Avvocato.it

Articolo 49 Codice di procedura civile — Ordinanza di regolamento di competenza

Articolo 49 Codice di procedura civile — Ordinanza di regolamento di competenza

Il regolamento è pronunciato con ordinanza in camera di consiglio [ 375 ] entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell’articolo 47 ultimo comma.

Con l’ordinanza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza [ 91 2, 382 ], dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente [ 50 ] e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa [ 310 2 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”14″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”16″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 25232/2014

In tema di regolamento di competenza, l’esame della Corte di cassazione si estende anche a profili diversi da quelli esaminati nell’ordinanza impugnata, potendo comprendere ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l’attore con l’atto introduttivo.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 18040/2007

In tema di regolamento di competenza, la cui istanza ha la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbiano fatto le parti (in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha affermato che configura un rapporto di agenzia non prevalentemente personale, come tale sottratto alla competenza funzionale del giudice del lavoro, l’agenzia organizzata con una complessa struttura imprenditoriale, comprensiva di 12 dipendenti, 4 sub agenti, 13 consulenti previdenziali, un ingente portafoglio clienti e altre caratteristiche finanziarie, quali la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria effettuata da una s.a.s. costituita dall’agente).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 5962/2006

In sede di regolamento di competenza d’ufficio, qualora una delle parti sia stata dichiarata contumace e non abbia pertanto ricevuto comunicazione dell’ordinanza di elevazione del conflitto, la Corte di cassazione deve controllare se la contumacia sia stata ritualmente dichiarata, perché, in caso contrario, la mancata comunicazione si risolverebbe in una ragione di inammissibilità dell’istanza di regolamento, in quanto non sarebbe stato assicurato il contraddittorio di una parte che, ove non fosse stata erroneamente dichiarata contumace e fosse stata, invece, destinataria della necessaria attività volta a rimediare alla causa della sua mancata costituzione, si sarebbe potuta costituire e, quindi, avrebbe avuto diritto alla comunicazione dell’ordinanza.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 19591/2004

L’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente. Pertanto, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, l’esame della Corte regolatrice si estende anche a profili diversi da quelli espressamente devoluti dalla parte ovvero esaminati dalla sentenza impugnata e quindi la valutazione della Corte comprende ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l’attore con l’atto introduttivo.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 13910/2004

Poiché in sede di regolamento di competenza la Cassazione ha il compito di stabilire il giudice competente indipendentemente dalla motivazione della sentenza impugnata e dalle prospettazioni delle parti, l’omessa motivazione del giudice a quo perde ogni rilievo, giacché a tale manchevole attività sopperisce la Corte la quale, dovendo statuire autonomamente sulla competenza in forza dei poteri di indagine di fatto connessi al denunciato error in procedendo, provvede direttamente all’esigenza di una motivazione che si sostituisce a quella mancante del giudice di merito. Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi di regolamento di competenza improprio introdotto dall’art. 6 legge n. 353/1990 per l’impugnazione del provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., atteso che anche in tali ipotesi la Cassazione – svincolata dalla motivazione resa con il provvedimento impugnato e dalle ragioni adotte dalle parti – deve accertare l’esistenza o meno del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo nell’esercizio degli stessi poteri di indagine commessile in sede di regolamento proprio di competenza.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 10811/2004

La proposizione dell’istanza di regolamento necessario di competenza avverso una sentenza pronunciata esclusivamente sulla competenza e sulle spese determina l’obbligo, per la Corte di cassazione investita della questione, di statuire, in applicazione analogica del principio di cui all’art. 385, secondo comma, c.p.c., anche sulle spese processuali del giudizio dinanzi al giudice di merito (e non soltanto su quelle relative al giudizio per regolamento instaurato dinanzi a sé), senza la necessità che il relativo capo della pronuncia sia investito da un mezzo ordinario di impugnazione, sempre che la Corte stessa dichiari una diversa competenza rispetto a quella indicata nella sentenza impugnata, determinandosi, in tal caso, la caducazione di quest’ultima non soltanto in relazione al capo della competenza, ma anche a quello relativo alle spese, in conseguenza dell’effetto espansivo dell’impugnazione di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c. Qualora, viceversa, la Corte di legittimità non ravvisi una violazione delle norme sulla competenza nella sentenza impugnata, la sua pronuncia, emessa a norma dell’art. 49 c.p.c., non elimina la sentenza del giudice di merito, ma, giungendo alla stessa statuizione, si sovrappone ad essa, con la conseguenza che la relativa decisione sulle spese non ne rimane travolta, e con la conseguenza, ancora, che, in tale ipotesi, nessun provvedimento sulle spese del giudizio di merito compete alla Corte stessa.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 17967/2002

