex art. 38 c.p.c.

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Cass. civ. n. 8758/2004

Il regolamento di competenza proposto dopo il decorso di trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo della sentenza, ma entro l’anno dalla sua pubblicazione (o nei trenta giorni dalla sua notificazione) è ammissibile, qualora la parte destinataria della comunicazione deduca e dimostri che il dispositivo comunicatole — in quanto difforme da quello effettivamente adottato — gli abbia precluso la completa conoscenza dell’atto, incidendo negativamente sull’esercizio della facoltà d’impugnazione, dal momento che, in siffatta ipotesi, non può ragionevolmente pretendersi dalla parte un comportamento talmente diligente da indurla ad accertare la conformità del dispositivo comunicato a quello effettivamente adottato, atteso anche il legittimo affidamento, in ragione della provenienza della comunicazione, sulla esistenza di tale conformità.

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Cass. civ. n. 14536/2003

Anche per il regolamento di competenza trova applicazione la regola che il ricorrente ha l’onere di depositare nella cancelleria della Corte di cassazione, insieme con il ricorso, la copia autentica, integrale, della decisione impugnata, determinandosi altrimenti, ove il deposito del documento non avvenga nel termine, la improcedibilità del ricorso (nella specie la cancelleria del giudice a quo, investita della richiesta del ricorrente di trasmissione del fascicolo d’ufficio, aveva informato che l’originale della sentenza era andato smarrito; la S.C., nell’affermare il principio che precede, ha rilevato che il ricorrente neppure aveva prospettato di aver adempiuto al proprio onere di esibizione, quanto meno mediante richiesta di ricostruzione del fascicolo d’ufficio, ovvero di sostituzione dei documenti mancanti mediante produzione di copie).

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Cass. civ. n. 13127/2003

Al ricorso per regolamento di competenza è applicabile il termine annuale di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla data del deposito della sentenza, nel caso in cui la comunicazione ai sensi dell’art. 47 c.p.c. non sia avvenuta ovvero non sia stato recapitato alla parte interessata il relativo biglietto di cancelleria; tuttavia il termine in questione è inapplicabile allorché lo stesso ricorrente affermi di aver ricevuto detta comunicazione in una certa data (utile ai fini del rispetto del termine di trenta giorni di cui al secondo comma dell’art. 47, cit.), nel qual caso incombe sul ricorrente l’onere di provare che la comunicazione sia avvenuta nella data indicata, senza di che (e senza che tale prova risulti dagli atti di causa) il ricorso va dichiarato inammissibile.

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Cass. civ. n. 8165/2003

Il termine per la proposizione del regolamento di competenza ad istanza di parte decorre dalla comunicazione della sentenza sulla competenza, laddove quando la comunicazione non sia prevista o non sia concretamente avvenuta o sia stata effettuata in maniera incompleta o inidonea a fornire al destinatario la piena conoscenza dell’atto, il predetto termine decorre dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, o, in mancanza, dal deposito della sentenza ma, in quest’ultimo caso, ha durata annuale, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., da ritenersi applicabile anche al regolamento di competenza.

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Cass. civ. n. 8024/2003

La sentenza non va comunicata alla parte non costituita e pertanto, nel caso di sentenza emessa a definizione del giudizio per regolamento di competenza il termine per la riassunzione decorre, per la parte contumace, dalla pubblicazione della sentenza stessa.

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Cass. civ. n. 18019/2002

Ove il ricorrente non abbia depositato la copia autentica della ordinanza impugnata con il regolamento di competenza, la relativa istanza non può essere dichiarata, per ciò solo, improcedibile allorché il fascicolo d’ufficio, tempestivamente richiesto dalla parte al cancelliere dell’ufficio a quo ai sensi ell’art. 47, terzo comma, c.p.c. e pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione, contenga l’originale dell’ordinanza.

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Cass. civ. n. 14569/2002

Anche nel procedimento per regolamento di competenza le parti hanno facoltà di depositare memorie illustrative, non oltre cinque giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio, così come stabilito, in via generale, dall’art. 375 c.p.c.

