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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8061 del 31 marzo 2007

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8061 del 31 marzo 2007

Testo massima n. 1

Ai fini della legittimità dell’esecuzione forzata, è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l’azione esecutiva è minacciata o iniziata e che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, sino al suo termine finale. Ne consegue che, così come è inammissibile per tardività una opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dopo il materiale compimento dell’esecuzione forzata, allo stesso modo non è possibile travolgere gli atti di una procedura esecutiva assistiti sino al suo termine finale da valido titolo esecutivo e rispetto alla quale la successiva caducazione del titolo esecutivo non può avere valenza retroattiva per inferirne la invalidità di una procedura legittimamente iniziata e portata a definitivo compimento [ fattispecie in cui l’azione esecutiva era stata iniziata ed ultimata sulla base di un decreto ingiuntivo revocato dopo che l’esecuzione era stata completata ].

Testo massima n. 2

L’art. 48 c.p.c., nel prevedere la sospensione dei processi in relazione ai quali è richiesto il regolamento di competenza al fine di impedire che la causa sia decisa da un giudice eventualmente incompetente, si riferisce unicamente a quei processi la cui decisione dipenda dalla risoluzione della questione di competenza dedotta con l’istanza di regolamento, per cui, ove sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in virtù del quale sia stata iniziata l’espropriazione mobiliare in danno dell’ingiunto, la proposizione del regolamento di competenza avverso la sentenza, che abbia dichiarato l’incompetenza del giudice adito con l’opposizione all’ingiunzione, non produce l’automatico effetto sospensivo anche del procedimento esecutivo. In tal caso, infatti, non si realizza la condizione prevista dal citato art. 48 c.p.c. della contemporanea pendenza, dinanzi allo stesso o a diversi giudici, di due procedimenti di cognizione entrambi subordinati alla decisione della questione di competenza, considerato, altresì, che la sospensione del processo esecutivo, che non sia disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo [ art. 623 c.p.c. ], può derivare solo in virtù di apposito provvedimento ex art. 624 c.p.c. del giudice dell’esecuzione.

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