17 Mar Articolo 298 Codice di procedura civile — Effetti della sospensione
Durante la sospensione [ 295, 296 c.p.c. ] non possono essere compiuti atti del procedimento.
La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3718/2013
Durante la sospensione del processo, secondo l’art. 298, primo comma, c.p.c., non possono essere compiuti atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, in quanto funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del processo, nonché causa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l’istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero prima del passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venir meno della medesima causa.
Cass. civ. n. 12790/2012
Quando il processo sospeso viene proseguito, le parti già costituite prima della sospensione conservano tale qualità, quand’anche non dovessero comparire in udienza, e non possono perciò essere dichiarate contumaci.
Cass. civ. n. 4427/2004
L’articolo 298 c.p.c., secondo cui durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento, implica il divieto anche di quegli atti processuali diretti alla riattivazione del processo se compiuti prima del passaggio in giudicato della decisione definitiva della causa pregiudiziale che, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ha provocato la sospensione. Ne consegue in tale ipotesi la nullità della sentenza emessa nel processo sospeso.
Cass. civ. n. 5779/1990
Ove il giudizio, instaurato dal lavoratore avverso il provvedimento di licenziamento, sia sospeso per la pendenza di un procedimento penale, il divieto sancito dall’art. 298 c.p.c. di compiere, durante la sospensione, atti del procedimento non impedisce l’emanazione di provvedimenti d’urgenza, di reintegra nel posto di lavoro, essendo questi diretti ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione nel merito, dalla quale restano assorbiti; in tal ipotesi legittimamente il giudice che ha emesso il provvedimento d’urgenza può fissare il termine per la riassunzione del giudizio a partire dalla data di definizione del procedimento penale, disponendo in tal modo (implicitamente) la riunione del procedimento cautelare a quello ordinario. Né per tale circostanza il provvedimento — che ha natura di ordinanza — può qualificarsi sentenza (autonomamente impugnabile) che ricorre solo quando il provvedimento del giudice risolve, con efficacia di giudicato, questioni attinenti ai presupposti, alle condizioni processuali o al merito della controversia.
Cass. civ. n. 3523/1979
Gli atti processuali compiuti durante la sospensione del processo dovuta alla pendenza di istanza di ricusazione del giudice sono affetti da nullità, in quanto, a norma dell’art. 298 c.p.c., durante la sospensione non possono essere compiuti atti del processo; tuttavia, la nullità che colpisce tali atti è insanabile e travolge anche gli atti compiuti prima della proposizione dell’istanza di ricusazione solo nell’ipotesi in cui questa sia accolta, poiché in tal caso la nullità deriva da un vizio relativo alla costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.); se invece l’istanza di ricusazione viene respinta, la nullità può essere sanata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato, e cioè se esso sia stato compiuto col rispetto delle regole del contraddittorio. Ne deriva che la pronuncia e il deposito del lodo in pendenza dell’istanza di ricusazione di un arbitro non sono viziati da nullità nel caso in cui l’istanza di ricusazione sia respinta, trattandosi di atti che non richiedevano alcuna specifica attività delle parti.
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