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Cass. civ. n. 14568/2002

Anche nel procedimento per regolamento di competenza le conclusioni del pubblico ministero debbono essere notificate alle parti, le quali hanno facoltà di replicare per iscritto non oltre cinque giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio, così come stabilito, in via generale, dall’art. 375 c.p.c.

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Cass. civ. n. 11758/2002

Alla comunicazione prescritta dal secondo comma dell’art. 47 c.p.c. non può ritenersi equipollente, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso per regolamento di competenza, la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde del provvedimento con cui il giudice ha statuito sulla competenza.

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Cass. civ. n. 6166/2002

Nel sistema processuale delineato dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento possono proporre istanza per regolamento di competenza, oltre che il fallito, anche gli altri interessati indicati dall’art. 18 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, tra i quali i creditori del fallito stesso, abbiano o meno partecipato, nella veste di creditori istanti per il fallimento, alla fase prefallimentare della procedura. Il termine per la proposizione del regolamento, da ritenersi di quindici giorni, ex art. 18 della legge fallimentare (e non di trenta, ex art. 47, comma secondo, c.p.c.), decorre, in tal caso, dal giorno dell’affissione della sentenza di fallimento (mentre, per il debitore, il dies a quo decorre dalla data di comunicazione dell’estratto della dichiarazione di fallimento).

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Cass. civ. n. 1553/2002

A norma dell’art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990, che ha comportato il superamento della distinzione tra criteri di competenza “forti” e “deboli”, l’incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., deve essere eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende, a pena d’inammissibilità, che il regolamento d’ufficio, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere sollevato nella stessa prima udienza di trattazione, anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede.

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Cass. civ. n. 5810/2001

Il termine di trenta giorni per la proposizione dell’istanza di regolamento di competenza decorre dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza anche se successivamente si sia proceduto alla notificazione della sentenza stessa. È pertanto inammissibile l’istanza che sia stata notificata oltre il termine di trenta giorni dalla suddetta comunicazione.

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Cass. civ. n. 14699/2000

Il ricorso per regolamento di competenza è strutturato — salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza — come uno specifico mezzo di impugnazione avverso le sentenze che pronunciano sulla competenza. Esso deve, pertanto, contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c., in ordine ai quali l’art. 47 del codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata. Ne consegue che deve ritenersi applicabile anche a detto ricorso il principio di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, avendo la parte istante, in sede di regolamento di competenza, l’onere di indicare in modo adeguato e specifico le ragioni del proprio dissenso, rispetto alla pronunzia impugnata, senza limitarsi a fare riferimento alle difese svolte in sede di merito, ma, eventualmente, trascrivendole in ricorso, al fine di porre la Corte di cassazione in condizione di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere.

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Cass. civ. n. 14659/2000

Nel procedimento per regolamento di competenza, il termine di venti giorni stabilito dall’ultimo comma dell’art. 47 c.p.c. per il deposito nella cancelleria della Corte di cassazione delle scritture difensive ha carattere ordinatorio e, pertanto, se non vi sia opposizione delle controparti, la Corte è tenuta a prendere in considerazione anche le scritture difensive tardivamente depositate.

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Cass. civ. n. 6792/2000

Nel procedimento per regolamento necessario di competenza (art. 42 c.p.c., come sostituito dall’art. 6 della legge 353/90; art. 47 c.p.c.) non è previsto alcun onere di notifica del controricorso, mentre la parte alla quale sia stata notificata l’istanza di regolamento può, nei venti giorni successivi, depositare presso la cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti. Se la scrittura, redatta in forma di memoria, sia stata, peraltro, notificata alla parte ricorrente, con le modalità del controricorso, dall’ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario procedente (e, quindi, in applicazione della legge n. 55 del 1992, secondo cui la notifica del controricorso può essere effettuata anche dall’ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale), nessuna nullità è legittimamente configurabile con riguardo a detta notifica, sia perché può ben trovare applicazione, per identità di ratio, la citata legge 55/92, sia perché, comunque, nessuna notifica è prevista dalla legge per la scrittura de qua.

