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Articolo 48 Codice di procedura civile — Sospensione dei processi

Articolo 48 Codice di procedura civile — Sospensione dei processi

I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è presentata l’istanza al cancelliere a norma dell’articolo precedente o dalla pronuncia dell’ordinanza che richiede il regolamento [ 43, 47; disp. att. 133bis ].

Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti [ 298 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9936/2015

Nel caso in cui, a seguito di conflitto positivo di competenza conseguente alla pronuncia dichiarativa di fallimento e all’apertura della procedura di concordato preventivo da parte di due distinti tribunali, penda regolamento di competenza d’ufficio, la corte d’appello, davanti alla quale sia stata reclamata, anche per ragioni di competenza, la sentenza dichiarativa di fallimento, deve applicare analogicamente l’art. 48 c.p.c. e dichiarare sospeso l’intero procedimento e non solo la questione di competenza, sicché, qualora, in sede di regolamento, venga dichiarata l’incompetenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento, è nulla la sentenza della corte d’appello che abbia pronunciato in via non definitiva sul merito prima di dichiarare sospeso il processo sulla questione di competenza.

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Cass. civ. n. 3915/2015

Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 48 cod. proc. civ. in ragione della proposizione di un precedente regolamento di competenza integra un’ipotesi di sospensione cd. impropria, avverso la quale non è ammissibile un autonomo regolamento di competenza, trattandosi di evenienza che esula dall’ambito dell’art. 42 cod. proc. civ., riferito esclusivamente ai casi di sospensione per pregiudizialità.

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Cass. civ. n. 8061/2007

L’art. 48 c.p.c., nel prevedere la sospensione dei processi in relazione ai quali è richiesto il regolamento di competenza al fine di impedire che la causa sia decisa da un giudice eventualmente incompetente, si riferisce unicamente a quei processi la cui decisione dipenda dalla risoluzione della questione di competenza dedotta con l’istanza di regolamento, per cui, ove sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in virtù del quale sia stata iniziata l’espropriazione mobiliare in danno dell’ingiunto, la proposizione del regolamento di competenza avverso la sentenza, che abbia dichiarato l’incompetenza del giudice adito con l’opposizione all’ingiunzione, non produce l’automatico effetto sospensivo anche del procedimento esecutivo. In tal caso, infatti, non si realizza la condizione prevista dal citato art. 48 c.p.c. della contemporanea pendenza, dinanzi allo stesso o a diversi giudici, di due procedimenti di cognizione entrambi subordinati alla decisione della questione di competenza, considerato, altresì, che la sospensione del processo esecutivo, che non sia disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo (art. 623 c.p.c.), può derivare solo in virtù di apposito provvedimento ex art. 624 c.p.c. del giudice dell’esecuzione.

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Cass. civ. n. 14670/2003

Nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 c.p.c. — come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 — non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà — oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito — si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost. Della esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege.

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Cass. civ. n. 9512/1999

L’art. 48 c.p.c., il quale prevede la sospensione dei «processi» in relazione ai quali è richiesto il regolamento di competenza al fine di impedire che la causa sia decisa da un giudice eventualmente incompetente, si riferisce unicamente a quei processi la cui decisione dipenda dalla risoluzione della questione di competenza dedotta con l’istanza di regolamento; conseguentemente, allorquando il giudice di primo grado declini la propria competenza decidendo sulle spese relative e la sentenza sia impugnata, oltre che con regolamento di competenza, anche con appello per il capo sulle spese, poiché la competenza della corte d’appello a decidere sul gravame non dipende dall’esito del regolamento, il processo non deve essere sospeso.

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Cass. civ. n. 3075/1999

È inammissibile la censura di violazione degli artt. 47 e 48 c.p.c. per avere il giudice ad quem, dinanzi al quale è stato riassunto il processo a seguito di declaratoria di incompetenza di altro giudice, ma avverso la quale è stato proposto il regolamento necessario, ignorato l’istanza di sospensione del processo e trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, perché la cognizione di questa ultima è rigorosamente limitata alle questioni attinenti alla competenza e ai connessi accertamenti di fatto, restando esclusa ogni altra questione processuale o di merito prospettata dal ricorrente.

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Cass. civ. n. 5995/1986

La mancata sospensione del giudizio sino all’esito del processo di regolamento di competenza non produce, di per sé, la nullità degli atti processuali compiuti e, quindi, della sentenza eventualmente pronunciata, verificandosi un tale effetto soltanto nel caso in cui il regolamento si concluda con l’affermazione della competenza del giudice diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

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Cass. civ. n. 258/1986

Quando sia proposto avverso sentenza non definitiva, contenente pronunzia sulla sola competenza, regolamento necessario, a norma dell’art. 42 c.p.c., ma il giudizio del merito non sia stato sospeso ai termini dell’art. 48 c.p.c. bensì sia proseguito e deciso con sentenza definitiva, la proposizione del detto regolamento necessario non produce effetto sospensivo anche dei termini per l’impugnazione in via ordinaria della sentenza definitiva, con la conseguenza che deve essere dichiarata inammissibile tale impugnazione se tardivamente proposta.

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Cass. civ. n. 5782/1982

Qualora una sentenza pronunci sulla competenza e sul merito, l’appello proposto dopo il ricorso per regolamento di competenza non comporta l’inammissibilità di tale mezzo bensì la sospensione del processo riguardante le questioni di merito sino alla decisione della Corte Suprema sulla competenza

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Cass. civ. n. 502/1982

L’obbligo della sospensione del processo a norma dell’art. 48 c.p.c. deriva non già dal fatto che una parte abbia proposto una qualsiasi istanza alla Corte di cassazione, ma dal fatto che la parte predetta abbia impugnato un provvedimento, avente forma o natura di sentenza, che ha pronunciato sulla competenza. È, pertanto, legittimo il provvedimento del giudice del merito che disponga l’ulteriore trattazione della causa ove accerti che non è stato proposto un vero e proprio regolamento di competenza per essere stato impugnato un provvedimento semplicemente ordinatorio non contenente una pronuncia sulla competenza. (Nella specie, era stata impugnata con regolamento di competenza l’ordinanza resa dal giudice istruttore che rimetteva le parti davanti al collegio a norma dell’art. 189 c.p.c., sul presupposto che contenesse una affermazione implicita di competenza).

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