14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5962 del 17 marzo 2006
Testo massima n. 1
In sede di regolamento di competenza d’ufficio, qualora una delle parti sia stata dichiarata contumace e non abbia pertanto ricevuto comunicazione dell’ordinanza di elevazione del conflitto, la Corte di cassazione deve controllare se la contumacia sia stata ritualmente dichiarata, perché, in caso contrario, la mancata comunicazione si risolverebbe in una ragione di inammissibilità dell’istanza di regolamento, in quanto non sarebbe stato assicurato il contraddittorio di una parte che, ove non fosse stata erroneamente dichiarata contumace e fosse stata, invece, destinataria della necessaria attività volta a rimediare alla causa della sua mancata costituzione, si sarebbe potuta costituire e, quindi, avrebbe avuto diritto alla comunicazione dell’ordinanza.
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Testo massima n. 2
In tema di conflitto di competenza, la norma dell’art. 47, ultimo comma, c.p.c., là dove prevede la comunicazione dell’ordinanza di elevazione del conflitto alle parti dev’essere coordinata con la norma generale che regola le comunicazioni nel procedimento civile, cioè con l’art. 170 c.p.c. e con l’art. 292 c.p.c., e poiché dal coordinamento fra tali norme emerge che mentre è regola la comunicazione alla parte costituita [ tramite difensore o personalmente ], rappresenta un’eccezione la comunicazione [ e, parimenti, la notificazione ] di atti alla parte contumace, ne consegue che, allorquando l’ultimo comma dell’art. 47 fa riferimento alla comunicazione dell’ordinanza di elevazione del conflitto di competenza d’ufficio, lungi dal prescrivere autonomamente la comunicazione di tale ordinanza, si limita a rinviare alle norme che stabiliscono aliunde quando un’ordinanza dev’essere comunicata e, pertanto, all’art. 292 c.p.c. in relazione alla parte contumace, di modo che l’ipotesi dell’ultimo comma dell’art. 47, in difetto di richiamo nel primo comma, rientra in quella del terzo comma dell’art. 292 e, pertanto, deve escludersi che l’ordinanza di elevazione del conflitto debba essere comunicata alla parte contumace.
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