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Cass. civ. n. 6776/2000

Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 47 c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza, deve ritenersi idonea la comunicazione del solo dispositivo della sentenza, ovvero la comunicazione della sentenza ex art. 133 c.p.c., nella quale il dispositivo sia stato riportato in modo incompleto (e, cioè, non integralmente) ma tuttavia idoneo ad identificare agevolmente, nei suoi estremi, il dispositivo stesso e la sentenza in cui esso è contenuto.

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Cass. civ. n. 5848/2000

In caso di proposizione di impugnazione ordinaria e di istanza per regolamento di competenza ad opera di due diverse parti nel medesimo giudizio, in virtù del combinato disposto degli artt. 43 e 47 c.p.c., l’istanza per regolamento va notificata ai controinteressati nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della impugnazione ordinaria, anche se quest’ultima sia stata proposta trascorsi i trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia impugnata. Detto termine deve essere computato tenendo conto della sospensione feriale.

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Cass. civ. n. 965/2000

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’istanza di regolamento di competenza, come ogni altro mezzo di impugnazione, e salva l’eccezionale ipotesi di impugnazione con riserva di motivi contemplata al secondo comma dell’art. 433 c.p.c., è inammissibile se rivolta contro il dispositivo letto in udienza, e ciò a prescindere dal fatto che il ricorso per regolamento sia notificato dopo il deposito della sentenza completa di motivazione, giacché tale deposito attribuisce il potere di impugnare quella sentenza e non, retroattivamente, il potere di impugnare il dispositivo letto in udienza, dovendosi ritenere che nei confronti del dispositivo autonomamente considerato la parte soccombente non abbia alcun potere di impugnativa, atteso che il principio secondo il quale la legittimazione all’impugnazione si fonda sulla soccombenza va coordinato col principio secondo il quale l’impugnazione deve indicare le censure che si addebitano alla motivazione del provvedimento impugnato, laddove il dispositivo letto in udienza non può, per sua natura, contenere alcuna motivazione, ancorché essa possa essere, in particolari situazioni, intuibili

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Cass. civ. n. 7199/1999

La facoltà di proporre istanza di regolamento di competenza presuppone — al pari del potere di proporre impugnazione, salva la eccezionale ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 433 c.p.c. d’impugnazione con riserva dei motivi — che la sentenza sia stata depositata in cancelleria completa della motivazione; l’istanza predetta non è, pertanto, ammissibile ove proposta — con riferimento ad una pronuncia decisiva della questione di competenza in ordine ad una controversia trattata con il rito del lavoro — sulla base del solo dispositivo letto in udienza, e prima del deposito della relativa motivazione, la cui comunicazione segna l’inizio della decorrenza del termine stabilito dal secondo comma dell’art. 47 c.p.c.

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Cass. civ. n. 7170/1999

La sentenza che, pronunciando sulla competenza ai sensi dell’art. 38 c.p.c., non decide il merito della causa, è impugnabile soltanto con regolamento di competenza da proporsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza medesima, ovvero dalla sua notificazione a cura dell’avversario, che ne costituisce equipollente; solo in mancanza di comunicazione o notificazione il suddetto termine di impugnazione è annuale. ai sensi dell’art. 327 c.p.c., e decorre dalla data di deposito della sentenza.

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Cass. civ. n. 5083/1999

L’ammissibilità, avverso un’ordinanza di sospensione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 295 c.p.c., di un ricorso ex art. 42 c.p.c., con il quale si sia chiesto che “si accerti e dichiari la non sussistenza nella specie di un rapporto di pregiuzialità necessaria”, non può essere posta in dubbio per il fatto che il ricorso sia carente di un’esplicita richiesta di cassazione dell’ordinanza impugnata, dovendosi tale istanza reputarsi inequivocabilmente inclusa nella domanda di accertamento negativo dei presupposti dell’ordinanza medesima, espressa in quella richiesta.

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Cass. civ. n. 3075/1999

L’istanza per regolamento necessario di competenza e quella per regolamento facoltativo, avverso il provvedimento emesso dal giudice competente secondo la declaratoria del primo provvedimento, sono proponibili con un unico ricorso, purché siano rispettati i termini per le rispettive impugnazioni; ma se invece sono proposte con ricorsi separati la Suprema Corte non può disporre la riunione, facoltativa, dei procedimenti per connessione, perché il provvedimento di cui all’art. 274 c.p.c. implica apprezzamenti di merito ed involge esercizio di poteri discrezionali inibiti in sede di legittimità, e pertanto i ricorsi devono esser decisi separatamente.

