14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 381 del 16 gennaio 1991
Testo massima n. 1
La domanda di modificazione dell’assegno alimentare o di mantenimento, che venga proposta, ai sensi degli artt. 710 e 711 [ originario testo ] c.p.c., da uno dei coniugi separati in base a sentenza o verbale di separazione consensuale omologato, è soggetta ai normali criteri di competenza per valore e per territorio [ e, quindi, con riguardo alla competenza per territorio, anche al foro concorrente del luogo dell’esecuzione dell’obbligazione, da identificarsi con il domicilio dell’avente diritto all’assegno ], tenuto conto che la domanda medesima investe rapporti obbligatori, non è equiparabile alla domanda di separazione, e si sottrae, pertanto, alle speciali regole di competenza per quast’ultima dettate dall’art. 706 c.p.c.
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Testo massima n. 2
Le disposizioni degli artt. 49 primo comma e 375 primo comma c.p.c., le quali prevedono che il regolamento di competenza è pronunciato con sentenza in camera di consiglio, non subiscono deroga quando la decisione sia affidata, con provvedimento reso dal Primo Presidente a norma dell’art. 374 secondo comma c.p.c., alle S.U. della S.C. [ nella specie, in relazione a contrasto verificatosi nella giurisprudenza delle Sezioni semplici ].
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