Cass. civ. n. 5995 del 13 ottobre 1986

Testo massima n. 1


La mancata sospensione del giudizio sino all'esito del processo di regolamento di competenza non produce, di per sé, la nullità degli atti processuali compiuti e, quindi, della sentenza eventualmente pronunciata, verificandosi un tale effetto soltanto nel caso in cui il regolamento si concluda con l'affermazione della competenza del giudice diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Normativa correlata