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Cass. civ. n. 5704/1998

La facoltà delle parti di depositare, cinque giorni prima dell’udienza, memorie per illustrare le tesi difensive già svolte, sussiste anche nel procedimento per regolamento di competenza, pur se l’art. 47 c.p.c. non prevede la notifica ad esse delle conclusioni del P.M., perché l’esercizio del diritto di difesa non dipende da queste, mentre il termine di venti giorni, stabilito dall’art. 47 c.p.c. ultimo comma, per il deposito di scritture difensive all’altrui impugnazione, non impedisce, ai soggetti già costituitisi, di interloquire ulteriormente.

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Cass. civ. n. 3400/1998

Il riconoscimento, anche nel procedimento per regolamento di competenza, della facoltà di tutte le parti di illustrare con memorie le tesi difensive in precedenza svolte (facoltà prevista nel rito camerale innanzi alla Corte di cassazione dall’art. 375, ultimo comma, c.p.c., nel termine di cui all’art. 378) comporta la necessità che, in questo procedimento, qualsiasi memoria sia presentata in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell’udienza. Decorso il termine, la parte resta priva della facoltà di svolgere ogni ulteriore attività difensiva, con la conseguente irrilevanza dell’eventuale sostituzione dei difensori verificatasi dopo il decorso di quello stesso termine (nella specie, il ricorrente aveva comunicato la sostituzione del proprio difensore il giorno stesso dell’udienza).

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Cass. civ. n. 2333/1998

La procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente o comunque in modo inequivocabile la facoltà di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall’ultimo comma dell’art. 83 c.p.c., la norma speciale di cui all’art. 47, comma primo dello stesso codice. Inoltre quale conseguenza dell’interpretazione estensiva di tale disposizione, imposta dal principio di parità di trattamento, la parte che intenda resistere all’istanza di regolamento esercitando la facoltà di depositare scritture difensive e documenti concessale dall’ultimo comma del menzionato art. 47 è da ritenersi abilitata a farlo anche con il ministero del difensore nominato per il giudizio di merito, restando in proposito irrilevante che questi, per la fase innanzi alla Corte di cassazione, risulti munito di una procedura inidonea in quanto rilasciata sulla copia notificata del ricorso.

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Cass. civ. n. 2946/1997

Poiché il regolamento di competenza è pronunciato in camera di consiglio senza discussione orale, è inammissibile la costituzione della parte cui è stato notificato il regolamento mediante deposito della sola procura.

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Cass. civ. n. 1663/1997

La facoltà di tutte le parti d’illustrare con memorie le tesi difensive in precedenza svolte, prevista nel rito camerale dinanzi alla Corte di cassazione dall’art. 375 ultimo comma c.p.c. (nel termine di cui all’art. 378 c.p.c.), va riconosciuta anche nel procedimento per regolamento di competenza, dato che detta facoltà, quale espressione del diritto di difesa indipendente dalle conclusioni del pubblico ministero, non può essere esclusa per il solo fatto che in quel procedimento non è stabilita la notificazione delle conclusioni stesse e che inoltre nel procedimento medesimo difettano regole incompatibili, tale non potendosi considerare l’art. 47 ultimo comma c.p.c., il quale, nel contemplare la scrittura difensiva come mezzo per controdedurre entro venti giorni, si riferisce alla forma ed al tempo della replica all’altrui impugnazione, senza sottendere il divieto, per i soggetti già costituitisi, di interloquire ulteriormente, con atti illustrativi, non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la decisione.

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Cass. civ. n. 9818/1996

Il termine per la proposizione del regolamento di competenza ad istanza di parte decorre — sia nell’ipotesi in cui, essendo costituite tutte le parti del giudizio, non risulti l’avvenuta comunicazione, ai sensi dell’art. 47, secondo comma, c.p.c., della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza (ipotesi alla quale deve ascriversi, in particolare, anche quella della mancanza agli atti della prova dell’effettivo recapito alla parte interessata del relativo biglietto, pur compilato dal cancelliere), ovvero la comunicazione sia avvenuta in maniera incompleta ed inidonea quindi a fornire al destinatario la completa conoscenza dell’atto, e non risulti la notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte (considerata equipollente alla comunicazione), sia nell’ipotesi in cui la comunicazione non sia prevista (con riguardo al contumace) — dalla data del deposito della sentenza ed ha durata annuale ai sensi dell’art. 327 c.p.c., da ritenersi applicabile anche al regolamento di competenza.

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Cass. civ. n. 6352/1996

È inammissibile l’istanza di regolamento di competenza sottoscritta, anziché dal procuratore, a norma dell’art. 47 c.p.c., dalla parte non costituitasi personalmente.

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Cass. civ. n. 6239/1996

Qualora la parte, nel proporre regolamento di competenza, assuma che l’impugnazione non è preclusa dal decorso del termine di cui all’art. 47, secondo comma, c.p.c., avendo la cancelleria omesso di comunicare l’avvenuto deposito della sentenza impugnata, e che la sentenza stessa non è passata in giudicato, per non essere decorso il termine di impugnazione di cui all’art. 326 stesso codice, essa ha solo l’onere di dimostrare che il ricorso per regolamento è stato proposto prima del decorso del termine di cui al successivo art. 327, e vi assolve producendo copia della sentenza impugnata, con attestazione della data di pubblicazione, senza che a suo carico possa configurarsi l’ulteriore onere di provare, con certificazione della cancelleria del giudice a quo, l’omesso adempimento da parte di detto ufficio dell’obbligo di effettuare la comunicazione prevista nel secondo comma dell’art. 133 c.p.c., ferma restando la facoltà della controparte di dimostrare che il ricorrente ha ricevuto l’indicata comunicazione o che la sentenza impugnata è coperta dal giudicato. (Nell’enunziare il principio di cui alla massima la Suprema Corte ha altresì precisato che la prova dell’avvenuta comunicazione del deposito della sentenza va tratta dalla presenza, nel fascicolo d’ufficio, della parte del biglietto di cancelleria, sulla quale deve venir stesa la relazione di notifica e che deve restare inserita in tale fascicolo ai sensi dell’art. 45 att. c.p.c., affermando inoltre che tale prova non può essere raggiunta, per mezzo di presunzioni, in base alla circostanza che il biglietto di cancelleria, non rinvenuto nel fascicolo, sia stato ritualmente notificato alla parte avversa a quella che deduce la mancata comunicazione)

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Cass. civ. n. 3668/1996

A norma dell’art. 47, comma secondo, c.p.c., l’istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione che, sebbene in forma di ordinanza, abbia pronunciato sulla competenza, salvo che sia stata pronunciata in udienza, poiché in tal caso il provvedimento si considera legalmente conosciuto dal momento in cui è emesso (art. 176, comma secondo, c.p.c.), con la conseguenza che il termine per proporre regolamento di competenza decorre da quella stessa data.

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Cass. civ. n. 2459/1996

La sospensione feriale ai sensi della legge n. 742 del 1969 trova applicazione anche con riguardo al termine per proporre l’istanza di regolamento di competenza, sempreché la decisione impugnata sia stata pronunciata alla stregua del rito ordinario.

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Cass. civ. n. 12839/1995

Considerato che, in materia di dichiarazione di fallimento, a seguito della pronuncia di sentenza di incompetenza per territorio da parte del tribunale investito del relativo procedimento, svolge un ruolo centrale la trasmissione d’ufficio degli atti (in luogo della riassunzione del processo ad iniziativa di parte, come di norma) ai fini dell’assunzione della cognizione da parte del tribunale dichiarato competente, deve ritenersi inammissibile la proposizione contro la sentenza stessa del regolamento di competenza ad iniziativa di parte, che farebbe sorgere il pericolo di concorso, sulla questione della competenza, di difformi decisioni della cassazione e del tribunale investito del procedimento a seguito della sentenza impugnata con l’istanza di regolamento. Rimane salva, peraltro, la facoltà del privato di impugnare anche per ragioni inerenti alla competenza la sentenza di tale ultimo giudice, ove egli si dichiari competente, ovvero di depositare presso la cancelleria della Corte di cassazione le scritture difensive ex art. 47, ultimo comma, c.p.c., nel caso in cui lo stesso giudice sollevi il conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45.

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Cass. civ. n. 10606/1995

Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento di competenza, è equipollente alla comunicazione della sentenza, presa in considerazione dall’art. 47, secondo comma, c.p.c., la notificazione della stessa ad iniziativa della controparte, che costituisce un più completo strumento di conoscenza, in quanto avente ad oggetto il provvedimento giudiziale nella sua integrale stesura, mentre il biglietto previsto dall’art. 133, secondo comma, c.p.c., con cui il cancelliere dà notizia del deposito della sentenza, contiene il solo dispositivo.

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Cass. civ. n. 672/1995

Il comma 2 dell’art. 47 c.p.c. fissa, per la proposizione dell’istanza di regolamento di competenza, il solo termine «breve» di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, avente carattere perentorio, senza prevedere, invece, il termine «lungo» (annuale), il quale, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., riguarda altre impugnazioni (appello, ricorso per cassazione e revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.). Pertanto, chi ha proposto l’istanza di regolamento di competenza dopo il decorso di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ha l’onere di documentare la data di comunicazione ai sensi dell’art. 133, comma 2, c.p.c., o l’eventuale mancanza di ogni rituale comunicazione del deposito della sentenza, onde consentire alla Suprema Corte di accertare l’ottemperanza al perentorio termine di legge. Se la data di comunicazione della sentenza non sia comprovata, i trenta giorni di cui all’art. 47 c.p.c., non possono che farsi decorrere dalla data di pubblicazione, nella quale viene, peraltro, individuato il dies a quo ai fini dell’impugnazione con istanza di regolamento di competenza nei confronti del contumace, il quale non è destinatario della comunicazione del deposito della sentenza.
Il decesso della parte costituita, sopraggiunto nel corso del giudizio ed in questo non denunciato dal procuratore, non priva quest’ultimo del potere di proporre validamente l’istanza di regolamento di competenza, attesa la sua natura di semplice incidente del giudizio di merito, salvo il caso in cui nella procura conferita ai fini del giudizio di merito (o anche del solo giudizio di primo grado) non sia stata espressamente esclusa la proposizione della menzionata istanza.

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Cass. civ. n. 9222/1995

Il termine di quindici giorni per proporre il regolamento facoltativo di competenza avverso la sentenza dichiarativa di fallimento in coerenza con il termine stabilito dall’art. 18 l. fall. per proporre opposizione avverso la stessa, non è applicabile al regolamento di competenza avverso la sentenza del tribunale dichiarativa della incompetenza territoriale a provvedere sulla istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, che, pertanto, resta soggetto al termine di giorni trenta dalla comunicazione della sentenza, previsto dall’art. 47 c.p.c.

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Cass. civ. n. 5976/1995

La lettura in udienza dell’ordinanza con la quale il pretore, in funzione di giudice del lavoro, solleva d’ufficio il regolamento di competenza a norma dell’art. 47 comma 4 c.p.c., rende superflua la comunicazione del provvedimento alle parti a norma degli artt. 47 comma 5 e 134 stesso codice.

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Cass. civ. n. 867/1995

Il divieto di produzione di nuovi documenti in cassazione, sancito dall’art. 372 c.p.c., si applica anche al procedimento per regolamento di competenza.

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Cass. civ. n. 686/1994

Ai fini della tempestività della proposizione del regolamento di competenza, ove manchi in atti il biglietto di cancelleria concernente la comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla competenza e non consti che detta comunicazione siasi perfezionata in altro modo equipollente, deve aversi riguardo alla data di pubblicazione della sentenza stessa, considerandosi tempestivo il ricorso che sia stato notificato alla controparte entro l’anno da tale data.

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Cass. civ. n. 4711/1993

Il ricorso per regolamento della competenza a pronunciare sull’istanza di fallimento, in quanto inerente a procedura dinanzi a tribunale, in cui non è consentito alla parte di stare in giudizio personalmente, non può essere formulato e sottoscritto direttamente dal debitore, ma deve essere proposto per il tramite di difensore munito di procura.