In tema di regolamento di competenza ed in ipotesi di continenza di cause, la Corte di cassazione — ai sensi degli artt. 39, secondo comma e 42 c.p.c. — accerta e deliba sulla rispettiva competenza dei giudici investiti delle due controversie e, quindi, anche su quella del gudice preventivamente adito sulla causa presso di lui pendente, che costituisce uno dei presupposti necessari per la traslatio iudici. Ne consegue che il giudice preventivamente adito, ritenuto competente su entrambe le cause («anche» sulla causa proposta successivamente e dunque, in primo luogo, su quella dinanzi ad esso introdotta), non può più contestare la propria competenza, sotto nessun profilo, anche solo implicitamente esaminato dalla Corte regolatrice.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 15367/2000

In sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione deve provvedere alla designazione del giudice competente esercitando poteri di indagine e valutazione che non sono limitati dal contenuto della sentenza impugnata o dalle prospettazioni delle parti in quanto la relativa decisione deve essere tale da non consentire che vengano poste ulteriormente in discussione questioni di competenza, eventualmente anche sulla base di argomenti diversi rispetto a quelli esposti nei suddetti atti.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 12528/2000

Il giudizio instaurato dopo il regolamento di competenza della Suprema Corte, ma oltre il termine stabilito dall’art. 50 c.p.c., pur non essendo prosecuzione del precedente, non esclude che la sentenza della Cassazione conclusiva del giudizio per regolamento conservi l’efficacia di giudicato. Trattandosi, peraltro, di giudicato esterno, la parte interessata ha l’onere di eccepirlo espressamente, attesa la non rilevabilità di ufficio, e tempestivamente, senza possibilità di sollevare tale eccezione per la prima volta in sede di legittimità.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 10232/2000

La proposizione dell’istanza di regolamento necessario di competenza avverso una sentenza pronunciata esclusivamente sulla competenza e sulle spese determina l’obbligo, per la Corte di Cassazione investita della questione, di statuire, in applicazione analogica del principio di cui all’art. 385, comma secondo, c.p.c., anche sulle spese processuali del giudizio dinanzi al giudice di merito (e non soltanto su quelle relative al giudizio per regolamento instaurato dinanzi a sé), senza la necessità che il relativo capo della pronuncia sia investito da un mezzo ordinario di impugnazione, sempre che la Corte stessa dichiari una diversa competenza rispetto a quella indicata nella sentenza impugnata, determinandosi, in tal caso, la caducazione di quest’ultima non soltanto in relazione al capo della competenza, ma anche a quello relativo alle spese, in conseguenza dell’effetto espansivo dell’impugnazione di cui all’art. 336, comma primo c.p.c. Qualora, viceversa, la Corte di legittimità non ravvisi una violazione delle norme sulla competenza nella sentenza impugnata, la sua pronuncia, emessa a norma dell’art. 49 c.p.c., non elimina la sentenza del giudice di merito ma, giungendo alla stessa statuizione, si sovrappone ad essa, con la conseguenza che la relativa decisione sulle spese non ne rimane travolta, e con la conseguenza, ancora, che, in tale ipotesi, nessun provvedimento sulle spese del giudizio di merito compete alla Corte stessa.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 8985/2000

In sede di regolamento di competenza, la decisione della Corte di cassazione è limitata alla statuizione sulla competenza, senza toccare il merito della causa, e non comporta la verifica e la soluzione di altre questioni di natura processuale e sostanziale, compresi gli eventuali errori in procedendo in cui il giudice a quo possa essere incorso, con la conseguente irrilevanza, ai fini dell’ammissibilità del regolamento, del mancato rispetto dell’ordine logico nella trattazione delle questioni da parte di detto giudice.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 5994/2000

Alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza, avverso sentenza che abbia dichiarato la competenza per materia del pretore, per essere stato notificato oltre il termine di cui all’articolo 47 del c.p.c. non osta il rilievo della sopravvenuta istituzione del giudice unico di primo grado, con la conseguente devoluzione al tribunale di tutte le controversie per l’innanzi attribuite alla competenza del pretore, essendo evidente che la Suprema corte deve, comunque, preliminarmente, verificare se l’istanza sia stata proposta nel rispetto del termine fissato dalla legge, essendole impedita, ove verificata l’inosservanza del termine, ogni altra indagine, ancorché fondata sullo jus superveniens.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 6957/1999

