14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3075 del 30 marzo 1999
Testo massima n. 1
È inammissibile la censura di violazione degli artt. 47 e 48 c.p.c. per avere il giudice ad quem, dinanzi al quale è stato riassunto il processo a seguito di declaratoria di incompetenza di altro giudice, ma avverso la quale è stato proposto il regolamento necessario, ignorato l’istanza di sospensione del processo e trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, perché la cognizione di questa ultima è rigorosamente limitata alle questioni attinenti alla competenza e ai connessi accertamenti di fatto, restando esclusa ogni altra questione processuale o di merito prospettata dal ricorrente.
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Testo massima n. 2
L’istanza per regolamento necessario di competenza e quella per regolamento facoltativo, avverso il provvedimento emesso dal giudice competente secondo la declaratoria del primo provvedimento, sono proponibili con un unico ricorso, purché siano rispettati i termini per le rispettive impugnazioni; ma se invece sono proposte con ricorsi separati la Suprema Corte non può disporre la riunione, facoltativa, dei procedimenti per connessione, perché il provvedimento di cui all’art. 274 c.p.c. implica apprezzamenti di merito ed involge esercizio di poteri discrezionali inibiti in sede di legittimità, e pertanto i ricorsi devono esser decisi separatamente.
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