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Cass. civ. n. 4049/1993

L’istituto dell’impugnazione differita è previsto soltanto per l’appello (art. 340 c.p.c.) e per il ricorso ordinario per cassazione (art. 361 c.p.c.), onde deve ritenersi inapplicabile al regolamento di competenza, che, pertanto, va immediatamente proposto anche quando ha per oggetto una sentenza non definitiva

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Cass. civ. n. 8347/1992

Nei confronti della parte contumace — cui non deve essere data comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della cancelleria — il termine per la proposizione del regolamento di competenza, in difetto di notificazione delle sentenze medesime ad opera della controparte, è quello annuale di cui all’art. 327 c.p.c.

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Cass. civ. n. 4555/1992

In tema di regolamento di competenza, il termine di cinque giorni successivi all’ultima notificazione del ricorso, entro il quale l’istante deve chiedere al cancelliere degli uffici avanti ai quali pendano i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione (art. 47, terzo comma, c.p.c.), non è prescritto a pena di inammissibilità, come è dato rilevare dal fatto che solo i termini di notificazione e di deposito del ricorso sono definiti come perentori dal menzionato art. 47 c.p.c. L’omesso rispetto del termine della richiesta del fascicolo d’ufficio può portare all’inammissibilità del ricorso solo nell’ipotesi in cui da esso sia derivata la mancata disponibilità del fascicolo d’ufficio al momento della decisione da parte della Corte e sempre che l’esame di detto fascicolo sia necessario per la decisione.

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Cass. civ. n. 1066/1991

Il regolamento facoltativo di competenza resta precluso dalla formazione del giudicato sul merito della controversia, e, pertanto, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, va proposto non entro il termine di trenta giorni, fissato in via generale dall’art. 47 c.p.c., ma entro lo stesso termine di quindici giorni dalla notificazione della sentenza, previsto, per l’opposizione, dall’art. 18 della legge fallimentare (dichiarato incostituzionale, nella parte relativa alla decorrenza del termine, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 1980).

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Cass. civ. n. 9880/1990

Il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 47, secondo comma, c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza decorre, nei confronti dei contumaci (cui non deve essere data comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della cancelleria), dal giorno di pubblicazione della sentenza.

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Cass. civ. n. 2237/1986

Il termine per la proposizione del ricorso per regolamento, avverso il provvedimento con il quale il giudice adito abbia affermato la propria competenza, non resta coinvolto nella successiva sospensione del procedimento, conseguente alla rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, qualora tale questione riguardi esclusivamente il merito della domanda, senza interessare i criteri attributivi della competenza a deciderla.

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Cass. civ. n. 2204/1986

Stante il carattere incidentale del giudizio per regolamento di competenza rispetto a quello di merito, la necessaria sospensione di quest’ultimo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale non comporta che debba essere sospeso anche quello, allorché le questioni di legittimità costituzionale ritenute non manifestamente infondate non investano le norme sulla competenza che la Corte di cassazione sia chiamata ad applicare al fine della designazione del giudice competente. Consegue che il ricorso avverso la statuizione sulla competenza deve essere proposto entro i termini di cui all’art. 47 c.p.c. e non dalla data della notifica del successivo provvedimento di riassunzione emesso a seguito della pronuncia della Corte costituzionale.

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Cass. civ. n. 2203/1986

Nei procedimenti di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, il principio, secondo il quale l’inapplicabilità della sospensione dei termini durante il periodo feriale riguarda la sola fase di tipo sommario (art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario), e non si estende alla successiva fase a cognizione ordinaria (salvo che l’urgenza venga dichiarata con apposita dichiarazione), comporta, in caso di conclusione di detta fase sommaria con ordinanza provvisoria di rilascio, la quale contenga anche una statuizione sulla competenza a decidere in sede ordinaria sulla domanda di risoluzione del contratto, che il termine per la proposizione del ricorso per regolamento di competenza, avverso tale decisione sulla competenza, rimane soggetto alla predetta sospensione durante il periodo feriale.