La Corte di cassazione adita con ricorso per regolamento di competenza può conoscere unicamente della violazione delle norme sulla propria competenza in cui sia incorso il giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non può estendere il proprio esame alla violazione di ulteriori norme sostanziali o processuali la cui violazione deve essere denunciata con il ricorso ordinario per cassazione.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 6657/1999

La sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza non consente di porre ulteriormente in discussione, eventualmente anche sotto profili diversi rispetto a quelli espressamente esaminati, le questioni di competenza. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza resa in sede di regolamento di competenza, ancorché pronunciata sotto il profilo della riconducibilità della controversia in argomento tra quelle previste dall’art. 409, n. 1, c.p.c., potesse valere anche in riferimento al criterio di competenza tratto dall’art. 489, secondo comma, c.p.c).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 214/1999

In sede di regolamento necessario di competenza in difetto di un giudicato sulla giurisdizione, la Corte di cassazione deve pronunziare sulla questione di giurisdizione, sia essa rilevata d’ufficio ovvero prospettata dalla parte, senza che ciò costituisca mezzo surrettizio di proposizione di un regolamento di giurisdizione altrimenti inammissibile. Infatti, le ragioni che militano a favore dell’inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, a seguito di una qualsiasi pronunzia anche su questioni processuali, non incidono sul potere del giudice che sia investito di una controversia — sia esso anche la Corte di cassazione con il regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c. — di pronunziare, anche d’ufficio, sulla questione di giurisdizione.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 4838/1997

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, costituendo una pronunzia ancorché indiretta sulla competenza, va adottata con sentenza a norma dell’art. 49 c.p.c., disposizione speciale prevalente su quella di cui al successivo art. 375 dello stesso codice, che in tema di procedimenti in camera di consiglio, prevede l’ordinanza quale forma della decisione di inammissibilità del ricorso.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 96/1996

In sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione deve provvedere alla designazione del giudice competente anche a prescindere dalle richieste e deduzioni di parte (e salvo il caso di preclusioni che fossero intervenute) esaminando ogni aspetto e profilo suscettibile di valutazione ex officio al fine di individuare definitivamente il giudice munito della potestas decidendi e di risolvere la questione della competenza sotto tutti i profili comunque delineati, ancorché virtualmente, nel corso del giudizio, indipendentemente dal fatto che l’impostazione della causa e la sentenza impugnata abbiano ristretto l’indagine ad un solo aspetto della questione, giacché la sentenza di regolamento deve esser tale da non consentire che vengano poste ulteriormente in discussione le questioni di competenza ancorché sotto profili diversi da quelli espressamente esaminati dalla Corte.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 7528/1995

La statuizione emessa dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza esaurisce la relativa questione con riguardo a tutti i profili ipotizzabili, anche se concretamente non esaminati, poiché la funzione peculiare di tale istituto è l’individuazione definitiva del giudice competente per una specifica causa, tanto che l’art. 310 c.p.c. prevede che la relativa sentenza conservi efficacia anche in caso di estinzione del processo. Conseguentemente il giudice dichiarato competente, davanti al quale la causa sia riassunta, non può declinare la sua competenza neanche sotto un profilo diverso da quello per il quale era esplicitamente sorta controversia. Nel caso, poi, in cui lo stesso giudice, in violazione di tale regola, si dichiari incompetente, è ammissibile un nuovo regolamento di competenza, trattandosi dell’unico rimedio esperibile contro sentenza che abbia provveduto solo sulla competenza. Tuttavia, la Corte regolatrice non deve esaminare la questione nel merito, ma limitarsi a prendere atto della precedente statuizione. (Nella specie lo stesso pretore del lavoro, dopo essersi dichiarato una prima volta incompetente per materia e valore, a seguito della sentenza di regolamento che aveva affermato la sua competenza, si era dichiarato incompetente per territorio ai sensi dell’art. 413 c.p.c.).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 4933/1992

Nel caso di regolamento di competenza che sia assegnato alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per essere stata rilevata ex officio una questione di giurisdizione, la relativa decisione va pronunciata con sentenza in camera di consiglio atteso che anche la decisione di tale questione resta assoggettata al rito camerale che è proprio dello stato del giudizio in cui essa si è posta.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 381/1991

Le disposizioni degli artt. 49 primo comma e 375 primo comma c.p.c., le quali prevedono che il regolamento di competenza è pronunciato con sentenza in camera di consiglio, non subiscono deroga quando la decisione sia affidata, con provvedimento reso dal Primo Presidente a norma dell’art. 374 secondo comma c.p.c., alle S.U. della S.C. (nella specie, in relazione a contrasto verificatosi nella giurisprudenza delle Sezioni semplici).

[adrotate group=”16″]

[adrotate group=”15″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze