Art. 296 – Codice di procedura civile – Sospensione su istanza delle parti

Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 2295/1981

A differenza del termine per la riassunzione del processo in caso di sospensione necessaria, che è espressamente definito perentorio dal legislatore (art. 297 c.p.c.), quello previsto per la riassunzione in caso di sospensione facoltativa o su accordo delle parti (art. 296 c.p.c.), per l'ipotesi di mancata prefissione dell'udienza di ripresa del processo, ha natura solo ordinatoria in consonanza alla assenza della diversa cogente disposizione legislativa (art. 152, secondo comma, c.p.c.) ed alla diversità di genesi e di computo. Correlativamente, per quest'ultima operazione, come delineata dall'art. 297, il termine di riassunzione nel caso di sospensione facoltativa (o su accordo delle parti) viene, per il determinante riferimento finalistico alla sua scadenza, a coincidere con lo stesso periodo della sospensione, con la conseguenza che solo in relazione a questo periodo debba valutarsi la tempestività o meno dell'istanza per la riassunzione del processo, restando l'eventuale inosservanza del previsto subtermine di dieci giorni — da computarsi a ritroso dalla scadenza del periodo di sospensione — sanzionabile come mera irregolarità soltanto sul piano del pregiudizio delle attività defensionali della controparte con le pertinenti disposizioni ordinatorie del processo del giudice.

Cass. civ. n. 3139/1979

In ipotesi di sospensione facoltativa, l'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice del merito di disporla o meno non è censurabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 3399/1962

Nello svolgimento del processo civile possono ricadere a beneficio o a danno delle parti solo quegli effetti che la legge assegna all'esatto o al mancato esercizio delle attività che incombono a carico delle parti stesse, e non anche delle attività che sono esclusive del giudice. Pertanto, proposta da una parte la istanza di sospensione del processo, mentre pende il termine per la riassunzione a seguito di pronuncia di sentenza interlocutoria (art. 19 disp. trans. c.p.c. in relazione art. 307 c.p.c.) e per una causa espressamente prevista da apposita legge (nel caso L. 22 maggio 1942, n. 568, per essere stato richiamato alle armi l'unico difensore), nessun pregiudizio può derivare alla parte medesima dalla mancata tempestiva pronuncia del giudice su detta istanza. Per modo che, accertato, in un secondo tempo, dallo stesso giudice o da altro divenuto successivamente competente, che sussistevano tutte le condizioni per la sospensione del processo, la pronuncia di sospensione retroagisce nel tempo ed ha effetto ex tunc, impedendo ogni decadenza in cui la parte eventualmente sarebbe altrimenti incorsa.

Cass. civ. n. 1932/1956

E' incensurabile la decisione del giudice di merito che non ritenga di disporre la sospensione richiesta dalle parti.