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Cass. civ. n. 3663/1985

La proposizione congiunta e contestuale, con unico atto avverso la medesima sentenza, del ricorso per regolamento di competenza e del ricorso ordinario per cassazione deve ritenersi consentita sempreché risultino osservati i rispettivi requisiti di forma e di sostanza, ed in particolare il termine di cui all’art. 47, secondo comma, c.p.c. per la notificazione dell’istanza di regolamento, così da lasciare impregiudicata alla Corte di cassazione — unitamente alla determinazione del contenuto del provvedimento impugnato — la individuazione del corrispondente mezzo di rimedio in concreto esperibile.

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Cass. civ. n. 3404/1984

L’istanza di regolamento di competenza può essere validamente sottoscritta dal procuratore cui è stato conferito il mandato ad litem per il giudizio di merito, ancorché non abilitato al patrocinio in cassazione, senza che occorra un’ulteriore procura, necessaria solo quando quella originaria sia stata limitata espressamente alla rappresentanza nei gradi di merito.

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Cass. civ. n. 2637/1984

Il ricorso per regolamento di competenza ove non sia sottoscritto dal procuratore che ha rappresentato la parte nel giudizio di merito per il quale non si richiede il requisito dell’iscrizione nell’albo speciale del patrocinio in cassazione, esige la sottoscrizione, a pena di inammissibilità, da parte di un avvocato iscritto in tale albo, munito di procura speciale.

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Cass. civ. n. 1136/1984

L’istanza di regolamento, ove proposta avverso un’ordinanza pronunciata in udienza, con sostanziale contenuto decisorio sulla competenza, deve essere notificata (a pena dell’inammissibilità) entro trenta giorni dalla data del provvedimento impugnato; in tale ipotesi, infatti, il termine perentorio di cui all’art. 47, secondo comma, c.p.c. decorre dal giorno dell’udienza, quale momento in cui l’ordinanza deve legalmente presumersi conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparire, senza necessità di successiva comunicazione a cura della cancelleria (art. 176, secondo comma, c.p.c.).

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Cass. civ. n. 7136/1983

Poiché l’istanza di regolamento di competenza può essere sottoscritta, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., dalla parte costituita personalmente, colui che sia già autorizzato a stare in giudizio di persona è legittimato a sottoscrivere tale atto, senza ministero del difensore.

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Cass. civ. n. 5084/1982

Il ricorso per cassazione proposto unicamente per una questione di competenza, avverso una sentenza di appello che abbia pronunziato anche nel merito, deve essere qualificato, ai sensi dell’art. 43 c.p.c., come regolamento facoltativo di competenza e perciò va dichiarato inammissibile se non sia stato notificato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza medesima.

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Cass. civ. n. 5078/1982

Il termine per la proposizione del regolamento di competenza, avverso i provvedimenti resi, a norma degli artt. 700 e ss. c.p.c., in via provvisoria ed urgente, non è soggetto a sospensione durante il periodo feriale, in quanto il procedimento regolato da dette norme, limitatamente alla fase iniziale ad istruzione sommaria, rientra fra i procedimenti cautelari per i quali non opera l’indicata sospensione (art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all’art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12).

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Cass. civ. n. 2434/1982

Allorché la questione di competenza viene decisa con ordinanza anziché con sentenza, il termine per proporre istanza di regolamento decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, avente valore di sentenza, e non può più rivivere, se inutilmente decorso, qualora con successivo provvedimento il giudice confermi la precedente pronuncia sulla competenza.

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Cass. civ. n. 2338/1977

… l’inottemperanza all’ordine di integrare il contraddittorio rende inammissibile il ricorso.

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Cass. civ. n. 3066/1976

Le questioni attinenti alla giurisdizione e alla competenza, salva la deroga espressamente prevista dall’art. 427 c.p.c., debbono essere decise, come tutte le altre questioni pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, con sentenza, anche non definitiva, del cui dispositivo va data lettura in udienza a norma dell’art. 420 c.p.c., e per la quale è prevista l’immediata comunicazione alle parti al momento del deposito (art. 430 c.p.c.); pertanto, qualora il pretore, in qualità di giudice del lavoro, abbia emesso la pronuncia sulla competenza in forma di ordinanza, omettendo di darne comunicazione alle parti, deve ritenersi tempestivo il regolamento di competenza proposto nel termine di trenta giorni dal deposito della sentenza definitiva che ha deciso il merito della controversia.

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